LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 28-2-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.

  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'articolo  20  del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e' sostituito dal seguente:
  "Non  sono  cumulabili,  nella  misura  del  50  per cento del loro
importo,  con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto
di  lavoro  alle  dipendenze  di  terzi  e  fino  a concorrenza della
retribuzione  stessa,  le  quote eccedenti i trattamenti minimi delle
pensioni   di   vecchiaia   e   di  invalidita'  liquidate  a  carico
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  di quelle
liquidate  a  carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti,
mezzadri  e  coloni,  degli  artigiani  e  degli  esercenti attivita'
commerciali  nonche'  di  quelle  liquidate  a norma dell'articolo 13
della  legge  21  luglio  1965, n. 903. Non e' altresi' cumulabile la
quota  di  pensione  eventualmente  eccedente  lire  100.000  mensili
risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.
  Ai  fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente
articolo,  le  pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle
maggiorazioni  e  delle  integrazioni  per  carichi di famiglia. Agli
stessi fini; dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote
dovute  per  tributi  erariali  e  per  contributi  previdenziali  ed
assistenziali.
  Le  disposizioni  contenute nei commi precedenti si applicano anche
alle    pensioni   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle quali e' esercitato
il  diritto  di  sostituzione  in  qualsiasi  forma da parte di fondi
obbligatori  di  previdenza  gestiti  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.
  Nei   casi   in   cui  sulle  pensioni  liquidate  a  carico  della
assicurazione  generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed  i superstiti e' esercitato il diritto di sostituzione da parte di
amministrazioni  dello  Stato  e  di  enti  locali,  le  disposizioni
contenute  nei  precedenti  commi  trovano applicazione limitatamente
alle quote di pertinenza dei pensionati.
  I  titolari  di  pensione  che  svolgono  attivita'  in qualita' di
lavoratori  agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri
di  campagna  ed  assimilati  e  in qualita' di lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al
presente articolo.(2)
  Il  divieto  di  cumulo  della  pensione con la retribuzione non si
applica   alla   tredicesima  rata  di  pensione,  ne  alle  pensioni
corrisposte   a   coloro   che  svolgono  attivita'  lavorativa  alle
dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale".
  Per  le  pensioni di invalidita' liquidate con decorrenza anteriore
alla  data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve
le  condizioni  di  miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27 aprile 1968, n. 488, nel testo
precedente  all'entrata  in  vigore  delle  modificazioni  di  cui al
presente articolo.
  Nel  periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 e la data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  gli  aumenti delle pensioni previsti
dagli  articoli  7  e  9  della presente legge sono cumulabili con la
retribuzione  percepita  in  costanza  di rapporto alle dipendenze di
terzi.((19a))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla
L.  11  agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-quater) che la
presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
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AGGIORNAMENTO (19a)
  La  L.  28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 12 comma 2)
che  "Le  disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo
interbancario  di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi."