LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023). (24A00001)

art. 1 (commi 1-100)

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

=====================================================================
| Testo | Glosse |
+=========================================+=========================+
|1. I livelli massimi del saldo netto da |Risultati differenziali |
|finanziare, in termini di competenza e di|del bilancio dello Stato |
|cassa, e del ricorso al mercato | |
|finanziario, in termini di competenza, di| |
|cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera| |
|a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,| |
|per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono | |
|indicati nell'allegato I annesso alla | |
|presente legge. I livelli del ricorso al | |
|mercato si intendono al netto delle | |
|operazioni effettuate al fine di | |
|rimborsare prima della scadenza o di | |
|ristrutturare passività preesistenti con| |
|ammortamento a carico dello Stato. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|2. La dotazione del fondo di cui |Misure per il sostegno |
|all'articolo 1, comma 450, della legge 29|degli indigenti e per gli|
|dicembre 2022, n. 197, è incrementata di|acquisti di beni di prima|
|600 milioni di euro per l'anno 2024. |necessità - Carta |
+-----------------------------------------+«Dedicata a te» |
|3. Agli oneri derivanti dall'attuazione | |
|del comma 2, pari a 600 milioni di euro | |
|per l'anno 2024, si provvede mediante | |
|corrispondente versamento all'entrata del| |
|bilancio dello Stato delle risorse della | |
|contabilità speciale di cui all'articolo| |
|7-quinquies, comma 7, del decreto-legge | |
|10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,| |
|n. 33, che restano acquisite all'erario. | |
+-----------------------------------------+ |
|4. Con decreto del Ministro | |
|dell'agricoltura, della sovranità | |
|alimentare e delle foreste, di concerto | |
|con il Ministro delle imprese e del made | |
|in Italy, il Ministro del lavoro e delle | |
|politiche sociali e il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, sono | |
|ripartite le risorse del fondo di cui al | |
|comma 2 e sono individuati i termini e le| |
|modalità di erogazione. | |
+-----------------------------------------+ |
|5. Per le finalità di cui ai commi da 2 | |
|a 6, l'autorizzazione di spesa di cui al | |
|comma 451-bis dell'articolo 1 della legge| |
|29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata| |
|nella misura di 2.231.000 euro per l'anno| |
|2024, a valere sulle risorse del fondo di| |
|cui al comma 2. | |
+-----------------------------------------+ |
|6. In considerazione del permanere di | |
|condizioni di disagio sociale ed | |
|economico, il Fondo per la distribuzione | |
|di derrate alimentari alle persone | |
|indigenti, di cui all'articolo 58 del | |
|decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 7 agosto 2012, n. 134, è | |
|incrementato di 50 milioni di euro per | |
|l'anno 2024. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|7. Il termine di cui all'articolo 64, |Mutui prima casa |
|comma 3, primo e secondo periodo, del | |
|decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 23 luglio 2021, n. 106, è | |
|differito al 31 dicembre 2024. | |
+-----------------------------------------+ |
|8. Al Fondo di garanzia per la prima casa| |
|di cui all'articolo 1, comma 48, lettera | |
|c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,| |
|sono assegnati ulteriori 282 milioni di | |
|euro per l'anno 2024. | |
+-----------------------------------------+ |
|9. Per l'anno 2024, al fine di supportare| |
|l'acquisto della casa di abitazione da | |
|parte di famiglie numerose, sono inclusi | |
|tra le categorie aventi priorità per | |
|l'accesso al credito di cui all'articolo | |
|1, comma 48, lettera c), della legge 27 | |
|dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei | |
|familiari: | |
| a) nuclei familiari che includono tre | |
|figli di età inferiore a 21 anni e che | |
|hanno un valore dell'indicatore della | |
|situazione economica equivalente, | |
|stabilito ai sensi del regolamento di cui| |
|al decreto del Presidente del Consiglio | |
|dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non| |
|superiore a 40.000 euro annui; | |
| b) nuclei familiari che includono | |
|quattro figli di età inferiore a 21 anni| |
|e che hanno un valore dell'indicatore | |
|della situazione economica equivalente, | |
|stabilito ai sensi del regolamento di cui| |
|al decreto del Presidente del Consiglio | |
|dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non| |
|superiore a 45.000 euro annui; | |
| c) nuclei familiari che includono | |
|cinque o più figli di età inferiore a | |
|21 anni e che hanno un valore | |
|dell'indicatore della situazione | |
|economica equivalente, stabilito ai sensi| |
|del regolamento di cui al decreto del | |
|Presidente del Consiglio dei ministri 5 | |
|dicembre 2013, n. 159, non superiore a | |
|50.000 euro annui. | |
+-----------------------------------------+ |
|10. Per le domande di finanziamento con | |
|limite di finanziabilità, inteso come | |
|rapporto tra l'importo del finanziamento | |
|e il prezzo d'acquisto dell'immobile, | |
|comprensivo degli oneri accessori, | |
|superiore all'80 per cento, presentate a | |
|decorrere dal trentesimo giorno dalla | |
|data di entrata in vigore della presente | |
|legge e fino al 31 dicembre 2024, da | |
|parte dei nuclei familiari di cui al | |
|comma 9 del presente articolo, la | |
|garanzia del Fondo di cui all'articolo 1,| |
|comma 48, lettera c), della legge 27 | |
|dicembre 2013, n. 147, è rilasciata, | |
|rispettivamente, nella misura massima | |
|dell'80 per cento della quota capitale, | |
|tempo per tempo in essere sui | |
|finanziamenti concessi, nei casi di cui | |
|alla lettera a) del suddetto comma 9, | |
|dell'85 per cento della quota capitale, | |
|tempo per tempo in essere sui | |
|finanziamenti concessi, nei casi di cui | |
|alla lettera b) del comma 9 e del 90 per | |
|cento della quota capitale, tempo per | |
|tempo in essere sui finanziamenti | |
|concessi, nei casi di cui alla lettera c)| |
|del comma 9. | |
+-----------------------------------------+ |
|11. Per le garanzie rilasciate alle | |
|condizioni di cui ai commi da 9 a 13, è | |
|accantonato a titolo di coefficiente di | |
|rischio un importo non inferiore, | |
|rispettivamente, all'8,5 per cento | |
|dell'importo garantito del finanziamento | |
|stesso nei casi di cui alla lettera a) | |
|del comma 9, al 9 per cento dell'importo | |
|garantito del finanziamento stesso nei | |
|casi di cui alla lettera b) del comma 9 e| |
|del 10 per cento dell'importo garantito | |
|del finanziamento stesso nei casi di cui | |
|alla lettera c) del comma 9 ed è | |
|prevista una riserva complessiva di | |
|importo massimo pari a 100 milioni di | |
|euro della dotazione finanziaria annua. | |
+-----------------------------------------+ |
|12. Alle operazioni di finanziamento | |
|ammesse all'intervento della garanzia del| |
|Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, | |
|lettera c), della legge 27 dicembre 2013,| |
|n. 147, alle condizioni di cui ai commi | |
|da 9 a 13, si applicano le disposizioni | |
|introdotte dall'articolo 35-bis del | |
|decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 17 novembre 2022, n. 175. | |
+-----------------------------------------+ |
|13. Per l'anno 2024, per tutte le | |
|categorie aventi priorità per l'accesso | |
|al credito di cui all'articolo 1, comma | |
|48, lettera c), della legge 27 dicembre | |
|2013, n. 147, e di cui ai commi da 9 a | |
|12, la garanzia del Fondo rimane | |
|operativa anche nelle ipotesi di surroga | |
|del mutuo originariamente acceso per | |
|l'acquisto della prima casa, nel caso in | |
|cui le condizioni economiche rimangano | |
|sostanzialmente invariate o siano | |
|migliorative di quelle originarie e | |
|comunque non abbiano impatti negativi | |
|sull'equilibrio economico-finanziario del| |
|Fondo medesimo. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|14. È riconosciuto per i mesi di |Contributo straordinario |
|gennaio, febbraio e marzo 2024 un |per il primo trimestre |
|contributo straordinario ai clienti |2024 ai titolari di bonus|
|domestici titolari di bonus sociale |sociale elettrico |
|elettrico con le medesime modalità di | |
|cui all'articolo 3, comma 1, del | |
|decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le | |
|finalità di cui al primo periodo è | |
|autorizzata la spesa di 200 milioni di | |
|euro per l'anno 2024. Le predette risorse| |
|sono trasferite alla Cassa per i servizi | |
|energetici e ambientali entro il 28 | |
|febbraio 2024. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|15. In via eccezionale, per i periodi di |Esonero parziale dei |
|paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre |contributi previdenziali |
|2024, per i rapporti di lavoro |a carico dei lavoratori |
|dipendente, con esclusione dei rapporti |dipendenti |
|di lavoro domestico, è riconosciuto un | |
|esonero, senza effetti sul rateo di | |
|tredicesima, sulla quota dei contributi | |
|previdenziali per l'invalidità, la | |
|vecchiaia e i superstiti a carico del | |
|lavoratore di 6 punti percentuali, a | |
|condizione che la retribuzione | |
|imponibile, parametrata su base mensile | |
|per tredici mensilità, non ecceda | |
|l'importo mensile di 2.692 euro, al netto| |
|del rateo di tredicesima. L'esonero di | |
|cui al primo periodo è incrementato, | |
|senza effetti sul rateo di tredicesima, | |
|di un ulteriore punto percentuale, a | |
|condizione che la retribuzione | |
|imponibile, parametrata su base mensile | |
|per tredici mensilità, non ecceda | |
|l'importo mensile di 1.923 euro, al netto| |
|del rateo di tredicesima. Tenuto conto | |
|dell'eccezionalità della misura di cui | |
|al presente comma, resta ferma l'aliquota| |
|di computo delle prestazioni | |
|pensionistiche. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|16. Limitatamente al periodo d'imposta |Misure fiscali per il |
|2024, in deroga a quanto previsto |welfare aziendale |
|dall'articolo 51, comma 3, prima parte | |
|del terzo periodo, del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto | |
|del Presidente della Repubblica 22 | |
|dicembre 1986, n. 917, non concorrono a | |
|formare il reddito, entro il limite | |
|complessivo di 1.000 euro, il valore dei | |
|beni ceduti e dei servizi prestati ai | |
|lavoratori dipendenti, nonché le somme | |
|erogate o rimborsate ai medesimi | |
|lavoratori dai datori di lavoro per il | |
|pagamento delle utenze domestiche del | |
|servizio idrico integrato, dell'energia | |
|elettrica e del gas naturale, delle spese| |
|per l'affitto della prima casa ovvero per| |
|gli interessi sul mutuo relativo alla | |
|prima casa. Il limite di cui al primo | |
|periodo è elevato a 2.000 euro per i | |
|lavoratori dipendenti con figli, compresi| |
|i figli nati fuori del matrimonio | |
|riconosciuti e i figli adottivi o | |
|affidati, che si trovano nelle condizioni| |
|previste dall'articolo 12, comma 2, del | |
|citato testo unico delle imposte sui | |
|redditi, di cui al decreto del Presidente| |
|della Repubblica n. 917 del 1986. I | |
|datori di lavoro provvedono | |
|all'attuazione del presente comma previa | |
|informativa alle rappresentanze sindacali| |
|unitarie laddove presenti. | |
+-----------------------------------------+ |
|17. Il limite di cui al comma 16, secondo| |
|periodo, si applica se il lavoratore | |
|dipendente dichiara al datore di lavoro | |
|di avervi diritto, indicando il codice | |
|fiscale dei figli. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|18. Per i premi e le somme erogati |Detassazione dei premi di|
|nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta |risultato |
|sostitutiva sui premi di produttività, | |
|di cui all'articolo 1, comma 182, della | |
|legge 28 dicembre 2015, n. 208, è | |
|ridotta al 5 per cento. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|19. La misura del canone di abbonamento |Riduzione del Canone RAI |
|alla televisione per uso privato, di cui |e ammodernamento e |
|all'articolo 1, comma 40, della legge 11 |sviluppo infrastrutturale|
|dicembre 2016, n. 232, è rideterminata |delle reti del servizio |
|in 70 euro per l'anno 2024. |pubblico radiofonico, |
+-----------------------------------------+televisivo e multimediale|
|20. Per il miglioramento della qualità | |
|del servizio pubblico radiofonico, | |
|televisivo e multimediale su tutto il | |
|territorio nazionale, nell'ambito delle | |
|iniziative, previste dal contratto di | |
|servizio nazionale tra la società | |
|RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il| |
|Ministero delle imprese e del made in | |
|Italy, di ammodernamento, sviluppo e | |
|gestione infrastrutturale delle reti e | |
|delle piattaforme distributive, nonché | |
|di realizzazione delle produzioni | |
|interne, radiotelevisive e multimediali, | |
|è riconosciuto alla medesima società un| |
|contributo pari a 430 milioni di euro per| |
|l'anno 2024. Il suddetto contributo è | |
|erogato in tre rate di pari importo nei | |
|mesi di gennaio, marzo e giugno. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|21. Al fine di garantire la stabilità |Detassazione del lavoro |
|occupazionale e di sopperire |notturno e festivo per i |
|all'eccezionale mancanza di offerta di |dipendenti di strutture |
|lavoro nel settore turistico, ricettivo e|turistico-alberghiere |
|termale, per il periodo dal 1° gennaio | |
|2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori | |
|degli esercizi di somministrazione di | |
|alimenti e bevande, di cui all'articolo 5| |
|della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai | |
|lavoratori del comparto del turismo, ivi | |
|inclusi gli stabilimenti termali, è | |
|riconosciuto un trattamento integrativo | |
|speciale, che non concorre alla | |
|formazione del reddito, pari al 15 per | |
|cento delle retribuzioni lorde | |
|corrisposte in relazione al lavoro | |
|notturno e alle prestazioni di lavoro | |
|straordinario, ai sensi del decreto | |
|legislativo 8 aprile 2003, n. 66, | |
|effettuate nei giorni festivi. | |
+-----------------------------------------+ |
|22. Le disposizioni di cui al comma 21 si| |
|applicano a favore dei lavoratori | |
|dipendenti del settore privato titolari | |
|di reddito di lavoro dipendente di | |
|importo non superiore, nel periodo | |
|d'imposta 2023, a euro 40.000. | |
+-----------------------------------------+ |
|23. Il sostituto d'imposta riconosce il | |
|trattamento integrativo speciale di cui | |
|al comma 21 su richiesta del lavoratore, | |
|che attesta per iscritto l'importo del | |
|reddito di lavoro dipendente conseguito | |
|nell'anno 2023. Le somme erogate sono | |
|indicate nella certificazione unica | |
|prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, | |
|del regolamento di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 luglio | |
|1998, n. 322. | |
+-----------------------------------------+ |
|24. Il sostituto d'imposta compensa il | |
|credito maturato per effetto | |
|dell'erogazione del trattamento | |
|integrativo speciale di cui al comma 21 | |
|mediante compensazione ai sensi | |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo | |
|9 luglio 1997, n. 241. | |
+-----------------------------------------+ |
|25. La spesa per l'attuazione dei commi | |
|da 21 a 24 è valutata in 81,1 milioni di| |
|euro per l'anno 2024. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|26. Al decreto legislativo 28 settembre |Interventi per il |
|2012, n. 178, sono apportate le seguenti |personale della Croce |
|modificazioni: |Rossa Italiana |
| a) all'articolo 5, comma 5, il terzo | |
|periodo è sostituito dal seguente: « Al | |
|predetto personale continua ad essere | |
|corrisposta la differenza tra il | |
|trattamento economico in godimento, | |
|limitatamente a quello fondamentale e | |
|accessorio avente natura fissa e | |
|continuativa, e il trattamento del | |
|corrispondente personale civile della CRI| |
|come assegno ad personam riassorbibile | |
|con i successivi miglioramenti economici | |
|a qualsiasi titolo conseguiti»; | |
| b) all'articolo 6, comma 6, il primo | |
|periodo è sostituito dal seguente: « Al | |
|personale civile e militare della CRI e | |
|quindi dell'Ente, compreso quello di cui | |
|all'articolo 8, comma 2, assunto da altre| |
|amministrazioni, continua ad essere | |
|corrisposta, come assegno ad personam | |
|riassorbibile con i successivi | |
|miglioramenti economici a qualsiasi | |
|titolo conseguiti, la differenza tra il | |
|trattamento economico in godimento, | |
|limitatamente al trattamento fondamentale| |
|e accessorio avente natura fissa e | |
|continuativa, e il trattamento del | |
|corrispondente personale | |
|dell'amministrazione ricevente». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|27. Per il triennio contrattuale |Rifinanziamento del fondo|
|2022-2024, gli oneri di cui al primo |CCNL per il personale |
|periodo dell'articolo 1, comma 609, della|pubblico per il triennio |
|legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono |2022-2024 |
|incrementati, in aggiunta a quanto già | |
|previsto dall'articolo 3 del | |
|decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 | |
|milioni di euro per l'anno 2024 e di | |
|5.000 milioni di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2025. Gli importi di cui al | |
|primo periodo, comprensivi degli oneri | |
|contributivi ai fini previdenziali e | |
|dell'imposta regionale sulle attività | |
|produttive (IRAP) di cui al decreto | |
|legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, | |
|concorrono a costituire l'importo | |
|complessivo massimo di cui all'articolo | |
|21, comma 1-ter, lettera e), della legge | |
|31 dicembre 2009, n. 196. | |
+-----------------------------------------+ |
|28. A valere sulle risorse di cui al | |
|comma 27, a decorrere dal 1° gennaio | |
|2024, l'emolumento di cui all'articolo 1,| |
|comma 609, secondo periodo, della legge | |
|30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato| |
|di un importo pari a 6,7 volte il suo | |
|valore annuale. Tale importo | |
|incrementale, per l'anno 2024, è | |
|scomputato per il personale a tempo | |
|indeterminato che lo ha già percepito | |
|nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 | |
|del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. | |
|145, convertito, con modificazioni, dalla| |
|legge 15 dicembre 2023, n. 191. | |
+-----------------------------------------+ |
|29. Per il personale dipendente da | |
|amministrazioni, istituzioni ed enti | |
|pubblici diversi dall'amministrazione | |
|statale, gli oneri di cui all'articolo 1,| |
|comma 610, della citata legge 30 dicembre| |
|2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali | |
|per il triennio 2022-2024, nonché quelli| |
|derivanti dalla corresponsione dei | |
|miglioramenti economici al personale di | |
|cui all'articolo 3, comma 2, del decreto | |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da | |
|porre a carico dei rispettivi bilanci ai | |
|sensi dell'articolo 48, comma 2, del | |
|medesimo decreto legislativo n. 165 del | |
|2001, sono incrementati a decorrere | |
|dall'anno 2024 sulla base dei criteri di | |
|cui al comma 27. Le disposizioni di cui | |
|al comma 28 si applicano, a valere sugli | |
|importi di cui al precedente periodo, | |
|anche al personale di cui al presente | |
|comma. | |
+-----------------------------------------+ |
|30. Le disposizioni del comma 29 si | |
|applicano anche al personale | |
|convenzionato con il Servizio sanitario | |
|nazionale. | |
+-----------------------------------------+ |
|31. Per il Servizio sanitario nazionale | |
|gli oneri di cui al comma 29 comprendono | |
|anche i riconoscimenti finalizzati a | |
|valorizzare la specificità | |
|medico-veterinaria, infermieristica e | |
|dell'altro personale secondo specifiche | |
|indicazioni da individuare nell'atto di | |
|indirizzo di cui all'articolo 47, comma | |
|1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,| |
|n. 165. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|32. In relazione alla specificità delle |Fondo per la retribuzione|
|funzioni e delle responsabilità in |di posizione e la |
|materia di tutela dell'ordine e della |retribuzione di risultato|
|sicurezza pubblica e di immigrazione, è |del personale della |
|autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni |carriera prefettizia |
|per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a | |
|decorrere dall'anno 2025 da destinare | |
|all'incremento del fondo di cui | |
|all'articolo 22 del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 4 maggio | |
|2018, n. 66, anche ai fini di cui | |
|all'articolo 1, comma 1029, della legge | |
|30 dicembre 2020, n. 178. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|33. Al fine di incentivare le maggiori |Fondo risorse decentrate |
|attività rese in particolare nei settori|del personale |
|delle verifiche antimafia, della |contrattualizzato non |
|depenalizzazione e dell'immigrazione dal |dirigenziale |
|personale dell'Amministrazione civile |dell'Amministrazione |
|dell'interno, il fondo risorse decentrate|civile dell'interno |
|per il personale contrattualizzato non | |
|dirigenziale è incrementato di 5 milioni| |
|di euro a decorrere dall'anno 2024, in | |
|deroga ai limiti stabiliti dall'articolo | |
|23, comma 2, del decreto legislativo 25 | |
|maggio 2017, n. 75. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|34. Per le finalità di cui all'articolo |Istituzione di un posto |
|1, commi da 891 a 893, della legge 29 |di dirigente di livello |
|dicembre 2022, n. 197, e per il |generale presso il |
|progressivo efficientamento del processo |Ministero dell'interno |
|di programmazione delle risorse | |
|finanziarie e degli investimenti a | |
|supporto delle scelte allocative, è | |
|istituito nell'ambito dell'ufficio di | |
|gabinetto del Ministro dell'interno, in | |
|aggiunta all'attuale dotazione organica | |
|del Ministero dell'interno, un posto di | |
|funzione dirigenziale di livello | |
|generale, con compiti di studio e di | |
|analisi in materia di valutazione delle | |
|politiche pubbliche e revisione della | |
|spesa, nonché per coadiuvare e | |
|supportare l'organo politico nelle | |
|funzioni strategiche di indirizzo e di | |
|coordinamento delle articolazioni | |
|ministeriali nel settore delle politiche | |
|di bilancio. A tal fine è autorizzata la| |
|spesa di euro 330.515 annui a decorrere | |
|dall'anno 2024. | |
+-----------------------------------------+ |
|35. Il dirigente generale di cui al comma| |
|34, per lo svolgimento dei compiti ivi | |
|previsti, si avvale di esperti in materia| |
|di analisi, valutazione delle politiche | |
|pubbliche e revisione della spesa, | |
|mediante l'utilizzo delle risorse di cui | |
|all'articolo 1, comma 891, della legge 29| |
|dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore| |
|del Ministero dell'interno, secondo le | |
|modalità e nei limiti previsti dal | |
|medesimo articolo 1, comma 891, lettera | |
|b). | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|36. Le risorse destinate agli uffici di |Uffici di diretta |
|diretta collaborazione del Ministero |collaborazione del MASAF |
|dell'agricoltura, della sovranità | |
|alimentare e delle foreste sono | |
|incrementate di 2 milioni di euro annui a| |
|decorrere dall'anno 2024. A tal fine è | |
|autorizzata la spesa di 2 milioni di euro| |
|annui a decorrere dall'anno 2024. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|37. Ai fini dell'efficace esercizio delle|Assunzioni di personale |
|funzioni degli uffici regionali e |ai fini dell'efficace |
|provinciali del Registro unico nazionale |esercizio delle funzioni |
|del Terzo settore, a valere sulle risorse|degli uffici regionali e |
|di cui all'articolo 53, comma 3, del |provinciali del Registro |
|codice del Terzo settore, di cui al |unico nazionale del Terzo|
|decreto legislativo 3 luglio 2017, n. |settore |
|117, e nei limiti delle stesse, le | |
|regioni e le province autonome di Trento | |
|e di Bolzano possono effettuare | |
|assunzioni di personale da destinare al | |
|potenziamento dei predetti uffici, con | |
|rapporto di lavoro a tempo indeterminato.| |
|Si applica quanto previsto dall'articolo | |
|57, comma 3-septies, del decreto-legge 14| |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre | |
|2020, n. 126. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|38. Al comma 893 dell'articolo 1 della |Esperti in materia di |
|legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il |analisi, valutazione |
|primo periodo è inserito il seguente: « |delle politiche pubbliche|
|Per l'anno 2024 le risorse destinate alle|e revisione della spesa |
|assunzioni di cui al comma 891, lettera | |
|a), possono essere destinate per le | |
|finalità di cui alla lettera b) del | |
|medesimo comma nel limite massimo del 50 | |
|per cento e, in pari misura, al fine di | |
|garantire il rispetto dei saldi di | |
|finanza pubblica, un'ulteriore quota è | |
|accantonata e resa indisponibile per la | |
|gestione» e dopo le parole: « Ai fini | |
|dell'attuazione del comma 891» sono | |
|inserite le seguenti: « e del presente | |
|comma». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|39. All'articolo 3 del decreto-legge 22 |Rafforzamento della |
|aprile 2023, n. 44, convertito, con |capacità amministrativa |
|modificazioni, dalla legge 21 giugno |degli enti locali |
|2023, n. 74, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
| a) al comma 3-bis, le parole: « le | |
|amministrazioni comunali» sono sostituite| |
|dalle seguenti: « le amministrazioni di | |
|cui all'articolo 1, comma 2, del decreto | |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi| |
|sede nel territorio regionale»; | |
| b) al comma 3-quinquies, le parole: « | |
|dai comuni interessati» sono sostituite | |
|dalle seguenti: « dalle amministrazioni | |
|di cui all'articolo 1, comma 2, del | |
|decreto legislativo 30 marzo 2001, n. | |
|165, aventi sede nel territorio | |
|regionale», le parole: « tra i comuni» | |
|sono sostituite dalle seguenti: « tra le | |
|amministrazioni», le parole: « i comuni | |
|interessati» sono sostituite dalle | |
|seguenti: « le amministrazioni | |
|interessate», le parole: « 31 luglio | |
|2023» sono sostituite dalle seguenti: « | |
|31 agosto 2024» e le parole: « Il comune | |
|beneficiario è tenuto» sono sostituite | |
|dalle seguenti: « Le amministrazioni | |
|beneficiarie sono tenute». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|40. Ai fini del riconoscimento della |Rafforzamento delle |
|specifica professionalità richiesta e |capacità amministrative |
|dei rischi nello svolgimento dei |del Ministero |
|controlli, in particolare di polizia |dell'agricoltura, della |
|giudiziaria, nel settore agroalimentare, |sovranità alimentare e |
|da parte del personale del Dipartimento |delle foreste e |
|dell'Ispettorato centrale della tutela |assunzioni AGEA |
|della qualità e della repressione frodi | |
|dei prodotti agroalimentari del Ministero| |
|dell'agricoltura, della sovranità | |
|alimentare e delle foreste, è | |
|autorizzata la spesa di 2 milioni di euro| |
|annui a decorrere dall'anno 2024, da | |
|destinare all'incremento dell'indennità | |
|di cui all'articolo 3, comma 4, del | |
|decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 9 marzo 2001, n. 49. | |
+-----------------------------------------+ |
|41. Al fine di assicurare continuità | |
|all'attuazione della Politica agricola | |
|comune per il periodo 2021-2027 e di | |
|rafforzare le strutture amministrative | |
|preposte alla gestione del Piano | |
|strategico della politica agricola | |
|comune, l'Agenzia per le erogazioni in | |
|agricoltura (AGEA) è autorizzata per | |
|l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti | |
|facoltà assunzionali, ad assumere, con | |
|contratto di lavoro a tempo | |
|indeterminato, in incremento rispetto | |
|alla vigente dotazione organica, 40 | |
|unità di personale non dirigenziale, di | |
|cui 30 unità da inquadrare nell'area dei| |
|funzionari e 10 unità da inquadrare | |
|nell'area degli assistenti, entrambe | |
|previste dal sistema di classificazione | |
|professionale del personale introdotto | |
|dal contratto collettivo nazionale di | |
|lavoro relativo al personale dell'area | |
|del comparto funzioni centrali - Triennio| |
|2019-2021, pubblicato nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, | |
|mediante l'espletamento di procedure | |
|concorsuali pubbliche o tramite | |
|scorrimento di vigenti graduatorie di | |
|concorsi pubblici. Per le finalità di | |
|cui al precedente periodo, è autorizzata| |
|la spesa di 56.000 euro per l'anno 2024 | |
|per gli oneri connessi all'espletamento | |
|delle procedure concorsuali, di 1.162.165| |
|euro per l'anno 2024 e di 2.324.330 euro | |
|annui a decorrere dall'anno 2025 per gli | |
|oneri assunzionali, di 132.000 euro per | |
|l'anno 2024 e di 8.000 euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2025 per gli oneri | |
|connessi alle spese di funzionamento e di| |
|19.320 euro per l'anno 2024 e di 37.800 | |
|euro annui a decorrere dall'anno 2025 per| |
|gli oneri relativi ai buoni pasto. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|42. Al fine di consentire la |Controlli obbligatori |
|prosecuzione, per l'anno 2024, delle |sulle apparecchiature |
|attività ad alto contenuto specialistico|radio in dotazione del |
|del Ministero delle imprese e del made in|naviglio marittimo |
|Italy, anche con riguardo ai controlli | |
|obbligatori sulle apparecchiature radio | |
|in dotazione del naviglio marittimo ai | |
|fini della salvaguardia della vita e | |
|della sicurezza in mare, è autorizzata, | |
|per l'anno 2024, la spesa di euro | |
|270.000, comprensiva degli oneri a carico| |
|dell'amministrazione, per il pagamento | |
|delle prestazioni di lavoro straordinario| |
|del personale dipendente del Ministero | |
|delle imprese e del made in Italy, | |
|addetto alle relative attività. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|43. All'articolo 1, comma 613, della |Fondo relativo alla |
|legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le |formazione dei dipendenti|
|parole: « dipendenti della pubblica |pubblici e ai sistemi |
|amministrazione» sono inserite le |informativi del |
|seguenti: « nonché per finanziare la |Dipartimento della |
|gestione corrente e l'evoluzione dei |funzione pubblica |
|sistemi informativi sviluppati e gestiti | |
|dal Dipartimento della funzione pubblica | |
|della Presidenza del Consiglio dei | |
|ministri necessari a garantire il | |
|rafforzamento della capacità | |
|amministrativa delle pubbliche | |
|amministrazioni anche in materia di | |
|reclutamento e formazione e ad assicurare| |
|il completamento del fascicolo | |
|elettronico del dipendente» e le parole: | |
|« per la formazione» sono soppresse. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|44. All'articolo 1 della legge 27 |Differimento della |
|dicembre 2019, n. 160, sono apportate le |decorrenza dell'imposta |
|seguenti modificazioni: |sul consumo dei manufatti|
| a) al comma 652, concernente l'imposta |in plastica con singolo |
|sul consumo dei manufatti con singolo |impiego e dell'imposta |
|impiego, le parole: « dal 1° gennaio |sul consumo delle bevande|
|2024» sono sostituite dalle seguenti: « |analcoliche edulcorate |
|dal 1° luglio 2024»; |(sugar tax) e aliquota |
| b) al comma 676, concernente l'imposta |Iva per prodotti per |
|sul consumo delle bevande analcoliche, le|l'igiene femminile e |
|parole: « dal 1° gennaio 2024» sono |alcuni prodotti per la |
|sostituite dalle seguenti: « dal 1° |prima infanzia |
|luglio 2024». | |
+-----------------------------------------+ |
|45. Alla tabella A allegata al decreto | |
|del Presidente della Repubblica 26 | |
|ottobre 1972, n. 633, sono apportate le | |
|seguenti modificazioni: | |
| a) alla parte II-bis, concernente i | |
|beni e i servizi soggetti all'imposta sul| |
|valore aggiunto con l'aliquota del 5 per | |
|cento, i numeri 1-quinquies) e 1-sexies) | |
|sono abrogati; | |
| b) alla parte III, concernente i beni e| |
|i servizi soggetti all'imposta sul valore| |
|aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:| |
| 1) il numero 65) è sostituito dal | |
|seguente: | |
| « 65) latte in polvere o liquido per | |
|l'alimentazione dei lattanti o dei | |
|bambini nella prima infanzia, | |
|condizionato per la vendita al minuto; | |
|estratti di malto; preparazioni per | |
|l'alimentazione dei fanciulli, per usi | |
|dietetici o di cucina, a base di farine, | |
|semolini, amidi, fecole o estratti di | |
|malto, anche addizionate di cacao in | |
|misura inferiore al 50 per cento in peso | |
|(v.d. ex 19.02)»; | |
| 2) dopo il numero 114) sono inseriti | |
|i seguenti: | |
| « 114.1) prodotti assorbenti e | |
|tamponi destinati alla protezione | |
|dell'igiene femminile; coppette | |
|mestruali; | |
| 114.2) pannolini per bambini». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|46. Le disposizioni di cui all'articolo |Riduzione dell'IVA |
|1, comma 73, della legge 29 dicembre |applicabile sul pellet |
|2022, n. 197, si applicano anche per i | |
|mesi di gennaio e febbraio 2024. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|47. All'articolo 7-quinquies del |Contratti di |
|decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, |finanziamento veicoli |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo il | |
|comma 6 è aggiunto il seguente: | |
|« 6-bis. Ai fini dell'applicazione | |
|dell'articolo 12, comma 1, lettera a), | |
|del decreto legislativo 13 agosto 2010, | |
|n. 141, non costituiscono esercizio di | |
|agenzia in attività finanziaria né di | |
|mediazione creditizia la promozione e la | |
|conclusione, sulla base di apposite | |
|convenzioni stipulate con le banche e gli| |
|intermediari finanziari, di contratti di | |
|finanziamento, esclusi quelli relativi al| |
|rilascio delle carte di credito, da parte| |
|dei distributori di cui al comma 1 del | |
|presente articolo in relazione ai veicoli| |
|distribuiti in attuazione degli accordi e| |
|dei contratti con i costruttori | |
|automobilistici o gli importatori di cui | |
|al medesimo comma 1, anche se ricondotti | |
|allo schema del contratto di agenzia o di| |
|commissione». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|48. Al testo unico delle disposizioni |Modifica accise tabacchi |
|legislative concernenti le imposte sulla | |
|produzione e sui consumi e relative | |
|sanzioni penali e amministrative, di cui | |
|al decreto legislativo 26 ottobre 1995, | |
|n. 504, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
| a) all'articolo 39-octies: | |
| 1) al comma 3, lettera a), le parole:| |
|« per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000| |
|sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, | |
|in 28,70 euro per 1.000 sigarette» sono | |
|sostituite dalle seguenti: « per l'anno | |
|2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette | |
|e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 | |
|euro per 1.000 sigarette»; | |
| 2) al comma 5, lettera c), le parole:| |
|« euro 140 il chilogrammo» sono | |
|sostituite dalle seguenti: « euro 140 il | |
|chilogrammo fino al 31 dicembre 2023, | |
|euro 147,50 il chilogrammo a decorrere | |
|dal 1° gennaio 2024 ed euro 148,50 il | |
|chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio | |
|2025»; | |
| 3) al comma 6, le parole: « la | |
|medesima percentuale è determinata al | |
|98,50 per cento per l'anno 2024 e al | |
|98,60 per cento a decorrere dall'anno | |
|2025» sono sostituite dalle seguenti: « | |
|la medesima percentuale è determinata al| |
|98,70 per cento per l'anno 2024 e al | |
|98,80 per cento a decorrere dall'anno | |
|2025»; | |
| b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, | |
