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LEGGE 2 marzo 1974, n. 78

Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno.

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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  11-4-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, di interventi straordinari con priorità per i settori appresso indicati, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:
a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;
b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;
c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;
d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.
Le predette somme saranno ripartite fra le regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.