LEGGE 31 gennaio 1926 , n. 753
Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1° in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si dà esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, ed al relativo Protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920, ed approvazione di due emendamenti alla Convenzione stessa; 2° in data 20 agosto 1923, n. 2207, « Norme per la navigazione aerea »; 3° in data 18 ottobre 1923, n. 3176, « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili ». (026U0753)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' convertito in legge il R. decreto-legge in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si da' piena ed intera esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1919 fra l'Italia ed altri Stati, nonche' al relativo Protocollo addizionale, firmato nella stessa citta' il 1° maggio 1920, Convenzione e Protocollo le cui ratifiche sono state depositate rispettivamente il 1° marzo ed il 10 aprile 1923.
Art. 2. Sono approvati i qui annessi Protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano rispettivamente l'art. 5 e l'art. 34 della Convenzione di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 3. Sono convertiti in legge anche i Regi decreti-legge 20 agosto 1923, n. 2207, « Norme per la navigazione aerea », e 18 ottobre 1923, n. 3176, « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 gennaio 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Protocole relatif a un amendement a l'article 5 de la Convention portant reglementation de la navigation aerienne du 13 octobre 1919. Parte di provvedimento in formato grafico
Regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360; Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62; Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 63; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario per l'aeronautica, Ministro per l'interno e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le colonie e pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Lo Stato esercita sovranita' piena ed esclusiva sullo spazio atmosferico che sovrasta il suo territorio, comprese in esso le acque territoriali. Agli effetti di tale sovranita', per territorio dello Stato devesi intendere il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, e quello dei protettorati e dei Paesi affidati per mandato e per qualsiasi altro titolo allo Stato italiano, quando speciali convenzioni internazionali non dispongano diversamente. Art. 2. La navigazione degli aeromobili di nazionalita' italiana e' libera ma sottoposta al controllo dell'Alto Commissario per l'aeronautica, e subordinata all'osservanza dei limiti imposti e delle condizioni stabilite dalle leggi aeronautiche e relativi regolamenti. Per gli aeromobili stranieri, sia statali sia privati, si osservano, inoltre le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, in quanto siano applicabili nel Regno a norma delle leggi vigenti. Per necessita' di ordine militare o di ordine pubblico, ovvero nell'interesse della sicurezza pubblica, puo' essere vietato il volo al disopra di zone di territorio o in casi eccezionali, anche al disopra di tutto il territorio dello Stato. Art. 3. Gli aeromobili, siano del tipo piu' leggero, siano del tipo piu' pesante dell'aria, si distinguono in aeromobili di Stato e in aeromobili privati. Ai soli effetti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea, del 13 ottobre 1919, la qualifica di aeromobile privato e' estesa anche a tutti gli aeromobili di Stato, eccetto quelli militari, di dogana e di polizia. Agli effetti del presente decreto e dei relativi regolamenti, nonche' delle altre leggi nazionali, sono aeromobili di Stato quelli eserciti da Amministrazioni statali (militari e civili); sono aeromobili privati tutti gli altri. Possono essere dichiarati aeromobili di Stato, ai soli effetti del presente decreto e dei relativi regolamenti, mediante deliberazioni dell'Alto Commissario dell'aeronautica, quelli che pure appartenendo a privati cittadini o societa', compiano un servizio per conto dello Stato. Ogni aeromobile comandato da una persona in servizio militare, adibita a questo ufficio, sara' sempre considerato aeromobile militare. Art. 4. Nel presente decreto e nei regolamenti, per aeroporto intendesi ogni localita', sia terrestre che acquea, predisposta per la partenza, l'approdo e anche lo stazionamento, sia normale che eventuale, degli aeromobili. Art. 5. Salva la concessione di un permesso speciale e temporaneo, nessun aeromobile puo' circolare sul territorio dello Stato, se non abbia una nazionalita' ed una sola. La nazionalita' di un aeromobile non di Stato, o non considerato di Stato, a termini dei comma 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto, risulta dalla iscrizione in uno, ed in uno solo, dei registri aeronautici nazionali del rispettivo Stato. Tuttavia se l'aeromobile ha la nazionalita' di uno Stato non compreso fra i contraenti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea 13 ottobre 1919, e col quale l'Italia non abbia conclusa una convenzione particolare, la sua circolazione su territorio italiano e' di massima vietata. Art. 6. A cura dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, e' istituito un registro aeronautico nazionale italiano, contenente le indicazioni di cui nel regolamento; in esso puo' essere inscritto ogni aeromobile: a) che appartenga per intero ad un cittadino italiano o ad una societa' la quale risulti regolarmente costituita in Italia, purche' si provi che il capitale di essa appartenga permanentemente per due terzi almeno a cittadini italiani, e che il presidente, ed almeno due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, se esiste, siano cittadini italiani; b) che abbia ottenuto il certificato di navigabilita', ed il cui proprietario abbia soddisfatto a tutti gli obblighi, a tutte le tasse e le contribuzioni stabilite dal presente decreto e dai regolamenti relativi. Nel caso di nazionalita' diversa fra comproprietari di un aeromobile, questo potra' avere la nazionalita' italiana se i comproprietari che posseggono piu' della meta' del valore dell'aeromobile sono italiani. Art. 7. Il registro aeronautico nazionale italiano sara' pubblicato ed ostensibile a chiunque abbia interesse. I passaggi di proprieta' e gli atti di costituzione, modificazione o rinunzia di diritti reali, ivi compresa la ipoteca aeronautica di cui all'art. 9 per essere validi anche tra le parti, devono essere trascritti nel registro. In Paese estero i negozi giuridici suindicati devono esser fatti per atto ricevuto nella cancelleria del Regio console dinanzi all'ufficiale consolare, e non hanno effetto neanche tra le parti se non sono trascritti nei registri del Consolato. Il console deve trasmettere copia da lui autenticata dell'atto all'Alto Commissario di aeronautica che dovra' curarne l'annotazione nel registro aeronautico nazionale italiano. In tutti i casi, i negozi giuridici suindicati devono essere annotati nel certificato di immatricolazione. Gli amministratori del registro aeronautico nazionale italiano e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere un atto qualsiasi relativo ai negozi giuridici suindicati se loro non viene presentato il certificato di immatricolazione e se in esso non vengono fatte le prescritte annotazioni. Nel concorso di piu' aventi diritto la data dell'annotazione nel certificato di immatricolazione determina la preferenza. Con regolamento saranno fissate le modalita' delle inscrizioni e delle trascrizioni. Art. 8. L'aeromobile italiane che si trovasse a navigare sopra il mare non territoriale o sopra territorio che non dipenda da alcuno Stato, e' sottoposto alle leggi italiane. Gli atti giuridici compiuti a bordo di un aeromobile italiano in rotta sono soggetti alla legge italiana nello stesso modo che se fossero compiuti nel Regno, salvo, per il caso di navigazione all'estero, i limiti che derivano dalla sovranita' dello Stato sottostante. Le nascite e le morti avvenute in viaggio saranno registrate nel libro di bordo e denunziate nel prossimo luogo di approdo alle competenti autorita' del Regno o al competente console italiano, a seconda che l'atterraggio avvenga nel Regno o all'estero. Tali nascite e morti si considerano per ogni effetto avvenute nel territorio italiano. Gli atti giuridici compiuti su aeromobili esteri viaggianti in Italia sono soggetti alla legge nazionale dell'aeromobile alla condizione del trattamento di reciprocita' da parte dello Stato al quale l'aeromobile appartiene e salvi i limiti dipendenti dalle leggi penali di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, e le leggi tributarie vigenti nel Regno. Art. 9. Sopra l'aeromobile ed i suoi accessori puo' essere costituita ipoteca con le norme del Codice civile. Le ipoteche non potranno esercitarsi che dopo pagato i seguenti crediti privilegiati: a) i crediti delle Stato per imposte, tasse e pene pecuniarie; b) i crediti per le spese di giudizio; c) i crediti per l'assicurazione del personale, per i danni alle persone viaggianti o sottostanti; d) i crediti per risarcimento di danni da gettito e da approdo. Art. 10. Nessuno puo' costruire o predisporre un aeroporto, ne' un qualsiasi impianto adibito ad uso della navigazione aerea, senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Alto Commissariato per l'aeronautica, intesi i Ministri interessati. Ogni aeroporto ed ogni impianto rimangono sotto il controllo della competente autorita' nella cui giurisdizione si trovano a termini del regolamento. Tutti gli aeroporti statali, nonche' tutti gli impianti necessari per la navigazione aerea, sono opere di pubblica utilita', con tutte le conseguenze di legge. Anche gli aeroporti privati possono, concorrendo speciali motivi, essere dichiarati opere di pubblica utilita'. E' proibito a chiunque di costruire muri, case, capanne, tettoie, linee di trasmissione elettrica o altro qualsiasi edificio od ostacolo, di allevare e mantenere pianta a una distanza inferiore al decuplo dell'altezza dell'ostacolo stesso, dal limite di qualsiasi aeroporto. Art. 11. Gli aeromobili privati, esclusi quelli statali che vengono considerati privati agli effetti della Convenzione internazionale in conformita' dell'art. 3, debbono portare i distintivi o marca di nazionalita' e di immatricolazione, il nome e il domicilio del proprietario, conformemente a quanto e' stabilito nella suddetta Convenzione, e quanto verra' determinato nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto, anche nella navigazione nazionale. E' vietato agli aeromobili privati di portare i contrassegni destinati agli aeromobili di Stato. Art. 12. Ogni aeromobile, privato, per poter navigare, deve essere munito dei documenti di bordo prescritti dal regolamento. I libri di bordo saranno conservati per due anni dopo l'ultima iscrizione o trascrizione. Art. 13. Il comandante, i piloti, i meccanici ed il personale di rotta dell'equipaggio degli aeromobili italiani, devono essere provvisti di patenti di abilitazione, rilasciata dall'Alto Commissariato per l'aeronautica, giusta quanto sara' determinato dai regolamenti. Art. 14. Nessun apparato radiotelegrafico o radiotelefonico puo' essere portato a bordo senza licenza speciale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalita'. Tali apparati saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di speciale licenza a questo scopo. Per alcune categorie di aeromobili, da determinarsi nel regolamento, e' reso obbligatorio a bordo l'uso di un apparato radiotelegrafico e radiotelefonico. Art. 15. Non e' permesso ad aeromobili esteri ne' ad aeromobili nazionali privati di trasportare per via aerea esplosivi, armi e munizioni da guerra, da un punto all'altro del territorio nazionale. Art. 16. Il trasporto e l'uso in navigazione aerea di apparati fotografici e' disciplinato da apposito regolamento. Art. 17. Per ragioni di ordine pubblico o di carattere finanziario, il trasporto di oggetti diversi da quelli indicati negli articoli 15 e 16 potra' essere sottoposto dalle competenti autorita' a restrizioni, sia per quanto riguarda gli aeromobili nazionali, sia per quanto riguarda quelli esteri. Art. 18. Possono essere stabilite dalle competenti autorita' altre restrizioni e riserve circa i trasporti commerciali di cose e di persone, fatti da aeromobili stranieri fra due punti del territorio italiano. Art. 19. Ogni aeromobile straniero che abbia la nazionalita' di uno degli Stati contraenti la Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919, o di uno Stato con cui l'Italia abbia conchiuso convenzione particolare, ha facolta' di attraversare senza approdo l'atmosfera soggetta alla sovranita' italiana, purche' segua la rotta stabilita dall'apposito regolamento. Cio' salvo le eccezioni di cui agli articoli 32 e 33 della Convenzione precitata. Art. 20. Nessuno puo' impiantare una linea aerea, sia nazionale che internazionale, passante pel territorio italiano, se non ha preventivamente ottenuta la licenza dall'Alto Commissariato per l'aeronautica. Art. 21. Ogni aeromobile sia straniero che italiano proveniente dall'estero od all'estero diretto deve discendere e partire da uno degli aeroporti doganali stabiliti, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte, salvo eccezioni che potranno disporsi dall'Alto Commissariato per l'aeronautica di concerto col Ministero delle finanze. Ogni aeromobile che proviene o e' diretto all'estero e' obbligato a traversare il confine tra punti che saranno determinati dal regolamento. Agli effetti doganali si considerano come provenienti o diretti all'estero gli aeromobili che entrano nel territorio doganale dello Stato o che ne escano. Sono soggetti a vigilanza doganale ed alle prescrizioni all'uopo stabilite per il regolamento anche gli aeromobili che viaggiano entro il territorio doganale del Regno. Art. 22. Il comandante di qualsiasi aeromobile deve, prima della partenza, presentare all'autorita' di finanza a cio' delegata il manifesto compilato secondo le norme del regolamento. Esenzioni all'obbligo della presentazione del manifesto possono essere stabilite dal Ministero delle finanze, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'aeronautica, per gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno. I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti di manifesto al passaggio sulla linea di confine. Tale manifesto sara' quello autenticato dalle autorita' estere, se l'aeromobile provenga da localita' nella quale il manifesto sia prescritto. Quando circostanze speciali lo esigano, il Governo potra' prescrivere che gli aeromobili provenienti da determinate localita' siano muniti di manifesto vidimato dall'autorita' consolare italiana delle localita' stesse. Art. 23. Quando, in caso di forza maggiore, che dovra' essere debitamente giustificata, un aeromobile traversa il confine in un punto diverso da quelli previsti, dovra' atterrare nell'aeroporto doganale piu' vicino situato sulla sua rotta. Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare al piu' presto che gli sia possibile l'avvenuto atterramento all'autorita' governativa piu' prossima e in mancanza dal sindaco del Comune, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. Se l'autorita' avvertita non sia quella finanziaria, dovra' darne partecipazione a quest'ultima. Art. 24. Il personale di bordo degli aeromobili e' sempre tenuto a conformarsi alle disposizioni doganali. I comandanti sono soggetti agli obblighi doganali stabiliti per i vettori. Le operazioni richieste per i viaggiatori, i loro bagagli o le merci trasportate per via aerea, sono da compiere secondo le disposizioni della legge doganale applicando per lo scarico, il carico e la dichiarazione delle merci, le stesse disposizioni relative alle merci arrivate o spedite per via di terra. Art. 25. Sono esenti dai dazi doganali e da ogni diritto comunale i combustibili e lubrificanti, e le altre provviste che si trovano a bordo degli aeromobili che approdano nel territorio del Regno, in quanto occorrono per la continuazione e ripresa del viaggio in misura da stabilirsi nei documenti di bordo. Art. 26. Gli aeromobili provenienti dall'estero che approdano nel territorio dello Stato per ripartire con destinazione per l'estero, sono ammessi alla temporanea importazione insieme con tutti i loro attrezzi e le provviste per il viaggio. E' pure ammessa l'esportazione temporanea degli aeromobili nazionali che vanno all'estero e che ne ritornane con persone e merci. Il Ministero delle finanze stabilisce le norme e le condizioni per le operazioni doganali relative, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'aeronautica. Art. 27. Oltre ai casi previsti dalla legge doganale sono considerate in contrabbando le merci estere che vengano asportate dai luoghi di approdo degli aeromobili, e quelle nazionali che sieno caricate su aeromobili in partenza per l'estero senza il compimento delle relative operazioni doganali. Si considerano pure in contrabbando gli aeromobili con il loro carico proveniente dall'estero, che sieno atterrati fuori degli aeroporti doganali, quando l'atterramento non sia stato denunciato all'autorita' competente. Art. 28. Ogni aeromobile sia straniero che italiane, e' obbligato ad approdare con la maggiore sollecitudine possibile nel piu' vicino aeroporto, ogni qualvolta ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti all'uopo dai regolamenti, oppure quando si accorga di volare sopra zona vietata a sensi dell'art. 2. In tal caso fara' anche il segnale d'allarme di cui all'art. 29. Soltanto le autorita' designate con appositi decreti dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, possono ordinare che vengano fatti i segnali di cui al comma precedente. Art. 29. Tutti gli aeromobili ammessi a navigare sul territorio dello Stato ed all'estero, debbono conformarsi a quanto e' stabilito nell'allegato D della Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919 (regolamento fari e segnalazioni, e Codice di navigazione aerea), alle altre leggi ed ai regolamenti aeronautici. Art. 30. Alla partenza, all'approdo, e durante lo stazionamento di un aeromobile le autorita' interessate, da specificare nel regolamento, possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le cose e le persone presenti o trasportate a bordo. Art. 31. L'approdo volontario e' vietato fuori di un aeroporto. Nel caso di approdo forzato incombono sul proprietario dell'aeromobile e sul proprietario del luogo di approdo gli obblighi di notificazione di cui al regolamento. La partenza fuori di un aeroporto e' consentita soltanto in seguito ad un approdo forzato. Il proprietario del luogo e' in obbligo, in tal caso, di consentirla e di notificarla. Art. 32. Qualunque aeromobile ha diritto ai provvedimenti di assistenza. Chiunque sia in grado di porgere soccorso e provvedere al salvataggio di un aeromobile e delle cose e persone trasportate ha l'obbligo di farlo. Chi arreca soccorso ha diritto a compenso per l'opera propria, al rimborso delle spese ed alla rifusione dei danni sofferti. Art. 33. Chiunque trovi abbandonato un aeromobile o parte di esso, deve farne immediata denunzia all'autorita' governativa piu' vicina, e, in assenza, al sindaco del Comune. Art. 34. Ogni imprenditore di servizi aerei, o costruttore, o proprietario di aeromobile, ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro tutti gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in cio' anche l'assicurazione contro i rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore. Per i rischi non di volo valgono in ogni modo le diposizioni di leggi vigenti. Art. 35. La responsabilita' dell'imprenditore del trasporto aereo e' regolata dalle norme di diritto comune che regolano la responsabilita' del trasporto terrestre o marittimo, salvo in cio' che sia in contraddizione con quanto e' disposto dal presente decreto. Il contratto di trasporto deve risultare da un documento contenente le indicazioni essenziali ad ogni contratto di trasporto e quelle stabilite dal regolamento. Art. 36. Le clausole di non responsabilita' totale o parziale per i danni arrecati alle persone trasportate sono nulle; sono ammesse quelle per i danni arrecati alle cose, in quanto non dipendano da dolo. Art. 37. Nel caso di trasporto compiuto a titolo gratuito od amichevole, la responsabilita' e' limitata ai danni dipendenti da dolo o colpa grave. Art. 38. E' vietato il gettito dall'aeromobile in volo di oggetti, corpi o materie capaci di nuocere, salvo che per evidente necessita'. Il gettito da' luogo in ogni caso al risarcimento dei danni prodotti dalle cose gettate; vi e' pure luogo al risarcimento per i danni prodotti dalle cose comunque cadute o in seguito alla partenza dell'aeromobile, salvo i casi di forza maggiore. Art. 39. In caso di urto fra aeromobili si applicheranno le norme comuni sulla colpa. Se l'urto e' avvenuto per colpa di uno degli aeromobili, i danni e le perdite che ne deriveranno sono a carico dell'aeromobile medesimo. Le indennita' dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso d'insufficienza della somma distribuibile. Se la colpa risulti comune, ognuno degli aeromobili e' obbligato solidariamente per il risarcimento dei danni arrecati alle persone o alle cose. Resta in ogni caso integra la responsabilita' degli autori del fatto verso i danneggiati e verso i proprietari degli aeromobili. Art. 40. Di tutti i danni arrecati dagli aeromobili alle persone od alle cose, sia per effetto del contratto di lavoro, sia per effetto del contratto di trasporto, sia verso i terzi, sono responsabili in solido: il proprietario dell'aeromobile, l'esercente del trasporto, l'autore del danno. Nel caso di concorso di colpa da parte del danneggiato, si applicano le norme di diritto comune. Art. 41. La disposizione di cui all'art. 40 non ha valore nel caso che i danni siano causati dall'approdo imposto nelle condizioni di cui all'art. 28, ammenoche' vi sia dolo o negligenza da parte dell'equipaggio. Art. 42. Il proprietario dell'aeromobile, anche se questo sia stato dato in locazione, puo' liberarsi dalle responsabilita' civili per risarcimento dei danni, tranne che vi sia colpa da parte sua, mediante l'abbandono a tutti i creditori o soltanto ad alcuni di essi dell'aeromobile e del nolo esatto e da esigere. La dichiarazione di abbandono deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale e l'avvenuta trascrizione deve essere notificata ai creditori, i titoli dei quali sono iscritti, trascritti o annotati nel registro stesso. In caso di abbandono, ciascun creditore il cui titolo e' inscritto, trascritto o annotato in detto registro, puo' prendere l'aeromobile per suo conto, con l'obbligo di pagare gli altri creditori i cui titoli siano egualmente iscritti, trascritti o annotati in detto registro. Se concorrono piu' creditori e' preferito il primo dichiarante: e se concorrono contemporaneamente e' preferito il creditore di maggiore somma. Se nessun creditore prende l'aeromobile per suo conto, esso e' venduto ad istanza del creditore piu' diligente, ed il prezzo e' distribuito fra i creditori. Cio' che rimane dopo pagati i creditori appartiene al proprietario. Art. 43. Le azioni per il risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati alle persone ed alle cose che si trovano in territorio italiano, siano essi arrecati da aeromobili italiani od esteri, possono essere promosse davanti l'autorita' giudiziaria del luogo dove il danno si e' verificato, purche' non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui e' avvenuto il fatto che ha prodotto il danno. Il giudizio ha luogo secondo la legge italiana. Le azioni stesse possono anche proporsi dinanzi l'autorita' giudiziaria del luogo dove l'aeromobile e' inscritto, o del domicilio del proprietario, o della sede della societa', o del luogo dove il contratto fu stipulato, a scelta del danneggiato. Art. 44. Le azioni per il risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati si prescrivono nel decorso di due anni dalla data in cui il danno si verifico' o, se trattasi di contratto di trasporto, dalla data nella quale ebbe termine l'ultimo dei viaggi ai quali il contratto diede luogo, ovvero dalla data della stipulazione, nel caso che il contratto stesso non sia stato seguito dalla esecuzione di alcun viaggio. Nel caso pero' di danni derivanti dall'urto di aeromobili l'azione per risarcimento non e' ammessa se non ne e' fatta protesta o richiamo, entro tre giorni, davanti l'autorita' giudiziaria del luogo dell'avvenimento o del primo approdo; e il termine della prescrizione decorre dal giorno della protesta o del richiamo. Per i danni cagionati alle persane o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati che non si trovano sull'aeromobile e non erano in grado di manifestare la loro volonta'. Art. 45. Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, in quanto costituiscono reati previsti dal Codice o da leggi speciali, sono punite a norma delle leggi stesse. La navigazione degli aeromobili al disopra di zone rispetto alle quali sia stato posto il divieto di cui all'art. 2, ultimo comma, la circolazione abusiva di aeromobili aventi piu' di una nazionalita', il trasporto di oggetti contro i divieti emanati dalle competenti autorita' a norma degli articoli 17 e 18 e le infrazioni alle disposizioni degli articoli 10 comma 1°, 11, 12 comma 1°, 14, 15, 20, 28, 31 e 34 comma 1°, sono punite con la multa da L. 200 a L. 2000. In caso di recidiva puo' essere aggiunta la detenzione fino a 3 mesi. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8, capoverso secondo, 10 comma ultimo, 12 comma ultimo, 13, 21, 22, 23, 24, 29, 32 comma secondo, 33 e 38 sono punite con la multa da L. 100 a L. 1000 ed in caso di recidiva puo' essere aggiunta la detenzione fino a due mesi. Il fatto di opporsi agli accertamenti che possono essere compiuti dalle competenti autorita' a norma dell'art. 30, o di non adempiere gli ordini che da esse siano dati a tal fine e' punito con la multa fino a L. 1500. Art. 46. Qualsiasi persona che senza essere a cio' autorizzata, ordini e faccia i segnali preveduti all'art. 28 del presente decreto, ovvero sposti i segnali che siano stati collocati dalle competenti autorita', e' punita con la multa da L. 200 a L. 2000. Se dal fatto sorga pericolo di disastro per l'aeromobile, la pena e' della detenzione da due mesi a due anni e della multa da L. 300 a L. 3000; e se il disastro avvenga, la detenzione e' da mesi sei a tre anni e la multa non inferiore a L 2000. Qualora il fatto sia doloso la pena e', nel primo caso, della reclusione da 1 a 5 anni e, nel secondo, da 3 a 10 anni; e la multa e' sempre superiore alle L. 3000. Le dette pene sono raddoppiate se dal fatto derivi la morte di alcuno, od aumentate da un terzo alla meta' se ne derivi una lesione personale, salvo che il fatto sia commesso al fine di uccidere o di produrre una lesione personale, nelle quali ipotesi si applicheranno rispettivamente gli articoli 366 e 373 capoverso del Codice penale. Art. 47. Il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme eventualmente occorrenti a complemento e per l'esecuzione del presente decreto, nonche' per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, comminando pene restrittive della liberta' personale fino ad un mese e pene pecuniarie fino a L. 1000, e stabilendo anche i casi in cui l'aeromobile potra' essere confiscato. Art. 48. Tutte le concessioni speciali e le deroghe contemplate dal presente decreto, in quanto non sia diversamente disposto, sono in facolta' dell'Alto Commissariato per l'aeronautica o delle autorita' da esso delegate. Art. 49. Nessuna concessione puo' essere fatta, sia individualmente che in rappresentanza di Enti o societa', a persone che non comprovino la loro buona condotta. Art. 50. In quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, hanno vigore nel territorio dello Stato le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale per la navigazione aerea in data 13 ottobre 1919, resa esecutiva nel Regno con decreto Reale 24 dicembre 1922, n. 1878. Tutte le disposizioni contenute in essa e nei suoi allegati con le modificazioni apportate, ancorche' non siano riprodotte nel presente decreto, s'intendono avere piena validita' nel territorio del Regno. Art. 51. Sono abrogati il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto, il quale sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 20 agosto 1923.
Regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge n. 62, in data 24 gennaio 1923; Visto il R. decreto-legge n. 63, in data 24 gennaio 1923; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli interni e gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia c gli affari di culto, per le finanze, per i lavori pubblici e per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. I pubblici servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili non possono essere instituiti se non previa concessione del Governo del Re. Tali concessioni possono essere fatte soltanto a cittadini o Enti pubblici italiani o a societa' commerciali italiane che dimostrino di avere la capacita' tecnica e finanziaria necessarie, che siano costituite da soci in maggioranza cittadini italiani, se in accomandita, e, se anonime, che abbiano il Consiglio di amministrazione formato per due terzi da cittadini italiani, fra i quali devono essere scelti il presidente ed il consigliere delegato, ed il cui capitale appartenga realmente per due terzi almeno a cittadini italiani. In ogni caso la direzione amministrativa e tecnica dell'azienda deve essere affidata a cittadini italiani. E' data facolta' al Governo di concedere annue sovvenzioni ai concessionari dei pubblici servizi esercitati mediante aeromobili, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio o con leggi speciali, nella misura e nei modi fissati dal regolamento che sara' emanato d'accordo col Ministero delle finanze. I servizi pubblici internazionali a mezzo di aeromobili sono regolati da apposite convenzioni. Le concessioni per l'esercizio dei pubblici servizi mediante aeromobili si fanno per un periodo di tempo determinato dagli atti delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo eccedente dieci anni. Potranno rinnovarsi prima della scadenza, osservate le norme per le nuove concessioni. In tutti gli altri casi si provvede con legge. Le concessioni possono in ogni tempo essere revocate, quando, a giudizio dell'Amministrazione, cio' sia richiesto da cause di pubblica utilita' o da ragioni di pubblico servizio. Le concessioni saranno condizionate al diritto da parte del Governo di avvalersi, ove lo creda opportuno, del trasporto gratuito, sull'aeromobile, di pieghi postali contenenti corrispondenze epistolari (lettere e cartoline) secondo norme da stabilirsi dal Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le poste ed telegrafi. Art. 2. La concessione puo' essere fatta a favore di societa' da costituirsi, purche' i promotori si obblighino preventivamente per atto pubblico di costituire legalmente la societa' stessa, alle condizioni tutte stabilite dal precedente art. 1, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Reale di concessione, e prestino congrua cauzione, sotto comminatoria, in caso che la societa' non si costituisca entro tale termine, della confisca della cauzione favore ed in piena proprieta' del pubblico erario e della decadenza dalla concessione, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti. Art. 3. La concessione e' accordata per decreto Reale, sulla proposta del Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri interessati, inteso il parere del Consiglio di Stato. Sul progetto di concessione deve inoltre essere preventivamente richiesto, ove occorra, il parere dei capi di Stato Maggiore dell'Esercito e della Marina. Ogni concessione e' regolata da apposito disciplinare. E' vietato al concessionario di cedere, sub-appaltare, in tutto o in parte, l'impresa assunta, senza il consenso e la formale approvazione del Commissariato di aeronautica e dei Ministeri interessati, osservate tutte le norme stabilite per le nuove concessioni. Art. 4. Col decreto di concessione delle linee di navigazione aerea in servizio pubblico, s'intende implicitamente emessa la dichiarazione che le relative opere sono di pubblica utilita', di che e per gli effetti dell'art. 438 del Codice civile e delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per pubblica utilita'. Art. 5. Negli atti di concessione sono determinati i tipi degli impianti da eseguirsi, i singoli luoghi d'impianto ed ogni altra modalita' delle costruzioni e dell'esercizio, nonche' il termine di tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio delle singole linee. Negli stessi atti di concessione sono determinati la quantita' e il tipo di materiale mobile di cui deve essere provveduta la linea in relazione al servizio cui e' destinata. Nei disciplinari vengono stabiliti per ciascun caso le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarita', specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale navigante e di stazione, gli orari e le tariffe cosi' per le cose come per le persone, le norme e le condizioni per l'uso degli impianti, speciali obblighi del comandante, del pilota e del personale di bordo cosi' prima della partenza come durante il viaggio e dopo l'arrivo, speciali obblighi dei passeggeri e dei mittenti, la cauzione definitiva da prestarsi a garanzia degli obblighi assunti, le sanzioni, e quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalita' e degli scopi prefissi. Art. 6. Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovra' dare congrua cauzione provvisoria per assicurare che, entro il termine fissato nell'atto medesimo, egli provvedera' alla regolare esecuzione di tutti gli impianti ed all'apprestamento del materiale mobile necessario per l'esercizio. Tale cauzione e' restituita a rate, di mano in mano che procedono i lavori d'impianto e d'apprestamento del materiale, salvo un'ultima rata che viene ritenuta fin dopo la collaudazione finale delle opere e del materiale. Art. 7. Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel compimento ed apertura al permanente regolare esercizio delle linee concesse, il concessionario non abbia dato esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare, e cio' dentro il termine piu' breve possibile, gli impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorre di pieno diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intera cauzione. Le proroghe, nei casi legalmente accertati di forza maggiore, sono determinate insindacabilmente dal Commissariato di aeronautica, con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali e' pel concessionario obbligatoria come quelli prefissi dagli atti di concessione. Art. 8. Alla scadenza della concessione e pel solo fatto di essa scadenza, il concessionario deve riconsegnare allo Stato gli impianti e i materiali concessigli in uso dall'Amministrazione dello Stato, e tutti gli impianti fissi che avesse costituito durante la concessione, senza alcun compenso ed alle condizioni che saranno state fissate nel disciplinare. Art. 9. Possono concedersi, per semplice decreto del Commissariato di aeronautica, a cittadini e a societa' o Enti o da costituirsi secondo quanto e' detto nei precedenti articoli 1 e 2, permessi di volo per il trasporto dei passeggeri, a scopo di diporto, istruzione ed addestramento. La durata del permesso di volo non puo' superare in nessun caso il periodo di 3 anni. Art. 10. La concessione di tale permesso e' subordinata all'accettazione da parte del concessionario delle particolari condizioni stabilite dal Commissariato di aeronautica in apposito disciplinare, che si dichiara parte integrante del decreto di concessione, e nel quale sono determinate tutte le norme regolanti la concessione stessa. Art. 11. Il concessionario dovra', con l'approvazione del Commissariato di aeronautica, fare obbligatoriamente l'assicurazione di tutto il personale addetto all'esercizio della concessione. Art. 12. Il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme occorrenti per l'attuazione e la esecuzione del presente decreto, e per il coordinamento di esso con le altre leggi dello Stato. Art. 13. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addi' 18 ottobre 1923.