|le parole: « e al 41 per cento dal 1° | |
|gennaio 2026» sono sostituite dalle | |
|seguenti: « e al 42 per cento dal 1° | |
|gennaio 2026»; | |
| c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis,| |
|dopo le parole: « al quindici per cento e| |
|al dieci per cento dal 1° gennaio 2023» | |
|sono inserite le seguenti: « fino al 31 | |
|dicembre 2024, al sedici per cento e | |
|all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 | |
|al 31 dicembre 2025, al diciassette per | |
|cento e al dodici per cento dal 1° | |
|gennaio 2026». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|49. La deduzione della quota dell'1 per |Differimento delle quote |
|cento dell'ammontare dei componenti |di eccedenza deducibili |
|negativi, prevista, ai fini dell'imposta |derivanti da perdite su |
|sul reddito delle società e dell'imposta|crediti bancari e |
|regionale sulle attività produttive, |assicurativi |
|sulla base, rispettivamente, dei commi 4 | |
|e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27| |
|giugno 2015, n. 83, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,| |
|n. 132, per il periodo d'imposta in corso| |
|al 31 dicembre 2024, è differita, in | |
|quote costanti, al periodo d'imposta in | |
|corso al 31 dicembre 2027 e al | |
|successivo. | |
+-----------------------------------------+ |
|50. La deduzione della quota del 3 per | |
|cento dell'ammontare dei componenti | |
|negativi, prevista, ai fini dell'imposta | |
|sul reddito delle società e dell'imposta| |
|regionale sulle attività produttive, | |
|sulla base, rispettivamente, dei commi 4 | |
|e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27| |
|giugno 2015, n. 83, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,| |
|n. 132, per il periodo d'imposta in corso| |
|al 31 dicembre 2026, è differita, in | |
|quote costanti, al periodo d'imposta in | |
|corso al 31 dicembre 2027 e al | |
|successivo. | |
+-----------------------------------------+ |
|51. Nella determinazione degli acconti | |
|dovuti per il periodo d'imposta in corso:| |
| a) al 31 dicembre 2024, si assume, | |
|quale imposta del periodo precedente, | |
|quella che si sarebbe determinata non | |
|applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, | |
|del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 6 agosto 2015, n. 132, | |
|limitatamente alla quota dell'1 per cento| |
|dell'ammontare dei componenti negativi | |
|ivi previsti; | |
| b) al 31 dicembre 2026, si assume, | |
|quale imposta del periodo precedente, | |
|quella che si sarebbe determinata non | |
|applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, | |
|del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 6 agosto 2015, n. 132, | |
|limitatamente alla quota del 3 per cento | |
|dell'ammontare dei componenti negativi | |
|ivi previsti; | |
| c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre| |
|2028, non si tiene conto delle | |
|disposizioni dei commi 49 e 50. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|52. Le disposizioni di cui agli articoli |Rideterminazione dei |
|5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. |valori di acquisto di |
|448, si applicano anche per la |terreni e partecipazioni |
|rideterminazione dei valori di acquisto |negoziate e non negoziate|
|delle partecipazioni negoziate e non |nei mercati regolamentati|
|negoziate in mercati regolamentati o in |- imposta sostitutiva |
|sistemi multilaterali di negoziazione e | |
|dei terreni edificabili e con | |
|destinazione agricola posseduti alla data| |
|del 1° gennaio 2024. Le imposte | |
|sostitutive possono essere rateizzate | |
|fino a un massimo di tre rate annuali di | |
|pari importo, a decorrere dalla data del | |
|30 giugno 2024; sull'importo delle rate | |
|successive alla prima sono dovuti gli | |
|interessi nella misura del 3 per cento | |
|annuo, da versare contestualmente. La | |
|redazione e il giuramento della perizia | |
|devono essere effettuati entro la data | |
|del 30 giugno 2024. Agli effetti della | |
|determinazione delle plusvalenze e | |
|minusvalenze di cui all'articolo 67, | |
|comma 1, lettere c) e c-bis), del testo | |
|unico delle imposte sui redditi di cui al| |
|decreto del Presidente della Repubblica | |
|22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, | |
|le quote o i diritti negoziati nei | |
|mercati regolamentati o nei sistemi | |
|multilaterali di negoziazione, posseduti | |
|alla data del 1° gennaio 2024, può | |
|essere assunto, in luogo del costo o | |
|valore di acquisto, il valore normale | |
|determinato ai sensi dell'articolo 9, | |
|comma 4, lettera a), del medesimo testo | |
|unico di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica n. 917 del 1986, con | |
|riferimento al mese di dicembre 2023. | |
+-----------------------------------------+ |
|53. Sui valori di acquisto delle | |
|partecipazioni negoziate e non negoziate | |
|in mercati regolamentati o in sistemi | |
|multilaterali di negoziazione e dei | |
|terreni edificabili e con destinazione | |
|agricola rideterminati con le modalità e| |
|nei termini indicati dal comma 52, le | |
|aliquote delle imposte sostitutive di cui| |
|all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della | |
|legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari| |
|entrambe al 16 per cento e l'aliquota di | |
|cui all'articolo 7, comma 2, della | |
|medesima legge è aumentata al 16 per | |
|cento. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|54. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, |Tax credit per il cinema |
|sono apportate le seguenti modificazioni:| |
| a) all'articolo 13, comma 5, le parole:| |
|« fra le tipologie di contributi» sono | |
|sostituite dalle seguenti: « fra tutte o | |
|alcune delle tipologie di contributi»; | |
| b) all'articolo 15, il comma 2 è | |
|sostituito dal seguente: | |
| « 2. Il decreto di cui all'articolo | |
|21 determina le aliquote del credito di | |
|imposta, tenendo conto delle risorse | |
|disponibili e nell'ottica del | |
|raggiungimento degli obiettivi previsti | |
|dall'articolo 12. In particolare: | |
| a) per le opere cinematografiche, | |
|l'aliquota è ordinariamente prevista | |
|nella misura del 40 per cento. È fatta | |
|salva la possibilità, nello stesso | |
|decreto, di prevedere aliquote diverse o | |
|di escludere l'accesso al credito | |
|d'imposta in base a quanto previsto | |
|dall'articolo 12, comma 4, lettera b), | |
|ovvero di prevedere aliquote diverse in | |
|relazione alle dimensioni di impresa o | |
|gruppi di imprese, nonché in relazione a| |
|determinati costi eleggibili o soglie di | |
|costo eleggibile, ferma restando la | |
|misura massima del 40 per cento; | |
| b) per le opere audiovisive, l'aliquota| |
|del 40 per cento può essere prevista in | |
|via prioritaria per le opere realizzate | |
|per essere distribuite attraverso | |
|un'emittente televisiva nazionale e, | |
|congiuntamente, in coproduzione | |
|internazionale ovvero per le opere | |
|audiovisive di produzione internazionale.| |
|È fatta salva la possibilità, nello | |
|stesso decreto, di prevedere | |
|differenziazioni dell'aliquota o di | |
|escludere l'accesso al credito d'imposta | |
|in base a quanto previsto dall'articolo | |
|12, comma 4, lettera b), ovvero di | |
|prevedere aliquote diverse in relazione | |
|alle dimensioni di impresa o gruppi di | |
|imprese, nonché in relazione a | |
|determinati costi eleggibili o soglie di | |
|costo eleggibile»; | |
| c) all'articolo 17, il comma 1 è | |
|sostituito dal seguente: | |
| « 1. Alle imprese di esercizio | |
|cinematografico, secondo le disposizioni | |
|stabilite con decreto adottato ai sensi | |
|dell'articolo 21, è riconosciuto un | |
|credito d'imposta in misura non inferiore| |
|al 20 per cento e non superiore al 40 per| |
|cento delle spese complessivamente | |
|sostenute per la realizzazione di nuove | |
|sale o il ripristino di sale inattive, | |
|per la ristrutturazione e l'adeguamento | |
|strutturale e tecnologico delle sale | |
|cinematografiche, per l'installazione, la| |
|ristrutturazione, il rinnovo di impianti,| |
|apparecchiature, arredi e servizi | |
|accessori delle sale. In favore delle | |
|piccole e medie imprese, l'aliquota | |
|massima di cui al precedente periodo può| |
|essere innalzata fino al 60 per cento»; | |
| d) all'articolo 18, il comma 1 è | |
|sostituito dal seguente: | |
| « 1. Al fine di potenziare l'offerta | |
|cinematografica e in particolare per | |
|favorire le attività e lo sviluppo delle| |
|sale cinematografiche, agli esercenti | |
|sale cinematografiche è riconosciuto un | |
|credito d'imposta nella misura massima | |
|del 40 per cento dei costi di | |
|funzionamento delle sale | |
|cinematografiche, se esercite da grandi | |
|imprese, o nella misura massima del 60 | |
|per cento dei medesimi costi, se le sale | |
|sono esercite da piccole o medie imprese,| |
|secondo le disposizioni stabilite con il | |
|decreto adottato ai sensi dell'articolo | |
|21»; | |
| e) all'articolo 20: | |
| 1) al comma 1, primo periodo, le | |
|parole: « e ai titolari di reddito di | |
|impresa ai fini dell'imposta sul reddito | |
|delle persone fisiche,» sono soppresse; | |
| 2) al comma 2, dopo le parole: « il | |
|beneficio può essere riconosciuto» sono | |
|inserite le seguenti: «, in | |
|particolare,»; | |
| f) all'articolo 21: | |
| 1) il comma 5 è sostituito dal | |
|seguente: | |
| « 5. Con uno o più decreti del | |
|Ministro, da emanare entro centoventi | |
|giorni dalla data di entrata in vigore | |
|della presente disposizione, di concerto | |
|con il Ministro dell'economia e delle | |
|finanze, sentito il Ministro delle | |
|imprese e del made in Italy, sono | |
|stabiliti, partitamente per ciascuna | |
|delle tipologie di credito d'imposta | |
|previste nella presente sezione e | |
|nell'ambito delle percentuali ivi | |
|stabilite: eventuali limiti di importo | |
|per opera ovvero per impresa o gruppi di | |
|imprese; le aliquote da riconoscere alle | |
|varie tipologie di opere ovvero di | |
|impresa o gruppi di imprese e alle varie | |
|tipologie di sala cinematografica, | |
|nonché le eventuali differenziazioni | |
|dell'aliquota sulla base di quanto | |
|previsto dall'articolo 12, comma 4, | |
|lettera b), e in relazione a determinati | |
|costi eleggibili o soglie di costo | |
|eleggibile; la base di commisurazione del| |
|beneficio, con la specificazione dei | |
|riferimenti temporali. Con i medesimi | |
|decreti sono altresì disciplinate le | |
|ulteriori disposizioni applicative della | |
|presente sezione e in particolare: i | |
|requisiti, anche soggettivi, dei | |
|beneficiari, tenendo conto in particolare| |
|della loro forma giuridica e continuità | |
|patrimoniale, delle attività già svolte| |
|e delle opere già realizzate e | |
|distribuite; le condizioni e la procedura| |
|per la richiesta e il riconoscimento del | |
|credito; le modalità di certificazione | |
|dei costi; il regime delle | |
|responsabilità dei soggetti incaricati | |
|della certificazione dei costi; le | |
|caratteristiche delle polizze | |
|assicurative che tali soggetti sono | |
|tenuti a stipulare; le modalità atte a | |
|garantire che ciascun beneficio sia | |
|concesso nel limite massimo dell'importo | |
|complessivamente stanziato, nonché le | |
|modalità dei controlli e i casi di | |
|revoca e decadenza. I decreti possono | |
|altresì prevedere, a carico dei | |
|richiedenti, il versamento in conto | |
|entrate al bilancio dello Stato di un | |
|contributo per le spese istruttorie. Le | |
|somme derivanti dal terzo periodo sono | |
|riassegnate ad apposito capitolo dello | |
|stato di previsione del Ministero della | |
|cultura, di pertinenza della Direzione | |
|generale cinema e audiovisivo del | |
|medesimo Ministero. Il credito d'imposta | |
|massimo onnicomprensivo riferibile al | |
|compenso attribuito al singolo soggetto | |
|in qualità di regista, sceneggiatore, | |
|attore e altra figura professionale | |
|indicata nei medesimi decreti non può | |
