LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 16-11-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
                     (Rilascio degli immobili).

  1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988,  n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989,   n.   61,   e  successive  modificazioni,  le  esecuzioni  dei
provvedimenti  di  rilascio  di immobili adibiti ad uso abitativo per
finita  locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Il  locatore  ed  il  conduttore  di  immobili  adibiti ad uso
abitativo,  per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per
finita  locazione,  avviano entro il termine di sospensione di cui al
comma  1,  a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
anche  tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per
la  stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure
definite all'articolo 2 della presente legge.
   3.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 1 ed in mancanza di
accordo  fra  le  parti  per il rinnovo della locazione, i conduttori
interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pre-
tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura    civile,   che   sia   nuovamente   fissato   il   giorno
dell'esecuzione.   Si  applicano  i  commi  dal  secondo  al  settimo
dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  1982, n. 94. Avverso il
decreto  del  pretore e' ammessa opposizione al tribunale che giudica
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 618 del codice di procedura
civile.  Il  decreto  con  cui  il  pretore  fissa nuovamente la data
dell'esecuzione   vale   anche   come   autorizzazione  all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
   4.  Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione
emessi  dopo  la  data  di entrata in vigore della presente legge, il
conduttore  puo' chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pre-
tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura    civile,   che   sia   nuovamente   fissato   il   giorno
dell'esecuzione  entro  un termine di sei mesi salvi i casi di cui al
comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11
del   citato   decreto-legge   n.   9   del   1982,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  94 del 1982. Avverso il decreto del
pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per
qualsiasi  motivo  al  tribunale  che giudica con le modalita' di cui
all'articolo 618 del codice di procedura civile.
   5.  Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3
e  4  puo'  essere  fissato  fino  a diciotto mesi nei casi in cui il
conduttore  abbia  compiuto  i  65  anni di eta', abbia cinque o piu'
figli  a carico, sia iscritto nelle liste di mobilita', percepisca un
trattamento  di  disoccupazione  o  di  integrazione  salariale,  sia
formalmente   assegnatario   di  alloggio  di  edilizia  residenziale
pubblica   ovvero   di   ente   previdenziale   o  assicurativo,  sia
prenotatario  di  alloggio  cooperativo  in corso di costruzione, sia
acquirente  di  un  alloggio  in  costruzione,  sia  proprietario  di
alloggio  per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo
differimento  del  termine  delle  esecuzioni puo' essere fissato nei
casi  in  cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare,
convivente  con  il  conduttore  da almeno sei mesi, sia portatore di
handicap o malato terminale. (1)
   6.  Durante  i  periodi  di sospensione delle esecuzioni di cui al
comma  1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del
citato  decreto-legge  n.  9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, nonche' per i periodi di cui all'articolo
3   del  citato  decreto-legge  n.  551  del  1988,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  61  del  1989, come successivamente
prorogati,  e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono
tenuti  a  corrispondere,  ai  sensi  dell'articolo  1591  del codice
civile,  una  somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla
cessazione  del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni
anno  aggiornamenti  in misura pari al settantacinque per cento della
variazione,  accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai e
impiegati   verificatasi   nell'anno   precedente;   l'importo  cosi'
determinato  e'  maggiorato del venti per cento. La corresponsione di
tale  maggiorazione  esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il
maggior  danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante
i  predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di
cui  all'articolo  9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.  In  caso  di  inadempimento, il conduttore decade dal
beneficio,  comunque  concesso, della sospensione dell'esecuzione del
provvedimento  di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55 della citata legge n. 392 del 1978. ((3))
   7.   Fatto   salvo   quanto  previsto  dai  commi  2-bis  e  2-ter
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  61  del  1989,  nonche' quanto
previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge  n.  9  del  1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge   n.   94  del  1982,  e'  data  priorita'  ai  destinatari  di
provvedimenti  di  rilascio  con  data di esecuzione fissata entro il
termine di tre mesi.
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L.  20 aprile 2000, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il
termine  dilatorio  di  cui  all'articolo  6,  comma 5, della legge 9
dicembre  1998,  n.  431,  non  puo' comunque essere inferiore a nove
mesi."
  Ha  inoltre  disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi dell'articolo 6, comma
5,  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' differita di nove mesi a
partire dal 1° gennaio 2000."
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 ottobre-9 novembre 2000, n.
482   (in   G.U.   1a   s.s.   15/11/2000,   n.   47)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 6, comma 6, della legge 9
dicembre  1998,  n.  431,  "nella  parte  in  cui esime il conduttore
dall'obbligo  di  risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591
del  codice  civile,  anche  nel periodo successivo alla scadenza del
termine  di  sospensione  della  esecuzione  stabilito ope legis o di
quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile."