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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 364

Misura e modalità di corresponsione delle indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  13-6-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1


Ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato di cui ai punti a), b), c), d) e), f), dell'art. 1 dell'anzidetto decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, ed al consigliere aggregato rappresentante il Ministero della guerra, appartenenti al personale in servizio delle Amministrazioni dello Stato, è assegnata una indennità di L. 24.000 annue.
Tale indennità è elevata a L. 30.000 per i consiglieri di amministrazione di cui ai punti c), d) e f), che siano pensionati dello Stato.
Ai consiglieri di amministrazione di cui alla lettera g) che siano estranei alle Amministrazioni dello Stato e liberi professionisti è assegnata l'indennità di L. 60.000 annue.
Al segretario del Consiglio di amministrazione è assegnata l'indennità di L. 12.000 annue.