|eccedere l'importo massimo previsto | |
|dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 | |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre | |
|2011, n. 214, sulla base delle ulteriori | |
|disposizioni applicative contenute nei | |
|medesimi decreti»; | |
| 2) dopo il comma 5-bis è inserito il| |
|seguente: | |
| « 5-ter. Ai soggetti incaricati della| |
|certificazione dei costi di cui al comma | |
|5 che rilasciano certificazioni infedeli | |
|si applica la sanzione amministrativa | |
|pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro | |
|per ciascuna certificazione infedele | |
|resa»; | |
| g) all'articolo 25: | |
| 1) al comma 1, lettera d-bis), dopo | |
|le parole: « secondo periodo» sono | |
|aggiunte le seguenti: «, le modalità di | |
|certificazione dei costi e le | |
|caratteristiche delle polizze | |
|assicurative che i soggetti incaricati | |
|della certificazione sono tenuti a | |
|stipulare»; | |
| 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i | |
|seguenti: | |
| « 1-bis. Ai soggetti incaricati della| |
|certificazione dei costi di cui al comma | |
|1, lettera d-bis), che rilasciano | |
|certificazioni infedeli si applica la | |
|sanzione amministrativa pecuniaria da | |
|10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna | |
|certificazione infedele resa. | |
| 1-ter. Il decreto di cui al comma 1 | |
|può altresì prevedere, a carico dei | |
|richiedenti, il versamento in conto | |
|entrate al bilancio dello Stato di un | |
|contributo per le spese istruttorie. Le | |
|somme derivanti dal presente comma sono | |
|riassegnate ad apposito capitolo dello | |
|stato di previsione del Ministero della | |
|cultura, di pertinenza della Direzione | |
|generale cinema e audiovisivo del | |
|medesimo Ministero»; | |
| h) all'articolo 26: | |
| 1) al comma 2, le parole: « difficili| |
|realizzati con modeste risorse | |
|finanziarie ovvero alle opere» sono | |
|soppresse, le parole: « realizzate anche»| |
|sono sostituite dalle seguenti: « | |
|realizzati anche» e le parole da: « | |
|quindici esperti» a: « effettivamente | |
|sostenute» sono sostituite dalle | |
|seguenti: « una commissione composta da | |
|esperti nominati dal Ministro tra | |
|personalità di comprovata qualificazione| |
|professionale nel settore. Con decreto | |
|del Ministro si provvede altresì a | |
|disciplinare le modalità di costituzione| |
|e di funzionamento della commissione, il | |
|numero dei componenti e, tenuto conto | |
|della professionalità e dell'impegno | |
|richiesto, la misura delle indennità | |
|loro spettanti ai fini del rispetto del | |
|limite di spesa di cui al comma 2-bis »; | |
| 2) dopo il comma 2 è inserito il | |
|seguente: | |
| « 2-bis. Per le finalità di cui al | |
|comma 2 è autorizzata una spesa nel | |
|limite di 500.000 euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2024»; | |
| 3) al comma 4, dopo le parole: « | |
|medesimo decreto» sono inserite le | |
|seguenti: «, nonché le ulteriori | |
|disposizioni applicative della presente | |
|sezione, fra cui i requisiti anche | |
|soggettivi dei beneficiari, le modalità | |
|di certificazione dei costi e le | |
|caratteristiche delle polizze | |
|assicurative che i soggetti incaricati | |
|della certificazione sono tenuti a | |
|stipulare»; | |
| 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i | |
|seguenti: | |
| « 4-bis. Ai soggetti incaricati della| |
|certificazione dei costi di cui al comma | |
|4 che rilasciano certificazioni infedeli | |
|si applica la sanzione amministrativa | |
|pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro | |
|per ciascuna certificazione infedele | |
|resa. | |
| 4-ter. Il decreto di cui al comma 4 | |
|può altresì prevedere, a carico dei | |
|richiedenti, il versamento in conto | |
|entrate al bilancio dello Stato di un | |
|contributo per le spese istruttorie. Le | |
|somme derivanti dal presente comma sono | |
|riassegnate ad apposito capitolo dello | |
|stato di previsione del Ministero della | |
|cultura, di pertinenza della Direzione | |
|generale cinema e audiovisivo del | |
|medesimo Ministero»; | |
| i) all'articolo 27: | |
| 1) al comma 2-bis, le parole: « dagli| |
|esperti di cui all'articolo 26, comma 2,»| |
|sono soppresse e dopo le parole: « | |
|all'impatto economico del progetto» sono | |
|aggiunte le seguenti: « da una | |
|commissione composta da esperti nominati | |
|dal Ministro tra personalità di | |
|comprovata qualificazione professionale | |
|nel settore. Con decreto del Ministro si | |
|provvede altresì a disciplinare le | |
|modalità di costituzione e di | |
|funzionamento della commissione, il | |
|numero dei componenti e, tenuto conto | |
|della professionalità e dell'impegno | |
|richiesto, la misura delle indennità | |
|loro spettanti ai fini del rispetto del | |
|limite di spesa di cui al comma 2-ter »; | |
| 2) dopo il comma 2-bis è inserito il| |
|seguente: | |
| « 2-ter. Per le finalità di cui al | |
|comma 2-bis è autorizzata una spesa nel | |
|limite di 200.000 euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2024»; | |
| 3) al comma 4 è aggiunto, in fine, | |
|il seguente periodo: « Con il medesimo | |
|decreto sono altresì stabilite le | |
|ulteriori disposizioni applicative della | |
|presente sezione, fra cui i requisiti | |
|anche soggettivi dei beneficiari, le | |
|modalità di certificazione dei costi e | |
|le caratteristiche delle polizze | |
|assicurative che tali soggetti incaricati| |
|della certificazione sono tenuti a | |
|stipulare»; | |
| 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i | |
|seguenti: | |
| « 4-bis. Ai soggetti incaricati della| |
|certificazione dei costi di cui al comma | |
|4 che rilasciano certificazioni infedeli | |
|si applica la sanzione amministrativa | |
|pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro | |
|per ciascuna certificazione infedele | |
|resa. | |
| 4-ter. Il decreto di cui al comma 4 | |
|può altresì prevedere, a carico dei | |
|richiedenti, il versamento in conto | |
|entrate al bilancio dello Stato di un | |
|contributo per le spese istruttorie. Le | |
|somme derivanti dal presente comma sono | |
|riassegnate ad apposito capitolo dello | |
|stato di previsione del Ministero della | |
|cultura, di pertinenza della Direzione | |
|generale cinema e audiovisivo del | |
|medesimo Ministero». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|55. All'articolo 87, comma 5, della legge|Misure per l'Istituto |
|27 dicembre 2002, n. 289, il primo |Poligrafico e Zecca dello|
|periodo è sostituito dal seguente: « È |Stato |
|autorizzata la coniazione e l'emissione | |
|di monete per collezionisti aventi corso | |
|legale solo in Italia nei tagli da 0,25, | |
|0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, | |
|100, 200, 500 e 1.000 euro». | |
+-----------------------------------------+ |
|56. All'articolo 2 della legge 13 luglio | |
|1966, n. 559, dopo il comma 10-bis è | |
|aggiunto il seguente: | |
|« 10-ter. L'Istituto è il soggetto | |
|designato per la realizzazione, | |
|personalizzazione e gestione anche del | |
|formato digitale dei prodotti considerati| |
|carte valore ai sensi del comma 10-bis e | |
|dei documenti fisici la cui produzione è| |
|affidata allo stesso». | |
+-----------------------------------------+ |
|57. Per l'attuazione degli investimenti | |
|connessi all'applicazione delle | |
|disposizioni di cui al comma 56 nonché | |
|al fine di sostenere e promuovere lo | |
|sviluppo e la realizzazione di sistemi di| |
|tracciabilità di carte valori è | |
|autorizzata la spesa di 1 milione di euro| |
|per ciascuno degli anni 2024, 2025 e | |
|2026. | |
+-----------------------------------------+ |
|58. Per l'attuazione delle attività e | |
|delle misure della strategia nazionale di| |
|cybersicurezza, l'Agenzia per la | |
|cybersicurezza nazionale può avvalersi | |
|del supporto dell'Istituto Poligrafico e | |
|Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o | |
|maggiori oneri per la finanza pubblica. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|59. All'articolo 68 del testo unico delle|Modifiche al regime |
|imposte sui redditi, di cui al decreto |fiscale delle plusvalenze|
|del Presidente della Repubblica 22 |da partecipazioni |
|dicembre 1986, n. 917, sono apportate le |qualificate realizzate da|
|seguenti modificazioni: |società ed enti non |
| a) dopo il comma 2 è inserito il |residenti |
|seguente: | |
| « 2-bis. Le plusvalenze di cui alla | |
|lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, | |
|diverse da quelle derivanti dalla | |
|partecipazione in società semplici e da | |
|quelle di cui al comma 4 del presente | |
|articolo, per il 5 per cento del loro | |
|ammontare, sono sommate algebricamente | |
|alla corrispondente quota delle relative | |
|minusvalenze; se le minusvalenze sono | |
|superiori alle plusvalenze l'eccedenza è| |
|riportata in deduzione, fino a | |
|concorrenza del 5 per cento | |
|dell'ammontare delle plusvalenze dei | |
|periodi successivi, ma non oltre il | |
|quarto, a condizione che sia indicata | |
|nella dichiarazione dei redditi relativa | |
|al periodo d'imposta nel quale le | |
|minusvalenze sono state realizzate. Le | |
|disposizioni di cui al periodo precedente| |
|si applicano alle cessioni di | |
|partecipazioni qualificate aventi i | |
|requisiti di cui alle lettere a), b), c) | |
|e d) del comma 1 dell'articolo 87, | |
|effettuate da società ed enti | |
|commerciali di cui all'articolo 73, comma| |
|1, lettera d), privi di stabile | |
|organizzazione nel territorio dello | |
|Stato, residenti in uno Stato | |
|appartenente all'Unione europea o allo | |
|Spazio economico europeo che consente un | |
|adeguato scambio di informazioni e siano | |
|ivi soggetti a un'imposta sul reddito | |
|delle società»; | |
| b) al comma 5, le parole: « diverse da | |
|quelle di cui al comma 4» sono sostituite| |
|dalle seguenti: « diverse da quelle di | |
|cui ai commi 2-bis e 4 del presente | |
|articolo,». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|60. Al fine di contrastare l'evasione |Misure di contrasto |
|fiscale e contributiva nel settore del |all'evasione nel settore |
|lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate|del lavoro domestico |
|e l'Istituto nazionale della previdenza | |
|sociale (INPS), con modalità definite | |
|d'intesa tra loro, realizzano la piena | |
|interoperabilità delle banche dati per | |
|lo scambio e l'analisi dei dati, anche | |
|attraverso l'utilizzo di tecnologie | |
|digitali avanzate. | |
+-----------------------------------------+ |
|61. Per favorire l'adempimento spontaneo,| |
|l'Agenzia delle entrate mette a | |
|disposizione del contribuente i dati e le| |
|informazioni acquisiti ai sensi del comma| |
|60 e li utilizza altresì per la | |
|predisposizione della dichiarazione | |
|precompilata e per la segnalazione al | |
|medesimo contribuente di eventuali | |
|anomalie. | |
+-----------------------------------------+ |
|62. L'Agenzia delle entrate e l'INPS | |
|effettuano attività di analisi del | |
|rischio e controlli sui dati retributivi | |
|e contributivi, anche comunicati in fase | |
|di assunzione, e realizzano interventi | |
|volti alla corretta ricostruzione della | |
|posizione reddituale e contributiva dei | |
|lavoratori domestici, con le risorse | |
|umane, strumentali e finanziarie | |
|disponibili a legislazione vigente. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|63. All'articolo 4 del decreto-legge 24 |Modifiche alla disciplina|
|aprile 2017, n. 50, convertito, con |fiscale sulle locazioni |
|modificazioni, dalla legge 21 giugno |brevi e sulle plusvalenze|
|2017, n. 96, sono apportate le seguenti |in caso di cessione a |
|modificazioni: |titolo oneroso di beni |
| a) il comma 2 è sostituito dal |immobili oggetto di |
|seguente: |interventi da superbonus |
| « 2. Ai redditi derivanti dai contratti| |
|di locazione breve si applicano le | |
|disposizioni dell'articolo 3 del decreto | |
|legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con | |
