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REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 597

Modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. (025U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1929)
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Testo in vigore dal: 31-5-1925
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  che  approva  le
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
 
  Veduto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, che ha prorogato al 1°
luglio  1925  l'applicazione  di  talune  disposizioni  del   decreto
suddetto; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli articoli 55, commi quarto e quinto, e 67, comma primo,  del  R.
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono sostituiti dai seguenti: 
 
  «Art. 55 (commi quarto e quinto). - La Corte, o il suo funzionario,
appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari,  e  li  spedisce
agli uffici incaricati di consegnarli ai creditori,  fatta  eccezione
per quelli intestati a titolari residenti in Roma,  i  quali  vengono
restituiti all'ufficio amministrativo emittente,  che  provvede  alla
consegna direttamente. 
 
  «La consegna ha luogo contro rilascio di ricevuta, da  unirsi  alla
matrice, ed estingue il debito per cui  l'assegno  venne  emesso.  Al
debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso». 
 
  «Art. 67 (comma primo). - Gli assegni  sono  esigibili  secondo  le
norme  che  regolano  la  circolazione  di  tali  titoli,  in  quanto
applicabili, e sono soggetti alla prescrizione di cui  all'art.  919,
n. 2, del Codice di commercio».