stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 marzo 1971, n. 153

Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1980)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-6-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 6


A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonché di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, come previsto ai successivi articoli 7 e 9.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 maggio 1980, n.232 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego."