DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 708

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
Testo in vigore dal: 13-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
 
  ((1.  Le  imprese  dell'esercizio   teatrale,   cinematografico   e
circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le  imprese  del
pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e  gli
impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di
cui abbiano un diritto personale di godimento i  lavoratori  autonomi
dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione,
appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del  primo
comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del  certificato  di
agibilita'. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero
23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di  agibilita'
e' richiesto dai lavoratori medesimi,  salvo  l'obbligo  di  custodia
dello stesso che e' posto a carico del committente. 
  2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1  le
imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di  euro  129  per
ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo)). 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
13 maggio 1988, n. 153, ha disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la
presente modifica decorre dal 1 gennaio 1988.