LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1998)
Testo in vigore dal: 17-4-1977
                              Art. 22. 
 
  I termini previsti nel secondo e nel terzo comma  dell'articolo  17
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre  1976  e
al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo  comma,  della  legge  2
dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente  prorogati  rispettivamente
al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980. Fino a  quest'ultima  data
e' estesa l'autorizzazione  di  cui  al  quinto  comma  dello  stesso
articolo  17.  Fino   alla   medesima   data   e'   altresi'   estesa
l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17  nei
limiti degli stanziamenti di  bilancio  per  gli  anni  1977-80,  con
l'applicazione della  disposizione  dell'ultimo  comma  dello  stesso
articolo. 
  Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del
secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre  1971,  n.  825,
saranno  apportate  alle  norme  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica emanati nell'esercizio della  delega  di  cui  alla  legge
stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i
principi e le disposizioni della presente legge e  con  quelli  delle
altre leggi entrate  in  vigore  successivamente  all'emanazione  dei
suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979. 
  Con i decreti di cui al precedente comma saranno altresi'  emanate,
nell'ambito della disciplina  fiscale  delle  imprese  minori,  nuove
norme  intese  a  prevedere  per  determinate  categorie  di  piccoli
imprenditori,  un   particolare   regime   di   contabilita'   e   di
determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari  e
imperniati  su  coefficienti  di  redditivita'.  Tali  norme  saranno
emanate entro il 30 novembre 1977 ed avranno effetto  dal  1  gennaio
1978. Con la stessa decorrenza  cessera'  di  avere  applicazione  la
disposizione  dell'articolo  16,  secondo  comma,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  e  successive
modificazioni. 
  L'onere finanziario derivante dall'applicazione della  disposizione
di cui alla seconda parte del  primo  comma,  valutato  in  lire  270
milioni per ciascuno degli anni  finanziari  1977  e  successivi,  fa
carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo  comma  della
legge 4 agosto 1975, n. 397. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio