LEGGE 31 gennaio 1926 , n. 753

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1° in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si dà esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, ed al relativo Protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920, ed approvazione di due emendamenti alla Convenzione stessa; 2° in data 20 agosto 1923, n. 2207, « Norme per la navigazione aerea »; 3° in data 18 ottobre 1923, n. 3176, « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili ». (026U0753)

 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il R.  decreto-legge  in  data  24  dicembre
1922, n. 1878, col quale si  da'  piena  ed  intera  esecuzione  alla
Convenzione per il regolamento della navigazione  aerea,  conclusa  a
Parigi il 13 ottobre 1919 fra l'Italia ed  altri  Stati,  nonche'  al
relativo Protocollo addizionale, firmato nella stessa  citta'  il  1°
maggio 1920, Convenzione e Protocollo le  cui  ratifiche  sono  state
depositate rispettivamente il 1° marzo ed il 10 aprile 1923. 
 
 
                               Art. 2. 
 
  Sono approvati i qui annessi Protocolli in data 27 ottobre  1922  e
30 giugno 1923 che modificano rispettivamente l'art. 5  e  l'art.  34
della Convenzione di cui all'art. 1 della presente legge. 
 
 
                               Art. 3. 
 
  Sono convertiti in legge anche i Regi decreti-legge 20 agosto 1923,
n. 2207, « Norme per la navigazione aerea », e 18  ottobre  1923,  n.
3176,  «  Concessione  dei  servizi  di  trasporto   esercitati   con
aeromobili ». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 gennaio 1926. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Mussolini. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
 
 
  Protocole relatif a un amendement a l'article 5  de  la  Convention
portant reglementation de la navigation aerienne du 13 octobre 1919. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
            Regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207. 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360; 
 
  Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62; 
 
  Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 63; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,
commissario per l'aeronautica,  Ministro  per  l'interno  e  per  gli
affari esteri, di concerto con i  Ministri  per  la  guerra,  per  la
marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le  finanze,  per
le colonie e pei lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Lo Stato  esercita  sovranita'  piena  ed  esclusiva  sullo  spazio
atmosferico che sovrasta il suo territorio, comprese in esso le acque
territoriali. 
 
  Agli effetti di tale sovranita', per territorio dello Stato  devesi
intendere il  territorio  nazionale,  metropolitano  e  coloniale,  e
quello dei protettorati e  dei  Paesi  affidati  per  mandato  e  per
qualsiasi  altro  titolo  allo  Stato   italiano,   quando   speciali
convenzioni internazionali non dispongano diversamente. 
 
                               Art. 2. 
 
  La navigazione degli aeromobili di nazionalita' italiana e'  libera
ma sottoposta al controllo dell'Alto Commissario per l'aeronautica, e
subordinata all'osservanza dei  limiti  imposti  e  delle  condizioni
stabilite dalle leggi aeronautiche e relativi regolamenti. 
 
  Per  gli  aeromobili  stranieri,  sia  statali  sia   privati,   si
osservano,   inoltre   le   norme   stabilite    dalle    convenzioni
internazionali, in quanto siano applicabili nel Regno a  norma  delle
leggi vigenti. 
 
  Per necessita' di ordine militare  o  di  ordine  pubblico,  ovvero
nell'interesse della sicurezza pubblica, puo' essere vietato il  volo
al disopra di zone di territorio o  in  casi  eccezionali,  anche  al
disopra di tutto il territorio dello Stato. 
 
                               Art. 3. 
 
  Gli aeromobili, siano del tipo piu' leggero, siano  del  tipo  piu'
pesante dell'aria,  si  distinguono  in  aeromobili  di  Stato  e  in
aeromobili privati. 
 
  Ai soli effetti della Convenzione internazionale per la navigazione
aerea, del 13 ottobre 1919, la qualifica  di  aeromobile  privato  e'
estesa  anche  a  tutti  gli  aeromobili  di  Stato,  eccetto  quelli
militari, di dogana e di polizia. 
 
  Agli effetti del  presente  decreto  e  dei  relativi  regolamenti,
nonche' delle altre leggi nazionali, sono aeromobili di Stato  quelli
eserciti  da  Amministrazioni  statali  (militari  e  civili);   sono
aeromobili privati tutti gli altri. 
 
  Possono essere dichiarati aeromobili di Stato, ai soli effetti  del
presente decreto e dei relativi regolamenti,  mediante  deliberazioni
dell'Alto Commissario dell'aeronautica, quelli che pure  appartenendo
a privati cittadini o societa', compiano un servizio per conto  dello
Stato. 
 
  Ogni aeromobile comandato da  una  persona  in  servizio  militare,
adibita  a  questo  ufficio,  sara'  sempre  considerato   aeromobile
militare. 
 
                               Art. 4. 
 
  Nel presente decreto e nei  regolamenti,  per  aeroporto  intendesi
ogni  localita',  sia  terrestre  che  acquea,  predisposta  per   la
partenza,  l'approdo  e  anche  lo  stazionamento,  sia  normale  che
eventuale, degli aeromobili. 
 
                               Art. 5. 
 
  Salva la concessione di un permesso speciale e  temporaneo,  nessun
aeromobile puo' circolare sul territorio dello Stato,  se  non  abbia
una nazionalita' ed una sola. La nazionalita' di un aeromobile non di
Stato, o non considerato  di  Stato,  a  termini  dei  comma  3  e  4
dell'art. 3 del presente decreto, risulta dalla iscrizione in uno, ed
in uno solo, dei registri aeronautici nazionali del rispettivo Stato. 
 
  Tuttavia se l'aeromobile  ha  la  nazionalita'  di  uno  Stato  non
compreso fra i contraenti della  Convenzione  internazionale  per  la
navigazione aerea 13 ottobre 1919, e col  quale  l'Italia  non  abbia
conclusa  una  convenzione  particolare,  la  sua   circolazione   su
territorio italiano e' di massima vietata. 
 
                               Art. 6. 
 
  A cura dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, e'  istituito  un
registro aeronautico nazionale italiano, contenente le indicazioni di
cui nel regolamento; in esso puo' essere inscritto ogni aeromobile: 
 
  a) che appartenga per intero ad un  cittadino  italiano  o  ad  una
societa' la quale risulti regolarmente costituita in Italia,  purche'
si provi che il capitale di essa appartenga permanentemente  per  due
terzi almeno a cittadini italiani, e che il presidente, ed almeno due
terzi degli amministratori, ivi compreso  l'amministratore  delegato,
se esiste, siano cittadini italiani; 
 
  b) che abbia ottenuto il certificato di navigabilita',  ed  il  cui
proprietario abbia soddisfatto a tutti gli obblighi, a tutte le tasse
e le contribuzioni stabilite dal presente decreto e  dai  regolamenti
relativi. 
 
  Nel  caso  di  nazionalita'  diversa  fra  comproprietari   di   un
aeromobile,  questo  potra'  avere  la  nazionalita'  italiana  se  i
comproprietari  che  posseggono   piu'   della   meta'   del   valore
dell'aeromobile sono italiani. 
 
                               Art. 7. 
 
  Il registro aeronautico  nazionale  italiano  sara'  pubblicato  ed
ostensibile a chiunque abbia interesse. 
 
  I passaggi di proprieta' e gli atti di costituzione,  modificazione
o rinunzia di diritti reali, ivi compresa la ipoteca  aeronautica  di
cui all'art. 9 per essere validi anche tra le  parti,  devono  essere
trascritti nel registro. 
 
  In Paese estero i negozi giuridici suindicati  devono  esser  fatti
per  atto  ricevuto  nella  cancelleria  del  Regio  console  dinanzi
all'ufficiale consolare, e non hanno effetto neanche tra le parti  se
non sono trascritti nei  registri  del  Consolato.  Il  console  deve
trasmettere copia da lui autenticata dell'atto  all'Alto  Commissario
di  aeronautica  che  dovra'  curarne  l'annotazione   nel   registro
aeronautico nazionale italiano. 
 
  In tutti i  casi,  i  negozi  giuridici  suindicati  devono  essere
annotati nel certificato di immatricolazione. 
 
  Gli amministratori del registro aeronautico  nazionale  italiano  e
gli ufficiali consolari non possono ricevere e  trascrivere  un  atto
qualsiasi relativo ai negozi giuridici suindicati se loro  non  viene
presentato il certificato  di  immatricolazione  e  se  in  esso  non
vengono fatte le prescritte annotazioni. 
 
  Nel concorso di piu' aventi diritto la  data  dell'annotazione  nel
certificato di immatricolazione determina la preferenza. 
 
  Con regolamento saranno fissate le modalita'  delle  inscrizioni  e
delle trascrizioni. 
 
                               Art. 8. 
 
  L'aeromobile italiane che si trovasse a navigare sopra il mare  non
territoriale o sopra territorio che non dipenda da alcuno  Stato,  e'
sottoposto alle leggi italiane. 
 
  Gli atti giuridici compiuti a bordo di un  aeromobile  italiano  in
rotta sono soggetti alla legge italiana  nello  stesso  modo  che  se
fossero compiuti  nel  Regno,  salvo,  per  il  caso  di  navigazione
all'estero, i  limiti  che  derivano  dalla  sovranita'  dello  Stato
sottostante. 
 
  Le nascite e le morti avvenute in viaggio  saranno  registrate  nel
libro di bordo e  denunziate  nel  prossimo  luogo  di  approdo  alle
competenti autorita' del Regno o al competente  console  italiano,  a
seconda che l'atterraggio avvenga nel Regno o all'estero. 
 
  Tali nascite e morti si considerano per ogni effetto  avvenute  nel
territorio italiano. 
 
  Gli atti giuridici compiuti  su  aeromobili  esteri  viaggianti  in
Italia  sono  soggetti  alla  legge  nazionale  dell'aeromobile  alla
condizione del trattamento di reciprocita' da parte  dello  Stato  al
quale l'aeromobile appartiene e salvi i limiti dipendenti dalle leggi
penali di ordine  pubblico  e  di  pubblica  sicurezza,  e  le  leggi
tributarie vigenti nel Regno. 
 
                               Art. 9. 
 
  Sopra l'aeromobile ed  i  suoi  accessori  puo'  essere  costituita
ipoteca con le norme del Codice  civile.  Le  ipoteche  non  potranno
esercitarsi che dopo pagato i seguenti crediti privilegiati: 
 
  a) i crediti delle Stato per imposte, tasse e pene pecuniarie; 
 
  b) i crediti per le spese di giudizio; 
 
  c) i crediti per l'assicurazione del personale, per  i  danni  alle
persone viaggianti o sottostanti; 
 
  d) i crediti per risarcimento di danni da gettito e da approdo. 
 
                              Art. 10. 
 
  Nessuno puo' costruire o predisporre un aeroporto, ne' un qualsiasi
impianto adibito ad uso della  navigazione  aerea,  senza  preventiva
autorizzazione rilasciata dall'Alto Commissariato per  l'aeronautica,
intesi i Ministri interessati. 
 
  Ogni aeroporto ed ogni impianto rimangono sotto il controllo  della
competente autorita' nella cui giurisdizione si trovano a termini del
regolamento. 
 
  Tutti gli aeroporti statali, nonche' tutti gli  impianti  necessari
per la navigazione aerea, sono opere di pubblica utilita', con  tutte
le conseguenze di legge. 
 
  Anche gli aeroporti privati possono, concorrendo  speciali  motivi,
essere dichiarati opere di pubblica utilita'. 
 
  E' proibito a chiunque di costruire muri, case,  capanne,  tettoie,
linee  di  trasmissione  elettrica  o  altro  qualsiasi  edificio  od
ostacolo, di allevare e mantenere pianta a una distanza inferiore  al
decuplo dell'altezza dell'ostacolo stesso, dal  limite  di  qualsiasi
aeroporto. 
 
                              Art. 11. 
 
  Gli  aeromobili  privati,  esclusi  quelli  statali   che   vengono
considerati privati agli effetti della Convenzione internazionale  in
conformita' dell'art. 3, debbono portare  i  distintivi  o  marca  di
nazionalita' e di  immatricolazione,  il  nome  e  il  domicilio  del
proprietario, conformemente a  quanto  e'  stabilito  nella  suddetta
Convenzione,  e  quanto  verra'  determinato  nel   regolamento   per
l'esecuzione del presente decreto, anche nella navigazione nazionale. 
 
  E' vietato  agli  aeromobili  privati  di  portare  i  contrassegni
destinati agli aeromobili di Stato. 
 
                              Art. 12. 
 
  Ogni aeromobile, privato, per poter navigare,  deve  essere  munito
dei documenti di bordo prescritti dal regolamento. 
 
  I libri di bordo saranno conservati  per  due  anni  dopo  l'ultima
iscrizione o trascrizione. 
 
                              Art. 13. 
 
  Il comandante, i piloti, i  meccanici  ed  il  personale  di  rotta
dell'equipaggio degli aeromobili italiani, devono essere provvisti di
patenti  di  abilitazione,  rilasciata  dall'Alto  Commissariato  per
l'aeronautica, giusta quanto sara' determinato dai regolamenti. 
 
                              Art. 14. 
 
  Nessun apparato  radiotelegrafico  o  radiotelefonico  puo'  essere
portato a bordo senza licenza speciale  rilasciata  dalle  competenti
autorita'  dello   Stato   del   quale   l'aeromobile   possiede   la
nazionalita'. 
 
  Tali apparati saranno usati  soltanto  da  persone  dell'equipaggio
provviste di speciale licenza a questo scopo. 
 
  Per  alcune  categorie   di   aeromobili,   da   determinarsi   nel
regolamento, e' reso  obbligatorio  a  bordo  l'uso  di  un  apparato
radiotelegrafico e radiotelefonico. 
 
                              Art. 15. 
 
  Non e' permesso ad aeromobili esteri ne'  ad  aeromobili  nazionali
privati di trasportare per via aerea esplosivi, armi e  munizioni  da
guerra, da un punto all'altro del territorio nazionale. 
 
                              Art. 16. 
 
  Il trasporto e l'uso in navigazione aerea di  apparati  fotografici
e' disciplinato da apposito regolamento. 
 
                              Art. 17. 
 
  Per ragioni di ordine  pubblico  o  di  carattere  finanziario,  il
trasporto di oggetti diversi da quelli indicati negli articoli  15  e
16 potra' essere sottoposto dalle competenti autorita' a restrizioni,
sia per quanto riguarda gli  aeromobili  nazionali,  sia  per  quanto
riguarda quelli esteri. 
 
                              Art. 18. 
 
  Possono  essere  stabilite   dalle   competenti   autorita'   altre
restrizioni e riserve circa i trasporti  commerciali  di  cose  e  di
persone, fatti da aeromobili stranieri fra due punti  del  territorio
italiano. 
 
                              Art. 19. 
 
  Ogni aeromobile straniero che abbia la nazionalita'  di  uno  degli
Stati contraenti la Convenzione  internazionale  per  la  navigazione
aerea del 13 ottobre 1919, o di uno  Stato  con  cui  l'Italia  abbia
conchiuso convenzione particolare, ha facolta' di attraversare  senza
approdo l'atmosfera soggetta alla sovranita' italiana, purche'  segua
la rotta stabilita dall'apposito regolamento. Cio' salvo le eccezioni
di cui agli articoli 32 e 33 della Convenzione precitata. 
 
                              Art. 20. 
 
  Nessuno  puo'  impiantare  una  linea  aerea,  sia  nazionale   che
internazionale,  passante  pel  territorio  italiano,   se   non   ha
preventivamente  ottenuta  la  licenza  dall'Alto  Commissariato  per
l'aeronautica. 
 
                              Art. 21. 
 
  Ogni aeromobile sia straniero che italiano proveniente  dall'estero
od  all'estero  diretto  deve  discendere  e  partire  da  uno  degli
aeroporti doganali stabiliti, per il compimento dei riscontri e delle
operazioni doganali prescritte, salvo eccezioni che potranno disporsi
dall'Alto Commissariato per l'aeronautica di concerto  col  Ministero
delle finanze. 
 
  Ogni aeromobile che proviene o e' diretto all'estero e' obbligato a
traversare  il  confine  tra  punti  che  saranno   determinati   dal
regolamento. 
 
  Agli effetti doganali si considerano  come  provenienti  o  diretti
all'estero gli aeromobili che entrano nel territorio  doganale  dello
Stato o che ne escano. 
 
  Sono soggetti a vigilanza doganale ed  alle  prescrizioni  all'uopo
stabilite per il regolamento anche gli aeromobili che viaggiano entro
il territorio doganale del Regno. 
 
                              Art. 22. 
 
  Il comandante di qualsiasi aeromobile deve, prima  della  partenza,
presentare all'autorita' di finanza  a  cio'  delegata  il  manifesto
compilato secondo le norme del regolamento. 
 
  Esenzioni all'obbligo della  presentazione  del  manifesto  possono
essere stabilite dal Ministero delle finanze,  d'accordo  con  l'Alto
Commissariato per l'aeronautica, per gli aeromobili che senza merci a
bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno. 
 
  I comandanti di aeromobili provenienti  dall'estero  devono  essere
muniti di manifesto al passaggio sulla linea di confine. 
 
  Tale manifesto sara' quello autenticato dalle autorita' estere,  se
l'aeromobile provenga da  localita'  nella  quale  il  manifesto  sia
prescritto. 
 
  Quando  circostanze  speciali  lo  esigano,   il   Governo   potra'
prescrivere che gli aeromobili provenienti da  determinate  localita'
siano muniti di manifesto vidimato dall'autorita' consolare  italiana
delle localita' stesse. 
 
                              Art. 23. 
 
  Quando, in caso di forza maggiore, che  dovra'  essere  debitamente
giustificata, un aeromobile traversa il confine in un  punto  diverso
da quelli previsti, dovra'  atterrare  nell'aeroporto  doganale  piu'
vicino situato sulla sua rotta. 
 
  Nel  caso  di  approdo  forzato  fuori  degli  aeroporti   doganali
stabiliti, il comandante  dell'aeromobile  deve  denunciare  al  piu'
presto che gli sia possibile  l'avvenuto  atterramento  all'autorita'
governativa piu' prossima e in mancanza dal sindaco del  Comune,  per
le opportune constatazioni e per averne autorizzazione  a  ripartire.
Se l'autorita' avvertita non sia  quella  finanziaria,  dovra'  darne
partecipazione a quest'ultima. 
 
                              Art. 24. 
 
  Il  personale  di  bordo  degli  aeromobili  e'  sempre  tenuto   a
conformarsi alle disposizioni doganali. 
 
  I comandanti sono soggetti agli obblighi doganali stabiliti  per  i
vettori. 
 
  Le operazioni richieste per i viaggiatori,  i  loro  bagagli  o  le
merci  trasportate  per  via  aerea,  sono  da  compiere  secondo  le
disposizioni della legge  doganale  applicando  per  lo  scarico,  il
carico  e  la  dichiarazione  delle  merci,  le  stesse  disposizioni
relative alle merci arrivate o spedite per via di terra. 
 
                              Art. 25. 
 
  Sono esenti  dai  dazi  doganali  e  da  ogni  diritto  comunale  i
combustibili e lubrificanti, e le altre provviste che  si  trovano  a
bordo degli aeromobili che approdano nel  territorio  del  Regno,  in
quanto occorrono per la continuazione e ripresa del viaggio in misura
da stabilirsi nei documenti di bordo. 
 
                              Art. 26. 
 
  Gli aeromobili provenienti dall'estero che approdano nel territorio
dello Stato per ripartire con destinazione per l'estero, sono ammessi
alla temporanea importazione insieme con tutti i loro attrezzi  e  le
provviste per il viaggio. 
 
  E'  pure  ammessa  l'esportazione   temporanea   degli   aeromobili
nazionali che vanno all'estero e  che  ne  ritornane  con  persone  e
merci. 
 
  Il Ministero delle finanze stabilisce le norme e le condizioni  per
le operazioni doganali relative, d'accordo con  l'Alto  Commissariato
per l'aeronautica. 
 
                              Art. 27. 
 
  Oltre ai casi previsti dalla legge  doganale  sono  considerate  in
contrabbando le merci estere che  vengano  asportate  dai  luoghi  di
approdo degli aeromobili, e quelle nazionali che  sieno  caricate  su
aeromobili  in  partenza  per  l'estero  senza  il  compimento  delle
relative operazioni doganali. 
 
  Si considerano pure in contrabbando  gli  aeromobili  con  il  loro
carico proveniente  dall'estero,  che  sieno  atterrati  fuori  degli
aeroporti doganali, quando l'atterramento non  sia  stato  denunciato
all'autorita' competente. 
 
                              Art. 28. 
 
  Ogni  aeromobile  sia  straniero  che  italiane,  e'  obbligato  ad
approdare con la maggiore sollecitudine  possibile  nel  piu'  vicino
aeroporto, ogni qualvolta  ne  riceve  l'ordine  mediante  i  segnali
stabiliti all'uopo dai  regolamenti,  oppure  quando  si  accorga  di
volare sopra zona vietata a sensi dell'art.  2.  In  tal  caso  fara'
anche il segnale d'allarme di cui all'art. 29. 
 
  Soltanto le autorita'  designate  con  appositi  decreti  dell'Alto
Commissariato per l'aeronautica, possono ordinare che vengano fatti i
segnali di cui al comma precedente. 
 
                              Art. 29. 
 
  Tutti gli aeromobili ammessi a navigare sul territorio dello  Stato
ed  all'estero,   debbono   conformarsi   a   quanto   e'   stabilito
nell'allegato D della Convenzione internazionale per  la  navigazione
aerea del 13 ottobre 1919 (regolamento fari e segnalazioni, e  Codice
di  navigazione  aerea),  alle  altre   leggi   ed   ai   regolamenti
aeronautici. 
 
                              Art. 30. 
 
  Alla partenza,  all'approdo,  e  durante  lo  stazionamento  di  un
aeromobile le autorita' interessate, da specificare nel  regolamento,
possono procedere agli accertamenti di  loro  competenza  riguardanti
l'aeromobile, il suo equipaggio, le cose  e  le  persone  presenti  o
trasportate a bordo. 
 
                              Art. 31. 
 
  L'approdo volontario e' vietato fuori di un aeroporto. 
 
  Nel  caso   di   approdo   forzato   incombono   sul   proprietario
dell'aeromobile e sul proprietario del luogo di approdo gli  obblighi
di notificazione di cui al regolamento. 
 
  La partenza fuori di un aeroporto e' consentita soltanto in seguito
ad un approdo forzato. Il proprietario del luogo e'  in  obbligo,  in
tal caso, di consentirla e di notificarla. 
 
                              Art. 32. 
 
  Qualunque aeromobile ha diritto ai provvedimenti di assistenza. 
 
  Chiunque  sia  in  grado  di  porgere  soccorso  e  provvedere   al
salvataggio di un aeromobile e delle cose e  persone  trasportate  ha
l'obbligo di farlo. 
 
  Chi arreca soccorso ha diritto a compenso per l'opera  propria,  al
rimborso delle spese ed alla rifusione dei danni sofferti. 
 
                              Art. 33. 
 
  Chiunque trovi abbandonato un aeromobile  o  parte  di  esso,  deve
farne immediata denunzia all'autorita' governativa piu' vicina, e, in
assenza, al sindaco del Comune. 
 
                              Art. 34. 
 
  Ogni imprenditore di servizi aerei, o costruttore,  o  proprietario
di aeromobile, ha l'obbligo di  provvedere  all'assicurazione  contro
tutti gli infortuni di tutto il personale  addetto,  comprendendo  in
cio' anche l'assicurazione contro i rischi di volo per  il  personale
occasionalmente o abitualmente volatore. 
 
  Per i rischi non di volo valgono in ogni  modo  le  diposizioni  di
leggi vigenti. 
 
                              Art. 35. 
 
  La  responsabilita'  dell'imprenditore  del  trasporto   aereo   e'
regolata  dalle   norme   di   diritto   comune   che   regolano   la
responsabilita' del trasporto terrestre o marittimo,  salvo  in  cio'
che sia  in  contraddizione  con  quanto  e'  disposto  dal  presente
decreto. 
 
  Il contratto di trasporto deve risultare da un documento contenente
le indicazioni essenziali ad ogni contratto  di  trasporto  e  quelle
stabilite dal regolamento. 
 
                              Art. 36. 
 
  Le clausole di non responsabilita' totale o parziale  per  i  danni
arrecati alle persone trasportate sono nulle; sono ammesse quelle per
i danni arrecati alle cose, in quanto non dipendano da dolo. 
 
                              Art. 37. 
 
  Nel caso di trasporto compiuto a titolo gratuito od amichevole,  la
responsabilita' e' limitata ai  danni  dipendenti  da  dolo  o  colpa
grave. 
 
                              Art. 38. 
 
  E' vietato il gettito dall'aeromobile in volo di oggetti,  corpi  o
materie capaci di nuocere, salvo che per evidente necessita'. 
 
  Il gettito da'  luogo  in  ogni  caso  al  risarcimento  dei  danni
prodotti dalle cose gettate; vi e' pure luogo al risarcimento  per  i
danni prodotti dalle cose comunque cadute o in seguito alla  partenza
dell'aeromobile, salvo i casi di forza maggiore. 
 
                              Art. 39. 
 
  In caso di urto fra aeromobili si  applicheranno  le  norme  comuni
sulla colpa. 
 
  Se l'urto e' avvenuto per colpa di uno degli aeromobili, i danni  e
le perdite che ne deriveranno sono a carico dell'aeromobile medesimo.
Le indennita' dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in
caso d'insufficienza della somma distribuibile. 
 
  Se la colpa risulti comune, ognuno degli  aeromobili  e'  obbligato
solidariamente per il risarcimento dei danni arrecati alle persone  o
alle cose. 
 
  Resta in ogni caso integra  la  responsabilita'  degli  autori  del
fatto verso i danneggiati e verso i proprietari degli aeromobili. 
 
                              Art. 40. 
 
  Di tutti i danni arrecati dagli aeromobili  alle  persone  od  alle
cose, sia per effetto del contratto di lavoro, sia  per  effetto  del
contratto di trasporto, sia  verso  i  terzi,  sono  responsabili  in
solido: il proprietario dell'aeromobile, l'esercente  del  trasporto,
l'autore del danno. 
 
  Nel caso  di  concorso  di  colpa  da  parte  del  danneggiato,  si
applicano le norme di diritto comune. 
 
                              Art. 41. 
 
  La disposizione di cui all'art. 40 non ha valore  nel  caso  che  i
danni siano causati dall'approdo  imposto  nelle  condizioni  di  cui
all'art.  28,  ammenoche'  vi  sia  dolo  o   negligenza   da   parte
dell'equipaggio. 
 
                              Art. 42. 
 
  Il proprietario dell'aeromobile, anche se questo sia stato dato  in
locazione,  puo'   liberarsi   dalle   responsabilita'   civili   per
risarcimento dei danni,  tranne  che  vi  sia  colpa  da  parte  sua,
mediante l'abbandono a tutti i creditori o soltanto ad alcuni di essi
dell'aeromobile e del nolo esatto e da esigere. 
 
  La dichiarazione di abbandono deve essere trascritta  nel  registro
aeronautico  nazionale  e   l'avvenuta   trascrizione   deve   essere
notificata ai creditori, i titoli dei quali sono iscritti, trascritti
o annotati nel registro stesso. 
 
  In caso di abbandono, ciascun creditore il cui titolo e' inscritto,
trascritto o annotato in detto registro, puo'  prendere  l'aeromobile
per suo conto, con l'obbligo di pagare  gli  altri  creditori  i  cui
titoli siano egualmente iscritti,  trascritti  o  annotati  in  detto
registro.  Se  concorrono  piu'  creditori  e'  preferito  il   primo
dichiarante: e  se  concorrono  contemporaneamente  e'  preferito  il
creditore di maggiore somma. 
 
  Se nessun creditore prende l'aeromobile  per  suo  conto,  esso  e'
venduto ad istanza del creditore piu'  diligente,  ed  il  prezzo  e'
distribuito fra i creditori. Cio' che rimane dopo pagati i  creditori
appartiene al proprietario. 
 
                              Art. 43. 
 
  Le azioni  per  il  risarcimento  dei  danni  comunque  e  dovunque
arrecati alle persone ed alle  cose  che  si  trovano  in  territorio
italiano, siano essi  arrecati  da  aeromobili  italiani  od  esteri,
possono essere promosse davanti  l'autorita'  giudiziaria  del  luogo
dove il danno si e' verificato, purche' non siano trascorsi due  mesi
dal giorno in cui e' avvenuto il fatto che ha prodotto il  danno.  Il
giudizio ha luogo secondo la legge italiana. Le azioni stesse possono
anche  proporsi  dinanzi  l'autorita'  giudiziaria  del  luogo   dove
l'aeromobile e' inscritto, o del domicilio del proprietario, o  della
sede della societa', o del luogo dove il contratto  fu  stipulato,  a
scelta del danneggiato. 
 
                              Art. 44. 
 
  Le azioni  per  il  risarcimento  dei  danni  comunque  e  dovunque
arrecati si prescrivono nel decorso di due anni dalla data in cui  il
danno si verifico' o, se trattasi di contratto  di  trasporto,  dalla
data nella quale  ebbe  termine  l'ultimo  dei  viaggi  ai  quali  il
contratto diede luogo, ovvero dalla data della stipulazione, nel caso
che il contratto stesso non sia stato  seguito  dalla  esecuzione  di
alcun viaggio. 
 
  Nel caso pero' di danni derivanti dall'urto di aeromobili  l'azione
per risarcimento non e'  ammessa  se  non  ne  e'  fatta  protesta  o
richiamo, entro tre giorni, davanti l'autorita' giudiziaria del luogo
dell'avvenimento o del primo approdo; e il termine della prescrizione
decorre dal giorno della protesta o del richiamo. 
 
  Per i danni  cagionati  alle  persane  o  alle  cose  caricate,  la
mancanza di protesta non nuoce agli interessati che  non  si  trovano
sull'aeromobile e non erano in grado di manifestare la loro volonta'. 
 
                              Art. 45. 
 
  Le infrazioni alle disposizioni del  presente  decreto,  in  quanto
costituiscono reati previsti dal Codice o  da  leggi  speciali,  sono
punite a norma delle leggi stesse. 
 
  La navigazione degli aeromobili al disopra di  zone  rispetto  alle
quali sia stato posto il divieto di cui all'art. 2, ultimo comma,  la
circolazione abusiva di aeromobili aventi piu' di  una  nazionalita',
il trasporto di oggetti contro i  divieti  emanati  dalle  competenti
autorita' a norma degli  articoli  17  e  18  e  le  infrazioni  alle
disposizioni degli articoli 10 comma 1°, 11, 12 comma 1°, 14, 15, 20,
28, 31 e 34 comma 1°, sono punite con la multa da L. 200 a  L.  2000.
In caso di recidiva puo' essere aggiunta la detenzione fino a 3 mesi. 
 
  Le  infrazioni  alle  disposizioni  degli  articoli  8,   capoverso
secondo, 10 comma ultimo, 12 comma ultimo, 13, 21, 22, 23, 24, 29, 32
comma secondo, 33 e 38 sono punite con la multa da L. 100 a  L.  1000
ed in caso di recidiva puo' essere aggiunta la detenzione fino a  due
mesi. 
 
  Il fatto di opporsi agli accertamenti che possono  essere  compiuti
dalle competenti autorita' a norma dell'art. 30, o di  non  adempiere
gli ordini che da esse siano dati a tal fine e' punito con  la  multa
fino a L. 1500. 
 
                              Art. 46. 
 
  Qualsiasi persona che senza essere a  cio'  autorizzata,  ordini  e
faccia i segnali preveduti all'art. 28 del presente  decreto,  ovvero
sposti  i  segnali  che  siano  stati  collocati   dalle   competenti
autorita', e' punita con la multa da L. 200 a L. 2000. 
 
  Se dal fatto sorga pericolo di disastro per l'aeromobile,  la  pena
e' della detenzione da due mesi a due anni e della multa da L. 300  a
L. 3000; e se il disastro avvenga, la detenzione e' da mesi sei a tre
anni e la multa non inferiore a L 2000. 
 
  Qualora il fatto sia doloso la  pena  e',  nel  primo  caso,  della
reclusione da 1 a 5 anni e, nel secondo, da 3 a 10 anni; e  la  multa
e' sempre superiore alle L. 3000. 
 
  Le dette pene sono raddoppiate se dal  fatto  derivi  la  morte  di
alcuno, od aumentate da un terzo alla meta' se ne derivi una  lesione
personale, salvo che il fatto sia commesso al fine di uccidere  o  di
produrre una lesione personale, nelle quali ipotesi si  applicheranno
rispettivamente gli articoli 366 e 373 capoverso del Codice penale. 
 
                              Art. 47. 
 
  Il Governo del Re ha facolta' di  emanare  le  norme  eventualmente
occorrenti a complemento e per  l'esecuzione  del  presente  decreto,
nonche' per il suo coordinamento con  le  altre  leggi  dello  Stato,
comminando pene restrittive della liberta' personale fino ad un  mese
e pene pecuniarie fino a L. 1000, e stabilendo anche i  casi  in  cui
l'aeromobile potra' essere confiscato. 
 
                              Art. 48. 
 
  Tutte le concessioni speciali e le deroghe contemplate dal presente
decreto, in quanto non sia diversamente disposto,  sono  in  facolta'
dell'Alto Commissariato per l'aeronautica o delle autorita'  da  esso
delegate. 
 
                              Art. 49. 
 
  Nessuna concessione puo' essere fatta, sia individualmente  che  in
rappresentanza di Enti o societa', a persone che  non  comprovino  la
loro buona condotta. 
 
                              Art. 50. 
 
  In quanto non sia  diversamente  stabilito  dal  presente  decreto,
hanno vigore nel territorio dello  Stato  le  disposizioni  contenute
nella Convenzione internazionale per la navigazione aerea in data  13
ottobre 1919, resa esecutiva nel Regno con decreto Reale 24  dicembre
1922, n. 1878. Tutte le disposizioni contenute in  essa  e  nei  suoi
allegati  con  le  modificazioni  apportate,  ancorche'   non   siano
riprodotte nel presente decreto, s'intendono  avere  piena  validita'
nel territorio del Regno. 
 
                              Art. 51. 
 
  Sono abrogati il decreto-legge 27 novembre 1919, n.  2360,  e  ogni
altra disposizione contraria al  presente  decreto,  il  quale  sara'
presentato al Parlamento per la conversione in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 20 agosto 1923. 
 
 
 
            Regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176. 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge n. 62, in data 24 gennaio 1923; 
 
  Visto il R. decreto-legge n. 63, in data 24 gennaio 1923; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per gli interni e gli affari esteri, Commissario  per  l'aeronautica,
di concerto con i Ministri per la  guerra,  per  la  marina,  per  la
giustizia c gli affari  di  culto,  per  le  finanze,  per  i  lavori
pubblici e per le poste ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I pubblici servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili  non
possono essere instituiti se non previa concessione del  Governo  del
Re. 
 
  Tali concessioni possono essere fatte soltanto a cittadini  o  Enti
pubblici italiani o a societa' commerciali italiane che dimostrino di
avere la  capacita'  tecnica  e  finanziaria  necessarie,  che  siano
costituite  da  soci  in  maggioranza  cittadini  italiani,   se   in
accomandita,  e,  se   anonime,   che   abbiano   il   Consiglio   di
amministrazione formato per due terzi da cittadini  italiani,  fra  i
quali devono essere scelti il presidente ed il consigliere  delegato,
ed il cui capitale  appartenga  realmente  per  due  terzi  almeno  a
cittadini italiani. 
 
  In ogni caso la direzione  amministrativa  e  tecnica  dell'azienda
deve essere affidata a cittadini italiani. 
 
  E' data facolta' al  Governo  di  concedere  annue  sovvenzioni  ai
concessionari dei pubblici servizi  esercitati  mediante  aeromobili,
entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio o con leggi  speciali,
nella misura e nei modi fissati dal  regolamento  che  sara'  emanato
d'accordo col Ministero delle finanze. 
 
  I servizi  pubblici  internazionali  a  mezzo  di  aeromobili  sono
regolati da apposite convenzioni. 
 
  Le  concessioni  per  l'esercizio  dei  pubblici  servizi  mediante
aeromobili si fanno per un periodo di tempo  determinato  dagli  atti
delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo  eccedente
dieci anni. 
 
  Potranno rinnovarsi prima della scadenza, osservate le norme per le
nuove concessioni. In tutti gli altri casi si provvede con legge. 
 
  Le concessioni possono in ogni tempo  essere  revocate,  quando,  a
giudizio  dell'Amministrazione,  cio'  sia  richiesto  da  cause   di
pubblica utilita' o da ragioni di pubblico servizio. 
 
  Le concessioni saranno condizionate al diritto da parte del Governo
di  avvalersi,  ove  lo  creda  opportuno,  del  trasporto  gratuito,
sull'aeromobile,  di   pieghi   postali   contenenti   corrispondenze
epistolari (lettere e cartoline)  secondo  norme  da  stabilirsi  dal
Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le  poste
ed telegrafi. 
 
                               Art. 2. 
 
  La  concessione  puo'  essere  fatta  a  favore  di   societa'   da
costituirsi, purche' i promotori si  obblighino  preventivamente  per
atto pubblico di  costituire  legalmente  la  societa'  stessa,  alle
condizioni tutte stabilite dal precedente  art.  1,  entro  tre  mesi
dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
Reale  di   concessione,   e   prestino   congrua   cauzione,   sotto
comminatoria, in caso che la societa' non si costituisca  entro  tale
termine, della confisca della cauzione favore ed in piena  proprieta'
del pubblico  erario  e  della  decadenza  dalla  concessione,  senza
pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti. 
 
                               Art. 3. 
 
  La concessione e' accordata per decreto Reale, sulla  proposta  del
Commissario  per  l'aeronautica,   di   concerto   con   i   Ministri
interessati, inteso il parere del Consiglio di Stato. Sul progetto di
concessione  deve  inoltre  essere  preventivamente  richiesto,   ove
occorra, il parere dei capi di Stato Maggiore dell'Esercito  e  della
Marina. Ogni concessione e' regolata da apposito disciplinare. 
 
  E' vietato al concessionario di cedere, sub-appaltare, in  tutto  o
in  parte,  l'impresa  assunta,  senza  il  consenso  e  la   formale
approvazione  del  Commissariato  di  aeronautica  e  dei   Ministeri
interessati,  osservate  tutte  le  norme  stabilite  per  le   nuove
concessioni. 
 
                               Art. 4. 
 
  Col decreto di concessione delle  linee  di  navigazione  aerea  in
servizio pubblico, s'intende implicitamente emessa  la  dichiarazione
che le relative opere sono di pubblica utilita', di  che  e  per  gli
effetti dell'art. 438 del Codice civile e delle leggi 25 giugno 1865,
n. 2359, e 18  dicembre  1879,  n.  5188,  sulle  espropriazioni  per
pubblica utilita'. 
 
                               Art. 5. 
 
  Negli atti di concessione sono determinati i tipi degli impianti da
eseguirsi, i singoli luoghi d'impianto ed ogni altra modalita'  delle
costruzioni e dell'esercizio, nonche' il termine di tempo  utile  per
l'ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio delle singole
linee. 
 
  Negli stessi atti di concessione sono determinati la quantita' e il
tipo di materiale mobile di cui deve essere provveduta  la  linea  in
relazione al servizio cui  e'  destinata.  Nei  disciplinari  vengono
stabiliti per ciascun caso le prescrizioni valevoli per la  sicurezza
e la regolarita', specialmente per quanto riguarda  il  numero  e  le
attribuzioni del personale navigante e di stazione, gli  orari  e  le
tariffe cosi' per le  cose  come  per  le  persone,  le  norme  e  le
condizioni  per  l'uso  degli   impianti,   speciali   obblighi   del
comandante, del pilota e del personale di  bordo  cosi'  prima  della
partenza come durante il viaggio e dopo l'arrivo,  speciali  obblighi
dei passeggeri e dei mittenti, la cauzione definitiva da prestarsi  a
garanzia degli obblighi assunti, le sanzioni, e  quanto  altro  possa
occorrere per assicurare il conseguimento  delle  finalita'  e  degli
scopi prefissi. 
 
                               Art. 6. 
 
  Alla  stipulazione  dell'atto  di  concessione,  il  concessionario
dovra' dare congrua cauzione provvisoria per assicurare che, entro il
termine fissato nell'atto medesimo, egli  provvedera'  alla  regolare
esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestamento  del  materiale
mobile necessario per l'esercizio. 
 
  Tale cauzione e' restituita a rate, di mano in mano che procedono i
lavori d'impianto e d'apprestamento del  materiale,  salvo  un'ultima
rata che viene ritenuta fin dopo la collaudazione finale delle  opere
e del materiale. 
 
                               Art. 7. 
 
  Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel
compimento ed apertura al permanente regolare esercizio  delle  linee
concesse, il concessionario non abbia dato esecuzione alle  contratte
obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare, e cio' dentro  il
termine piu' breve possibile, gli impedimenti di forza  maggiore  del
tutto indipendenti dal fatto proprio,  incorre  di  pieno  diritto  e
senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza  della
concessione e nella perdita dell'intera cauzione. 
 
  Le proroghe, nei casi legalmente accertati di forza maggiore,  sono
determinate insindacabilmente dal Commissariato di  aeronautica,  con
prefiggimento   di   termini,   l'osservanza   dei   quali   e'   pel
concessionario  obbligatoria  come  quelli  prefissi  dagli  atti  di
concessione. 
 
                               Art. 8. 
 
  Alla scadenza della concessione e pel solo fatto di essa  scadenza,
il concessionario deve riconsegnare  allo  Stato  gli  impianti  e  i
materiali concessigli in  uso  dall'Amministrazione  dello  Stato,  e
tutti  gli  impianti  fissi  che   avesse   costituito   durante   la
concessione, senza alcun compenso  ed  alle  condizioni  che  saranno
state fissate nel disciplinare. 
 
                               Art. 9. 
 
  Possono concedersi,  per  semplice  decreto  del  Commissariato  di
aeronautica, a cittadini e a societa' o Enti o da costituirsi secondo
quanto e' detto nei precedenti articoli 1 e 2, permessi di  volo  per
il trasporto dei  passeggeri,  a  scopo  di  diporto,  istruzione  ed
addestramento. 
 
  La durata del permesso di volo non puo' superare in nessun caso  il
periodo di 3 anni. 
 
                              Art. 10. 
 
  La concessione di tale permesso e' subordinata all'accettazione  da
parte del concessionario delle particolari condizioni  stabilite  dal
Commissariato  di  aeronautica  in  apposito  disciplinare,  che   si
dichiara parte integrante del decreto di  concessione,  e  nel  quale
sono determinate tutte le norme regolanti la concessione stessa. 
 
                              Art. 11. 
 
  Il concessionario dovra', con l'approvazione del  Commissariato  di
aeronautica,  fare  obbligatoriamente  l'assicurazione  di  tutto  il
personale addetto all'esercizio della concessione. 
 
                              Art. 12. 
 
  Il Governo del Re ha facolta' di emanare le  norme  occorrenti  per
l'attuazione  e  la  esecuzione  del  presente  decreto,  e  per   il
coordinamento di esso con le altre leggi dello Stato. 
 
                              Art. 13. 
 
  Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sara'  presentato
al Parlamento per la sua conversione in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 18 ottobre 1923.