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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  20-8-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 23-quater


I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese di giudizio.
La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.
Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 1 luglio 1980, n. 286 convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 1980, n. 444 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "il termine di cui all'art. 23-quater del decreto-legge 301 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, sulla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato dal 30 giugno al 30 novembre 1980".