|l'aliquota del 26 per cento in caso di | |
|opzione per l'imposta sostitutiva nella | |
|forma della cedolare secca. L'aliquota di| |
|cui al primo periodo è ridotta al 21 per| |
|cento per i redditi derivanti dai | |
|contratti di locazione breve relativi a | |
|una unità immobiliare individuata dal | |
|contribuente in sede di dichiarazione dei| |
|redditi»; | |
| b) al comma 5, dopo le parole: « una | |
|ritenuta» sono inserite le seguenti: «, a| |
|titolo d'acconto» e il secondo periodo è| |
|soppresso; | |
| c) il comma 5-bis è sostituito dal | |
|seguente: | |
| « 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 | |
|non residenti in possesso di una stabile | |
|organizzazione in Italia, ai sensi | |
|dell'articolo 162 del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto | |
|del Presidente della Repubblica 22 | |
|dicembre 1986, n. 917, qualora incassino | |
|i canoni o i corrispettivi relativi ai | |
|contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero | |
|qualora intervengano nel pagamento dei | |
|predetti canoni o corrispettivi, | |
|adempiono agli obblighi derivanti dal | |
|presente articolo tramite la stabile | |
|organizzazione. I soggetti residenti al | |
|di fuori dell'Unione europea, in possesso| |
|di una stabile organizzazione in uno | |
|Stato membro dell'Unione europea, qualora| |
|incassino i canoni o i corrispettivi | |
|relativi ai contratti di cui ai commi 1 e| |
|3, ovvero qualora intervengano nel | |
|pagamento dei predetti canoni o | |
|corrispettivi, adempiono agli obblighi | |
|derivanti dal presente articolo tramite | |
|la stabile organizzazione; qualora gli | |
|stessi soggetti siano riconosciuti privi | |
|di stabile organizzazione in uno Stato | |
|membro dell'Unione europea, ai fini | |
|dell'adempimento degli obblighi derivanti| |
|dal presente articolo, in qualità di | |
|responsabili d'imposta, nominano un | |
|rappresentante fiscale individuato tra i | |
|soggetti indicati nell'articolo 23 del | |
|decreto del Presidente della Repubblica | |
|29 settembre 1973, n. 600. In assenza di | |
|nomina del rappresentante fiscale, i | |
|soggetti residenti nel territorio dello | |
|Stato che appartengono allo stesso gruppo| |
|dei soggetti di cui al secondo periodo | |
|sono solidalmente responsabili con questi| |
|ultimi per l'effettuazione e il | |
|versamento della ritenuta sull'ammontare | |
|dei canoni e corrispettivi relativi ai | |
|contratti di cui ai commi 1 e 3. I | |
|soggetti residenti in uno Stato membro | |
|dell'Unione europea, riconosciuti privi | |
|di stabile organizzazione in Italia, | |
|possono adempiere direttamente agli | |
|obblighi derivanti dal presente articolo | |
|ovvero nominare, quale responsabile | |
|d'imposta, un rappresentante fiscale | |
|individuato tra i soggetti indicati | |
|nell'articolo 23 del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 29 settembre | |
|1973, n. 600». | |
+-----------------------------------------+ |
|64. Al testo unico delle imposte sui | |
|redditi, di cui al decreto del Presidente| |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. | |
|917, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
| a) all'articolo 67, comma 1: | |
| 1) alla lettera b) sono premesse le | |
|seguenti parole: « al di fuori delle | |
|ipotesi di cui alla lettera b-bis),»; | |
| 2) dopo la lettera b) è inserita la | |
|seguente: | |
| « b-bis) le plusvalenze realizzate | |
|mediante cessione a titolo oneroso di | |
|beni immobili, in relazione ai quali il | |
|cedente o gli altri aventi diritto | |
|abbiano eseguito gli interventi agevolati| |
|di cui all'articolo 119 del decreto-legge| |
|19 maggio 2020, n. 34, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio | |
|2020, n. 77, che si siano conclusi da non| |
|più di dieci anni all'atto della | |
|cessione, esclusi gli immobili acquisiti | |
|per successione e quelli che siano stati | |
|adibiti ad abitazione principale del | |
|cedente o dei suoi familiari per la | |
|maggior parte dei dieci anni antecedenti | |
|alla cessione o, qualora tra la data di | |
|acquisto o di costruzione e la cessione | |
|sia decorso un periodo inferiore a dieci | |
|anni, per la maggior parte di tale | |
|periodo»; | |
| b) all'articolo 68, comma 1: | |
| 1) al primo periodo, le parole: « | |
|alle lettere a) e b) » sono sostituite | |
|dalle seguenti: « alle lettere a), b) e | |
|b-bis) »; | |
| 2) al secondo periodo, le parole: « | |
|alla lettera b) » sono sostituite dalle | |
|seguenti: « alle lettere b) e b-bis) »; | |
| 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti| |
|periodi: « Per gli immobili di cui alla | |
|lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo | |
|67, ai fini della determinazione dei | |
|costi inerenti al bene, nel caso in cui | |
|gli interventi agevolati ai sensi | |
|dell'articolo 119 del decreto-legge 19 | |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio | |
|2020, n. 77, si siano conclusi da non | |
|più di cinque anni all'atto della | |
|cessione, non si tiene conto delle spese | |
|relative a tali interventi, qualora si | |
|sia fruito dell'incentivo nella misura | |
|del 110 per cento e siano state | |
|esercitate le opzioni di cui all'articolo| |
|121, comma 1, lettere a) e b), del citato| |
|decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in| |
|cui gli interventi agevolati si siano | |
|conclusi da più di cinque anni all'atto | |
|della cessione, nella determinazione dei | |
|costi inerenti al bene si tiene conto del| |
|50 per cento di tali spese, qualora si | |
|sia fruito dell'incentivo nella misura | |
|del 110 per cento e siano state | |
|esercitate le opzioni di cui al periodo | |
|precedente. Per i medesimi immobili di | |
|cui alla lettera b-bis) del comma 1 | |
|dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, | |
|alla data della cessione, da oltre cinque| |
|anni, il prezzo di acquisto o il costo di| |
|costruzione, determinato ai sensi dei | |
|periodi precedenti, è rivalutato in base| |
|alla variazione dell'indice dei prezzi al| |
|consumo per le famiglie di operai e | |
|impiegati». | |
+-----------------------------------------+ |
|65. Alle plusvalenze realizzate ai sensi | |
|delle disposizioni introdotte dal comma | |
|64 si può applicare l'imposta | |
|sostitutiva dell'imposta sul reddito di | |
|cui all'articolo 1, comma 496, della | |
|legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le | |
|modalità ivi previste. | |
+-----------------------------------------+ |
|66. Le disposizioni di cui ai commi 64 e | |
|65 si applicano alle cessioni poste in | |
|essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. | |
+-----------------------------------------+ |
|67. Le eventuali maggiori entrate | |
|derivanti dall'attuazione dei commi 64, | |
|65 e 66 affluiscono ad apposito capitolo | |
|dell'entrata del bilancio dello Stato, | |
|per essere destinate, anche mediante | |
|riassegnazione, sulla base del | |
|monitoraggio periodico dei relativi | |
|versamenti, al Fondo per la riduzione | |
|della pressione fiscale, di cui | |
|all'articolo 1, comma 130, della legge 29| |
|dicembre 2022, n. 197. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|68. All'articolo 14, comma 2-bis, del |Disposizioni in materia |
|regolamento di cui al decreto del |di locazioni dei beni |
|Presidente della Repubblica 13 settembre |immobili appartenenti |
|2005, n. 296, le parole: « di cui alla |alle amministrazioni |
|lettera a) del comma 1 dell'articolo 11» |pubbliche |
|sono sostituite dalle seguenti: « di cui | |
|alle lettere a) e b), primo periodo, del | |
|comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera | |
|g) del comma 1 dell'articolo 11», le | |
|parole: «, secondo periodo,» sono | |
|soppresse ed è aggiunto, in fine, il | |
|seguente periodo: « Il periodo precedente| |
|si applica anche agli enti pubblici di | |
|ricerca di cui all'articolo 1 del decreto| |
|legislativo 25 novembre 2016, n. 218». | |
+-----------------------------------------+ |
|69. All'articolo 4 del decreto-legge 25 | |
|settembre 2001, n. 351, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 23 novembre | |
|2001, n. 410, dopo il comma 2-septies è | |
|aggiunto il seguente: | |
|« 2-octies. Fatti salvi i diritti | |
|acquisiti a qualunque titolo da terzi in | |
|base a un atto trascritto o iscritto | |
|anteriormente alla data di entrata in | |
|vigore della presente disposizione, è | |
|facoltà di chi ha già esercitato la | |
|disdetta o di tutti i suoi successivi | |
|aventi causa formalizzare la propria | |
|volontà di rinunciare agli effetti della| |
|disdetta medesima, relativamente agli | |
|immobili che sono occupati precariamente | |
|dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale| |
|rinuncia può essere effettuata entro | |
|novanta giorni dalla data di entrata in | |
|vigore della presente disposizione e, | |
|qualora accettata dall'Agenzia del | |
|demanio, su assenso dell'amministrazione | |
|utilizzatrice, o dalla controparte | |
|contrattuale qualora diversa dalla | |
|suddetta Agenzia, che può condizionare | |
|l'accettazione alla rinuncia ad eventuali| |
|contenziosi, retroagisce alla data della | |
|disdetta, assicurando la prosecuzione del| |
|rapporto locatizio agli stessi termini e | |
|condizioni previsti per i casi di rinnovo| |
|automatico, ferma restando la facoltà di| |
|inserire consensualmente modifiche | |
|limitatamente al recesso e all'opzione di| |
|acquisto. Resta fermo che, in tali casi, | |
|come per i contratti di locazione in | |
|corso e per quelli che si sono già | |
|rinnovati automaticamente, il canone è | |
|pari all'ultimo canone corrisposto | |
|anteriormente alla data della scadenza | |
|originaria del finanziamento dei fondi | |
|comuni di investimento immobiliare | |
|costituiti ai sensi del presente | |
|articolo, con l'applicazione della | |
|normativa in materia di aggiornamento | |
|alla variazione degli indici ISTAT | |
|nonché di una riduzione del 15 per cento| |
|del canone previsto». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|70. All'articolo 1, comma 4, del |Proroga delle |
|decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, |semplificazioni per gli |
|convertito, con modificazioni, dalla |affidamenti di |
|legge 14 giugno 2019, n. 55, sono |progettazioni |
|apportate le seguenti modificazioni: | |
| a) al primo periodo, le parole: « Per | |
|gli anni dal 2019 al 2023» sono | |
|sostituite dalle seguenti: « A decorrere | |
|dall'anno 2019»; | |
| b) dopo il terzo periodo è aggiunto il| |
|seguente: « Con decreto del Ministero | |
|delle infrastrutture e dei trasporti, di | |
|concerto con il Ministero dell'economia e| |
|delle finanze, da adottare entro novanta | |
|giorni dalla data di entrata in vigore | |
|della presente disposizione, sono | |
|definite le modalità di analisi e di | |
|monitoraggio delle attività progettuali | |
|di cui al primo periodo, in raccordo con | |
|quanto previsto dal decreto legislativo | |
|29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine | |
|della successiva verifica del livello di | |
|realizzazione degli interventi per i | |
|quali è stata svolta la progettazione ai| |
|sensi del presente comma». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|71. L'articolo 1, comma 759, lettera g), |Norma interpretativa |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160, |esenzione IMU relativa |
|nonché le norme da questo richiamate o |agli immobili destinati a|
|sostituite si interpretano, per gli |finalità sociali |
|effetti di cui all'articolo 1, comma 2, | |
|della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel | |
|senso che: | |
| a) gli immobili si intendono posseduti | |
|anche nel caso in cui sono concessi in | |
|comodato a un soggetto di cui | |
|all'articolo 73, comma 1, lettera c), del| |
|testo unico delle imposte sui redditi, di| |
|cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, | |
|funzionalmente o strutturalmente | |
|collegato al concedente, a condizione che| |
