REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 751

Riordinamento degli usi civici nel Regno. (024U0751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (in G.U. 03/10/1927, n. 228).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 3-10-1927
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 2. 
 
  ((Nel giudizio  di  accertamento  circa  la  esistenza,  natura  ed
estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale,  e'
ammesso qualunque altro mezzo legale  di  prova  purche'  l'esercizio
dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800)).(2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il  Regio  D.L.  16  maggio  1926,   n.   895,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 16 giugno 1927,  n.  1766,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Il  termine  stabilito  dall'art.  2  del  R.
decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, e' prorogato di un anno".