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LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
Testo in vigore dal:  25-3-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 17



Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3) dell'articolo 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1 gennaio 1972.
Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'articolo 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente.(1)(3)(5)(6)(8)(10)
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.(3)(5)(6)(8)(10)(11)(13)
Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, a partire dal 1 gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonché per le forniture e somministrazioni di beni e servizi.
In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato.(10)(11)(12)(13)(14)(15)
((16))

Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennità.
Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma, e sarà prevista la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sarà adibito a più complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa.(4)
Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potrà essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni.
Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto.
Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale.
Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma
dell'articolo 17, è prorogato di un anno."
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 24 luglio 1972, n.321, ha disposto (con l'art.2.) che " I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono stabiliti rispettivamente al 31
dicembre 1974 e al 31 dicembre 1976."
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 15 novembre 1973, n. 734, ha disposto (con l'art.39, comma 1) che "il comma sesto dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la parte che prevede la concessione di una indennità
temporanea di aggiornamento professionale."
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 14 agsoto 1974, n.354 ha disposto (con l'art.2) che "I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente prorogati
rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977."
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 2 dicembre 1975, n.576, ha disposto (con l'art.30) che "I termini previsti nel secondo e terzo comma dello articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre
1978."
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 13 aprile 1977, n. 114, ha disposto (con l'art.22) che "I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31
dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980."

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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 24 aprile 1980, n.146, ha disposto (con l'art.48) che "I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1981 e al 31
dicembre 1982."
Ha inoltre disposto che " L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1982".
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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 12 aprile 1984, n.68, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è prorogato al 31 dicembre
1985."
Ha inoltre disposto che " L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e estesa fino alla data indicata nel primo comma della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 24 dicembre 1985, n.777, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che " L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1986."
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 29 dicembre 1987, n.550, ha disposto (con l'articolo unico, comma 4) che "La commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi
parlamentari."
Ha inoltre disposto che "Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed
integrazioni."
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 10 febbraio 1989, n.48, ha disposto (con l'art.17, comma 3) che "Fino alla stessa data del 31 dicembre 1990 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni." Ha inoltre disposto (con l'art.22, comma 1) che " Le disposizioni
della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989."
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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 26 giugno 1990, n.165, ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825."
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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 24 marzo 1993, n.75, ha disposto (con l'art.3, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 1994 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825."