|il comodatario svolga nell'immobile | |
|esclusivamente le attività previste | |
|dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del| |
|decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. | |
|504, con modalità non commerciali; | |
| b) gli immobili si intendono utilizzati| |
|quando sono strumentali alle destinazioni| |
|di cui all'articolo 7, comma 1, lettera | |
|i), del decreto legislativo n. 504 del | |
|1992, anche in assenza di esercizio | |
|attuale delle attività stesse, purché | |
|essa non determini la cessazione | |
|definitiva della strumentalità. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|72. Limitatamente all'anno 2023, le |Termini per la |
|delibere regolamentari e di approvazione |pubblicazione per l'anno |
|delle aliquote e delle tariffe sono |2023 delle delibere |
|tempestive, in deroga all'articolo 13, |regolamentari e di |
|comma 15-ter, del decreto-legge 6 |approvazione delle |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con |aliquote e delle tariffe |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre |concernenti alcuni |
|2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762|tributi comunali |
|e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. | |
|160, se inserite nel portale del | |
|federalismo fiscale entro il 30 novembre | |
|2023. Il termine per la pubblicazione | |
|delle delibere inserite ai sensi del | |
|periodo precedente, ai fini | |
|dell'acquisizione della loro efficacia, | |
|è fissato al 15 gennaio 2024. | |
+-----------------------------------------+ |
|73. L'eventuale differenza positiva tra | |
|l'imposta municipale propria (IMU), | |
|calcolata sulla base degli atti | |
|pubblicati in virtù di quanto stabilito | |
|al comma 72, e quella versata, ai sensi | |
|dell'articolo 1, comma 762, della legge | |
|27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 | |
|dicembre 2023, è dovuta senza | |
|applicazione di sanzioni e interessi | |
|entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in | |
|cui emerga una differenza negativa, il | |
|rimborso è dovuto secondo le regole | |
|ordinarie. | |
+-----------------------------------------+ |
|74. A decorrere dall'anno 2024, nel caso | |
|in cui i termini del 14 ottobre e del 28 | |
|ottobre di cui all'articolo 13, comma | |
|15-ter, del decreto-legge 6 dicembre | |
|2011, n. 201, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre | |
|2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762| |
|e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. | |
|160, scadano nei giorni di sabato o di | |
|domenica, gli stessi sono prorogati al | |
|primo giorno lavorativo successivo. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|75. Per i contratti di locazione passiva |Misure in materia di |
|o di acquisto di immobili da destinare a |locazione passiva o di |
|sede istituzionale, l'Agenzia per la |acquisto di immobili da |
|cybersicurezza nazionale, in relazione |destinare a sede |
|alla protezione degli interessi di |istituzionale |
|cybersicurezza dello Stato, ha facoltà |dell'Agenzia per la Cyber|
|di chiedere la congruità all'Agenzia del|sicurezza nazionale |
|demanio ai sensi rispettivamente | |
|dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, | |
|della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e | |
|dell'articolo 12, comma 1-bis, del | |
|decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo | |
|restando l'obbligo di chiedere la | |
|verifica dei saldi strutturali di finanza| |
|pubblica di cui al medesimo articolo 12 | |
|del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|76. Al fine di razionalizzare l'assetto |Disposizioni urgenti per |
|logistico e di conseguire un risparmio di|la gestione degli |
|spesa nella gestione degli immobili |immobili del Ministero |
|destinati alle proprie sedi istituzionali|delle infrastrutture e |
|site nel territorio di Roma Capitale, il |dei trasporti |
|Ministero delle infrastrutture e dei | |
|trasporti, previa ricerca di mercato e | |
|ferma restando l'applicazione di quanto | |
|previsto dall'articolo 3, commi 6 e 10, | |
|del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché | |
|dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, | |
|della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è | |
|autorizzato a stipulare con organismi | |
|pubblici o privati contratti di locazione| |
|di immobili, nel limite di 7,5 milioni di| |
|euro annui a decorrere dall'anno 2024, da| |
|destinare a sedi istituzionali centrali. | |
|A conclusione delle predette operazioni | |
|di riallocazione logistica degli uffici, | |
|il Ministero delle infrastrutture e dei | |
|trasporti è tenuto a rilasciare | |
|all'Agenzia del demanio gli immobili di | |
|cui è usuario nello stato di fatto in | |
|cui si trovano. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|77. Al fine di sostenere la ripresa della|Riduzione della soglia |
|filiera del turismo nazionale e |del valore degli acquisti|
|potenziare il rilancio a livello |per beneficiare dello |
|internazionale dell'attrattività |sgravio IVA per i |
|turistica italiana, all'articolo |soggetti domiciliati e |
|38-quater, comma 1, primo periodo, del |residenti fuori |
|decreto del Presidente della Repubblica |dell'Unione europea |
|26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « | |
|lire 300 mila» sono sostituite dalle | |
|seguenti: « euro 70». Le disposizioni di | |
|cui al presente comma si applicano alle | |
|cessioni poste in essere a decorrere dal | |
|1° febbraio 2024. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|78. Gli esercenti attività d'impresa che|Adeguamento delle |
|non adottano i principi contabili |esistenze iniziali dei |
|internazionali nella redazione del |beni dei beni alla cui |
|bilancio possono procedere, relativamente|produzione o al cui |
|al periodo d'imposta in corso al 30 |scambio è diretta |
|settembre 2023, all'adeguamento delle |l'attività dell'impresa |
|esistenze iniziali dei beni di cui | |
|all'articolo 92 del testo unico delle | |
|imposte sui redditi, di cui al decreto | |
|del Presidente della Repubblica 22 | |
|dicembre 1986, n. 917. | |
+-----------------------------------------+ |
|79. L'adeguamento di cui al comma 78 può| |
|essere effettuato mediante l'eliminazione| |
|delle esistenze iniziali di quantità o | |
|valori superiori a quelli effettivi | |
|nonché mediante l'iscrizione delle | |
|esistenze iniziali in precedenza omesse. | |
+-----------------------------------------+ |
|80. In caso di eliminazione di valori, | |
|l'adeguamento comporta il pagamento: | |
| a) dell'imposta sul valore aggiunto, | |
|determinata applicando l'aliquota media | |
|riferibile all'anno 2023 all'ammontare | |
|che si ottiene moltiplicando il valore | |
|eliminato per il coefficiente di | |
|maggiorazione stabilito, per le diverse | |
|attività, con apposito decreto | |
|dirigenziale. L'aliquota media, tenendo | |
|conto dell'esistenza di operazioni non | |
|soggette ad imposta ovvero soggette a | |
|regimi speciali, è quella risultante dal| |
|rapporto tra l'imposta relativa alle | |
|operazioni, diminuita di quella relativa | |
|alle cessioni di beni ammortizzabili, e | |
|il volume di affari dichiarato; | |
| b) di un'imposta sostitutiva | |
|dell'imposta sul reddito delle persone | |
|fisiche, dell'imposta sul reddito delle | |
|società e dell'imposta regionale sulle | |
|attività produttive, in misura pari al | |
|18 per cento, da applicare alla | |
|differenza tra l'ammontare calcolato con | |
|le modalità indicate alla lettera a) e | |
|il valore eliminato. | |
+-----------------------------------------+ |
|81. In caso di iscrizione di valori, | |
|l'adeguamento comporta il pagamento di | |
|un'imposta sostitutiva dell'imposta sul | |
|reddito delle persone fisiche, | |
|dell'imposta sul reddito delle società e| |
|dell'imposta regionale sulle attività | |
|produttive, in misura pari al 18 per | |
|cento, da applicare al valore iscritto. | |
+-----------------------------------------+ |
|82. L'adeguamento deve essere richiesto | |
|nella dichiarazione dei redditi relativa | |
|al periodo d'imposta di cui al comma 78. | |
|Le imposte dovute sono versate in due | |
|rate di pari importo, di cui la prima con| |
|scadenza entro il termine previsto per il| |
|versamento a saldo delle imposte sui | |
|redditi relative al periodo d'imposta di | |
|cui al comma 78 e la seconda entro il | |
|termine di versamento della seconda o | |
|unica rata dell'acconto delle imposte sui| |
|redditi relativa al periodo d'imposta | |
|successivo. Al mancato pagamento nei | |
|termini consegue l'iscrizione a ruolo a | |
|titolo definitivo delle somme non pagate | |
|e dei relativi interessi nonché delle | |
|sanzioni conseguenti all'adeguamento | |
|effettuato. | |
+-----------------------------------------+ |
|83. L'adeguamento di cui al comma 78 non | |
|rileva a fini sanzionatori di alcun | |
|genere. I valori risultanti dalle | |
|variazioni indicate nei commi 80 e 81 | |
|sono riconosciuti ai fini civilistici e | |
|fiscali a decorrere dal periodo d'imposta| |
|indicato al comma 78 e, nel limite del | |
|valore iscritto o eliminato, non possono | |
|essere utilizzati ai fini | |
|dell'accertamento in riferimento a | |
|periodi d'imposta precedenti a quello | |
|indicato al comma 78. L'adeguamento non | |
|ha effetto sui processi verbali di | |
|constatazione consegnati e sugli | |
|accertamenti notificati fino alla data di| |
|entrata in vigore della presente legge. | |
+-----------------------------------------+ |
|84. Ai fini dell'accertamento, delle | |
|sanzioni e della riscossione delle | |
|imposte dovute, nonché del contenzioso, | |
|si applicano le disposizioni in materia | |
|di imposte sui redditi. L'imposta | |
|sostitutiva non è deducibile ai fini | |
|delle imposte sui redditi e relative | |
|addizionali nonché dell'imposta | |
|regionale sulle attività produttive. | |
+-----------------------------------------+ |
|85. Le eventuali maggiori entrate | |
|derivanti dall'attuazione dei commi da 78| |
|a 84 affluiscono ad apposito capitolo | |
|dell'entrata del bilancio dello Stato, | |
|per essere destinate, anche mediante | |
|riassegnazione, sulla base del | |
|monitoraggio periodico dei relativi | |
|versamenti, al Fondo per la riduzione | |
|della pressione fiscale, di cui | |
|all'articolo 1, comma 130, della legge 29| |
|dicembre 2022, n. 197. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|86. L'Agenzia delle entrate, con |Misure in materia di |
|riferimento alle unità immobiliari |variazione dello stato |
|oggetto degli interventi di cui |dei beni |
|all'articolo 119 del decreto-legge 19 | |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio | |
|2020, n. 77, verifica, sulla base di | |
|specifiche liste selettive elaborate con | |
|l'utilizzo delle moderne tecnologie di | |
|interoperabilità e analisi delle banche | |
|dati, se sia stata presentata, ove | |
|prevista, la dichiarazione di cui | |
|all'articolo 1, commi 1 e 2, del | |
|regolamento di cui al decreto del | |
|Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.| |
|701, anche ai fini degli eventuali | |
|effetti sulla rendita dell'immobile | |
|presente in atti nel catasto dei | |
|fabbricati. | |
+-----------------------------------------+ |
|87. Nei casi oggetto di verifica di cui | |
|al comma 86 per i quali non risulti | |
|presentata la dichiarazione, l'Agenzia | |
|delle entrate può inviare al | |
|contribuente apposita comunicazione ai | |
|sensi dell'articolo 1, commi da 634 a | |
|636, della legge 23 dicembre 2014, n. | |
|190. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|88. All'articolo 25 del decreto-legge 31 |Ritenuta bonifici. |
|maggio 2010, n. 78, convertito, con |Ritenuta sulle |
|modificazioni, dalla legge 30 luglio |provvigioni inerenti a |
|2010, n. 122, le parole: « del 8 per |rapporti di commissione, |
|cento» sono sostituite dalle seguenti: « |di agenzia, di |
|dell'11 per cento». La disposizione di |mediazione, di |
