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LEGGE 3 marzo 1971, n. 153

Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1980)
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Testo in vigore dal: 4-5-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ad  integrazione  di  quanto  previsto  dal testo unico delle norme
legislative  sulle  scuole  italiane  all'estero, approvato con regio
decreto  12  febbraio  1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri
promuove   ed   attua   all'estero  iniziative  scolastiche,  nonche'
attivita'  di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento
professionali,  a  favore  dei  lavoratori  italiani e loro congiunti
emigrati.