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REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 597

Modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. (025U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1929)
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Testo in vigore dal:  31-5-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Veduto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, che ha prorogato al 1° luglio 1925 l'applicazione di talune disposizioni del decreto suddetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli articoli 55, commi quarto e quinto, e 67, comma primo, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 55 (commi quarto e quinto). - La Corte, o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari, e li spedisce agli uffici incaricati di consegnarli ai creditori, fatta eccezione per quelli intestati a titolari residenti in Roma, i quali vengono restituiti all'ufficio amministrativo emittente, che provvede alla consegna direttamente.

«La consegna ha luogo contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice, ed estingue il debito per cui l'assegno venne emesso. Al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso».

«Art. 67 (comma primo). - Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli, in quanto applicabili, e sono soggetti alla prescrizione di cui all'art. 919, n. 2, del Codice di commercio».