|cui al presente comma si applica a |rappresentanza di |
|decorrere dal 1° marzo 2024. |commercio e di |
+-----------------------------------------+procacciamento di affari |
|89. All'articolo 25-bis, quinto comma, | |
|del decreto del Presidente della | |
|Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le | |
|parole: « dagli agenti di assicurazione | |
|per le prestazioni rese direttamente alle| |
|imprese di assicurazione, dai mediatori | |
|di assicurazione per i loro rapporti con | |
|le imprese di assicurazione e con gli | |
|agenti generali delle imprese di | |
|assicurazioni pubbliche o loro | |
|controllate che rendono prestazioni | |
|direttamente alle imprese di | |
|assicurazione in regime di reciproca | |
|esclusiva;» sono soppresse. | |
+-----------------------------------------+ |
|90. Le disposizioni di cui al comma 89 si| |
|applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.| |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|91. All'articolo 19 del decreto-legge 6 |Modifiche all' IVIE e |
|dicembre 2011, n. 201, convertito, con |all' IVAFE |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre | |
|2011, n. 214, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
| a) al comma 15, primo periodo, le | |
|parole: « 0,76 per cento» sono sostituite| |
|dalle seguenti: « 1,06 per cento»; | |
| b) dopo il comma 20 è inserito il | |
|seguente: | |
| « 20-bis. L'imposta di cui al comma 18 | |
|è stabilita nella misura del 4 per | |
|mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, | |
|del valore dei prodotti finanziari | |
|detenuti in Stati o territori aventi un | |
|regime fiscale privilegiato individuati | |
|dal decreto del Ministro dell'economia e | |
|delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato | |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 | |
|maggio 1999». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|92. Al testo unico delle imposte sui |Modifiche al regime di |
|redditi, di cui al decreto del Presidente|tassazione degli atti |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. |costitutivi o traslativi |
|917, sono apportate le seguenti |dei diritti reali di |
|modificazioni: |godimento e delle regole |
| a) all'articolo 9, comma 5, dopo le |di determinazione della |
|parole: « Ai fini delle imposte sui |base imponibile relative |
|redditi» sono inserite le seguenti: «, |alla cessione di metalli |
|laddove non è previsto diversamente,»; |preziosi |
| b) all'articolo 67, comma 1, lettera | |
|h), dopo le parole: « i redditi derivanti| |
|dalla concessione in usufrutto» sono | |
|inserite le seguenti: «, dalla | |
|costituzione degli altri diritti reali di| |
|godimento»; | |
| c) all'articolo 68, comma 7, lettera | |
|d), le parole: « 25 per cento del» sono | |
|soppresse. | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|93. All'articolo 1 del decreto-legge 3 |Immatricolazione e |
|ottobre 2006, n. 262, convertito, con |voltura di autoveicoli, |
|modificazioni, dalla legge 24 novembre |motoveicoli e loro |
|2006, n. 286, dopo il comma 9-bis è |rimorchi, anche nuovi, |
|inserito il seguente: |oggetto di acquisto |
|« 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione |intracomunitario a titolo|
|o della successiva voltura di |oneroso |
|autoveicoli, motoveicoli e loro | |
|rimorchi, anche nuovi, introdotti nel | |
|territorio dello Stato come | |
|provenienti dal territorio degli Stati di| |
|cui all'articolo 71 del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre | |
|1972, n. 633, si applicano le | |
|disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. | |
|Con provvedimento del Direttore | |
|dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti| |
|le modalità e i termini di attuazione | |
|delle disposizioni del presente comma». | |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|94. All'articolo 37 del decreto-legge 4 |Modalità di utilizzo in |
|luglio 2006, n. 223, convertito, con |compensazione dei |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,|crediti; modalità di |
|n. 248, sono apportate le seguenti |compensazione dei crediti|
|modificazioni: |nei confronti di INPS e |
| a) al comma 49-bis, dopo le parole: « |INAIL |
|quadro RU della dichiarazione dei | |
|redditi» sono inserite le seguenti: « | |
|nonché dei crediti maturati a titolo di | |
|contributi e premi nei confronti, | |
|rispettivamente, dell'Istituto nazionale | |
|della previdenza sociale e dell'Istituto | |
|nazionale per l'assicurazione contro gli | |
|infortuni sul lavoro»; | |
| b) dopo il comma 49-quater è inserito | |
|il seguente: | |
| « 49-quinquies. In deroga | |
|all'articolo 8, comma 1, della legge 27 | |
|luglio 2000, n. 212, per i contribuenti | |
|che abbiano iscrizioni a ruolo per | |
|imposte erariali e relativi accessori o | |
|accertamenti esecutivi affidati agli | |
|agenti della riscossione per importi | |
|complessivamente superiori a euro | |
|100.000, per i quali i termini di | |
|pagamento siano scaduti e siano ancora | |
|dovuti pagamenti o non siano in essere | |
|provvedimenti di sospensione, è esclusa | |
|la facoltà di avvalersi della | |
|compensazione di cui all'articolo 17 del | |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. | |
|241. La previsione di cui al periodo | |
|precedente cessa di applicarsi a seguito | |
|della completa rimozione delle violazioni| |
|contestate. Si applicano le disposizioni | |
|dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini| |
|della verifica delle condizioni di cui al| |
|presente comma». | |
+-----------------------------------------+ |
|95. All'articolo 11, comma 2, del | |
|decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 23 giugno 2014, n. 89, sono | |
|apportate le seguenti modificazioni: | |
| a) la lettera a) è sostituita dalla | |
|seguente: | |
| « a) esclusivamente mediante i | |
|servizi telematici messi a disposizione | |
|dall'Agenzia delle entrate, nel caso in | |
|cui siano effettuate delle | |
|compensazioni»; | |
| b) la lettera b) è abrogata. | |
+-----------------------------------------+ |
|96. Le disposizioni di cui ai commi 94 e | |
|95 si applicano a decorrere dal 1° luglio| |
|2024. | |
+-----------------------------------------+ |
|97. All'articolo 17 del decreto | |
|legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono | |
|apportate le seguenti modificazioni: | |
| a) dopo il comma 1 sono inseriti i | |
|seguenti: | |
| « 1-bis. La compensazione dei crediti | |
|di qualsiasi importo maturati a titolo di| |
|contributi nei confronti dell'INPS può | |
|essere effettuata: a) dai datori di | |
|lavoro non agricoli a partire dal | |
|quindicesimo giorno successivo a quello | |
|di scadenza del termine mensile per la | |
|trasmissione in via telematica dei dati | |
|retributivi e delle informazioni | |
|necessarie per il calcolo dei contributi | |
|da cui il credito emerge o dal | |
|quindicesimo giorno successivo alla sua | |
|presentazione, se tardiva, ovvero dalla | |
|data di notifica delle note di rettifica | |
|passive; b) dai datori di lavoro che | |
|versano la contribuzione agricola | |
|unificata per la manodopera agricola a | |
|decorrere dalla data di scadenza del | |
|versamento relativo alla dichiarazione di| |
|manodopera agricola da cui il credito | |
|emerge; c) dai lavoratori autonomi | |
|iscritti alle gestioni speciali degli | |
|artigiani ed esercenti attività | |
|commerciali e dai liberi professionisti | |
|iscritti alla Gestione separata presso | |
|l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, | |
|della legge 8 agosto 1995, n. 335, a | |
|decorrere dal decimo giorno successivo a | |
|quello di presentazione della | |
|dichiarazione dei redditi da cui il | |
|credito emerge. Resta impregiudicata la | |
|verifica sulla correttezza sostanziale | |
|del credito compensato. Sono escluse | |
|dalle compensazioni le aziende | |
|committenti per i compensi assoggettati a| |
|contribuzione alla suddetta Gestione | |
|separata presso l'INPS. | |
| 1-ter. La compensazione dei crediti di | |
|qualsiasi importo per premi e | |
|accessori maturati nei confronti | |
|dell'INAIL può essere effettuata a | |
|condizione che il credito certo, liquido | |
|ed esigibile sia registrato negli archivi| |
|del predetto Istituto»; | |
| b) al comma 2-quater, le parole: « | |
|comma 15-bis » sono sostituite dalle | |
|seguenti: « commi 15-bis e 15-bis.1». | |
+-----------------------------------------+ |
|98. Con provvedimenti adottati d'intesa | |
|dal direttore dell'Agenzia delle entrate,| |
|dal direttore generale dell'INPS e dal | |
|direttore generale dell'Istituto | |
|nazionale per l'assicurazione contro gli | |
|infortuni sul lavoro (INAIL) sono | |
|definite la decorrenza dell'efficacia, | |
|anche progressiva, delle disposizioni di | |
|cui alla lettera a) del comma 94 e alla | |
|lettera a) del comma 97 e le relative | |
|modalità di attuazione. | |
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|99. All'articolo 35 del decreto del |Disposizione concernente |
|Presidente della Repubblica 26 ottobre |le dichiarazioni ai fini |
|1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 è |IVA di inizio, variazione|
|inserito il seguente: « 15-bis.3. I |e cessazione attività |
|medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2| |
|si producono anche in conseguenza della | |
|notifica da parte dell'ufficio di un | |
|provvedimento che accerta la sussistenza | |
|dei presupposti per la cessazione della | |
|partita IVA, in relazione al periodo di | |
|attività, ai sensi dei commi 15-bis e | |
|15-bis.1, nei confronti dei contribuenti | |
|che nei dodici mesi precedenti abbiano | |
|comunicato la cessazione dell'attività | |
|ai sensi del comma 3. Si applica in ogni | |
|caso la sanzione di cui all'articolo 11, | |
|comma 7-quater, del decreto legislativo | |
|18 dicembre 1997, n. 471». | |
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|100. Nella sezione III del capo II del |Cooperazione applicativa |
|titolo II del decreto del Presidente |e informatica per il |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. |potenziamento dell'azione|
|602, dopo l'articolo 75-bis è aggiunto |di recupero coattivo |
|il seguente: « Art. 75-ter. - | |
|(Cooperazione applicativa e informatica | |
|per l'accesso alle informazioni | |
|necessarie per il potenziamento | |
|dell'azione di recupero coattivo) - 1. In| |
|coerenza con le previsioni dell'articolo | |
|18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al | |
|fine di assicurare la massima efficienza | |
|dell'attività di riscossione, | |
|semplificando e velocizzando la medesima | |
|attività, nonché impedendo il pericolo | |
|di condotte elusive da parte del | |
|debitore, l'agente della riscossione può| |
|avvalersi, prima di avviare l'azione di | |
|recupero coattivo, di modalità | |
|telematiche di cooperazione applicativa e| |
|degli strumenti informatici, per | |
|l'acquisizione di tutte le informazioni | |
|necessarie al predetto fine, da chiunque | |
|detenute. | |
|2. Le soluzioni tecniche di cooperazione | |
|applicativa e di utilizzo degli strumenti| |
|informatici per l'accesso alle | |
|informazioni di cui al comma 1 sono | |
|definite con uno o più decreti del | |
|Ministero dell'economia e delle finanze, | |
|nel rispetto dello statuto dei diritti | |
|del contribuente di cui alla legge 27 | |
|luglio 2000, n. 212, sentito anche il | |
|Garante per la protezione dei dati | |
|personali, ai fini dell'adozione di | |
|idonee misure di garanzia a tutela dei | |
|diritti e delle libertà degli | |
|interessati, attraverso la previsione di | |
|apposite misure di sicurezza, anche di | |
|carattere organizzativo, in conformità | |
|con le disposizioni del regolamento (UE) | |
|2016/679 del Parlamento europeo e del | |
|Consiglio, del 27 aprile 2016, e del | |
|codice in materia di protezione dei dati | |
|personali, di cui al decreto legislativo | |
|30 giugno 2003, n. 196». | |
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