LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 13-11-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 56.
                    (((Modalita' per il rilascio)

  1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa
motivazione  che  tenga  conto  anche delle condizioni del conduttore
comparate  a  quelle  del locatore nonche' delle ragioni per le quali
viene  disposto  il  rilascio stesso e, nei casi di finita locazione,
del  tempo  trascorso  dalla  disdetta, fissa la data dell'esecuzione
entro  il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di
dodici mesi dalla data del provvedimento.
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo 55, per il caso in cui il
conduttore  non  provveda al pagamento nel termine assegnato, la data
dell'esecuzione  non  puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla
scadenza del termine concesso per il pagamento.
  3.  Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore
e  il  conduttore  possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla
data  fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione
collegiale  l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge
9 dicembre 1998, n. 431.
  4.  Trascorsa  inutilmente  la  data  fissata, il locatore promuove
l'esecuzione  ai  sensi  degli  articoli 605 e seguenti del codice di
procedura civile)).