DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
                        Aliquote dell'imposta 
 
  ((L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella  misura  del  ventidue
per cento della base imponibile dell'operazione)).((171)) 
  ((L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per  cento
per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi  elencati,
rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III
dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34)).((171)) 
  Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti  d'opera,  di
appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di  beni  e  per
quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di  noleggio
e simili, l'imposta si applica con la  stessa  aliquota  che  sarebbe
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti
di locazione finanziaria, noleggio e simili. 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (135) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter)
che "Le disposizioni del comma 2-bis  si  applicano  alle  operazioni
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
963)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano   alle   operazioni
effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati  o  prorogati
successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  della  suindicata
legge.