DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
vigente al 06/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 10 
 
 
                       (Reclamo e mediazione) 
 
  1.  All'articolo  17-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila  euro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "cinquantamila euro". 
  2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma  1  si  applicano  agli  atti
impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola:  "ente",  sono  inserite  le   seguenti:   "e
dell'agente della riscossione". 
  ((3-bis. All'articolo 17-bis del decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Sono  esclusi  dalla  mediazione  i  tributi  costituenti
risorse proprie tradizionali di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,
lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del  Consiglio,  del
26 maggio 2014")).