DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 17-bis 
                    (Il reclamo e la mediazione). 
 
  1. Per le controversie di  valore  non  superiore  a  cinquantamila
euro, il ricorso produce anche gli  effetti  di  un  reclamo  e  puo'
contenere   una   proposta   di   mediazione   con   rideterminazione
dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo  precedente
e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma
2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad
eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma  2,  primo  periodo.
(45) 
  1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti  risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
della decisione 2014/335/UE, Euratom del  Consiglio,  del  26  maggio
2014. 
  2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine  di
novanta giorni dalla data di notifica, entro  il  quale  deve  essere
conclusa la procedura di cui al  presente  articolo.  Si  applica  la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (47) 
  3. Il termine  per  la  costituzione  in  giudizio  del  ricorrente
decorre dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2.  Se  la
Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data  anteriore
rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. 
  4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame  del
reclamo e della proposta di mediazione  mediante  apposite  strutture
diverse ed autonome da quelle che  curano  l'istruttoria  degli  atti
reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui  al
periodo  precedente  si  applica  compatibilmente  con   la   propria
struttura organizzativa. 
  5. L'organo destinatario, se non intende accogliere  il  reclamo  o
l'eventuale proposta di mediazione,  formula  d'ufficio  una  propria
proposta avuto  riguardo  all'eventuale  incertezza  delle  questioni
controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al  principio
di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del  procedimento
rileva anche per i contributi previdenziali e  assistenziali  la  cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. 
  6. Nelle controversie aventi ad oggetto un  atto  impositivo  o  di
riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro  il
termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra
le parti,  delle  somme  dovute  ovvero  della  prima  rata.  Per  il
versamento delle somme dovute si  applicano  le  disposizioni,  anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle  controversie
aventi  per  oggetto  la  restituzione  di  somme  la  mediazione  si
perfeziona con  la  sottoscrizione  di  un  accordo  nel  quale  sono
indicate le somme dovute con i termini e le modalita'  di  pagamento.
L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme  dovute  al
contribuente. 
  7.  Le  sanzioni  amministrative  si  applicano  nella  misura  del
trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.  Sulle  somme
dovute a titolo di contributi previdenziali e  assistenziali  non  si
applicano sanzioni e interessi. 
  8. La riscossione  e  il  pagamento  delle  somme  dovute  in  base
all'atto oggetto di reclamo  sono  sospesi  fino  alla  scadenza  del
termine di cui al comma 2, fermo restando  che  in  caso  di  mancato
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli  interessi  previsti
dalle singole leggi d'imposta. 
  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  agli  agenti  della  riscossione  ed  ai
soggetti iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  ((9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di  mancato  accoglimento
della proposta di mediazione formulata  ai  sensi  del  comma  5,  la
soccombenza di una delle parti, in accoglimento  delle  ragioni  gia'
espresse in sede di reclamo o  mediazione,  comporta,  per  la  parte
soccombente,  la  condanna  al  pagamento  delle  relative  spese  di
giudizio.  Tale  condanna  puo'  rilevare  ai   fini   dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente
rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione)). 
  10. Il presente articolo non si applica alle  controversie  di  cui
all'articolo 47-bis. 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 39, comma 11) che "Le
disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti
suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. " 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
611, lettera b)) che le presenti modifiche  si  applicano  agli  atti
notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge. 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 16 aprile 2014, n. 98 (in
G.U. 1a  s.s.  23/4/2014,  n.  18)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo  31
dicembre 1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n.  413),  nel  testo  originario,  anteriore  alla
sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1,  comma  611,  lettera
a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
di stabilita' 2014)". 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che la
presente modifica si  applica  agli  atti  impugnabili  notificati  a
decorrere dal 1° gennaio 2018. 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma  2)
che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 [...] Si  intendono  altresi'
sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo,  i  termini
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi  alle  Commissioni
tributarie e il termine di  cui  all'articolo  17-bis,  comma  2  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546".