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LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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vigente al 06/12/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale del 30 gennaio 2004 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.