LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020). (21A00174)

art. 1 (commi 1-100)

Avvertenza:

Il

testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali


+----------------------------------------+--------------------------+
|1. I livelli massimi del saldo netto da |Risultati differenziali |
|finanziare, in termini di competenza e |del bilancio dello Stato |
|di cassa, e del ricorso al mercato | |
|finanziario, in termini di competenza, | |
|di cui all'articolo 21, comma 1-ter, | |
|lettera a), della legge 31 dicembre | |
|2009, n. 196, per gli anni 2021, 2022 e | |
|2023, sono indicati nell'allegato 1 | |
|annesso alla presente legge. I livelli | |
|del ricorso al mercato si intendono al | |
|netto delle operazioni effettuate al | |
|fine di rimborsare prima della scadenza | |
|o di ristrutturare passività | |
|preesistenti con ammortamento a carico | |
|dello Stato. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|2. Al fine di dare attuazione a |Istituzione Fondo delega |
|interventi in materia di riforma del |riforma fiscale e fedeltà|
|sistema fiscale, nello stato di |fiscale, assegno unico |
|previsione del Ministero dell'economia e| |
|delle finanze è istituito un Fondo con | |
|una dotazione di 8.000 milioni di euro | |
|per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di | |
|euro annui a decorrere dall'anno 2023, | |
|di cui una quota non inferiore a 5.000 | |
|milioni di euro e non superiore a 6.000 | |
|milioni di euro a decorrere dall'anno | |
|2022 è destinata all'assegno universale| |
|e servizi alla famiglia. I predetti | |
|interventi sono disposti con appositi | |
|provvedimenti normativi, a valere sulle | |
|risorse del Fondo di cui al primo | |
|periodo. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|3. Al Fondo di cui al comma 2 sono |Ulteriore modalità di |
|destinate altresì, a decorrere |alimentazione finanziaria |
|dall'anno 2022, fermo restando il |del Fondo delega riforma |
|rispetto degli obiettivi programmatici |fiscale e fedeltà |
|di finanza pubblica, risorse stimate |fiscale, assegno unico |
|come maggiori entrate permanenti | |
|derivanti dal miglioramento | |
|dell'adempimento spontaneo. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|4. In ciascun anno, ai fini della |Fondo delega riforma |
|determinazione delle risorse di cui al |fiscale e fedeltà |
|comma 3, si considerano le maggiori |fiscale, assegno unico: |
|entrate derivanti dal miglioramento |modalità applicative |
|dell'adempimento spontaneo che sono | |
|indicate, con riferimento al terzo anno | |
|precedente alla predisposizione della | |
|legge di bilancio, nell'aggiornamento | |
|della Relazione sull'economia non | |
|osservata e sull'evasione fiscale e | |
|contributiva, redatta ai sensi | |
|dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della | |
|legge 31 dicembre 2009, n. 196, | |
|introdotto dall'articolo 2 del decreto | |
|legislativo 24 settembre 2015, n. 160. | |
|Le maggiori entrate di cui al periodo | |
|precedente sono considerate permanenti | |
|se per i tre anni successivi a quello | |
|oggetto di quantificazione, la somma | |
|algebrica della stima della variazione | |
|delle entrate derivanti in ciascun anno | |
|dal miglioramento dell'adempimento | |
|spontaneo risulta non negativa. Qualora | |
|tale somma algebrica risulti negativa, | |
|l'ammontare delle maggiori entrate | |
|permanenti è dato dalla differenza, se | |
|positiva, tra l'ammontare delle maggiori| |
|entrate di cui al primo periodo e il | |
|valore negativo della somma algebrica | |
|della variazione delle entrate da | |
|miglioramento dell'adempimento spontaneo| |
|stimata con riferimento ai tre anni | |
|successivi. Se la differenza di cui al | |
|periodo precedente è negativa o pari a | |
|zero, l'ammontare delle maggiori entrate| |
|permanenti è pari a zero. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|5. Nel rispetto degli obiettivi |Fondo delega riforma |
|programmatici di finanza pubblica, la |fiscale e fedeltà |
|Nota di aggiornamento al documento di |fiscale, assegno unico: |
|economia e finanza indica la quota delle|DEF e NADEF |
|maggiori entrate permanenti rispetto | |
|alle previsioni tendenziali formulate | |
|per il Documento di economia e finanza | |
|derivanti dal miglioramento | |
|dell'adempimento spontaneo e determinate| |
|ai sensi del comma 4, da destinare al | |
|Fondo di cui al comma 2. Per le regioni | |
|a statuto speciale e per le province | |
|autonome di Trento e di Bolzano resta | |
|fermo quanto previsto dai rispettivi | |
|statuti speciali e dalle relative norme | |
|di attuazione, e le maggiori entrate | |
|permanenti rimangono acquisite ai | |
|rispettivi bilanci, nelle quote previste| |
|dai predetti statuti speciali. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|6. A decorrere dall'anno 2022, i commi |Abrogazione Fondo per la |
|da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge|riduzione della pressione |
|27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.|fiscale |
+----------------------------------------+--------------------------+
|7. Il Fondo assegno universale e servizi|Incremento del Fondo |
|alla famiglia e altre misure correlate, |assegno universale e |
|di cui al comma 339 dell'articolo 1 |servizi alla famiglia |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è| |
|incrementato di 3.012,1 milioni di euro | |
|per l'anno 2021. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 |Stabilizzazione detrazione|
|febbraio 2020, n. 3, convertito, con |lavoro dipendente |
|modificazioni, dalla legge 2 aprile | |
|2020, n. 21, sono apportate le seguenti | |
|modifiche: | |
| 1) al comma 1, dopo la parola | |
|"spetta" sono inserite le seguenti: ", | |
|per le prestazioni rese dal 1° luglio | |
|2020 al 31 dicembre 2020," | |
| 2) il comma 2 è sostituito dal | |
|seguente: "2. In vista di una revisione | |
|strutturale del sistema delle detrazioni| |
|fiscali, l'ulteriore detrazione di cui | |
|al comma 1 spetta, per le prestazioni | |
|rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti | |
|importi: | |
| a) 960 euro, aumentata del prodotto | |
|tra 240 euro e l'importo corrispondente | |
|al rapporto tra 35.000 euro, diminuito | |
|del reddito complessivo, e 7.000 euro, | |
|se l'ammontare del reddito complessivo | |
|è superiore a 28.000 euro ma non a | |
|35.000 euro | |
| b) 960 euro, se il reddito | |
|complessivo è superiore a 35.000 euro | |
|ma non a 40.000 euro; la detrazione | |
|spetta per la parte corrispondente al | |
|rapporto tra l'importo di 40.000 euro, | |
|diminuito del reddito complessivo, e | |
|l'importo di 5.000 euro." | |
| 3) al comma 3, le parole "di cui al | |
|comma 1", ovunque ricorrano, sono | |
|sostituite dalle seguenti: "di cui ai | |
|commi 1 e 2".». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma|Riduzione del Fondo per la|
|7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,|riduzione del carico |
|è ridotto di 1.150 milioni di euro |fiscale sui lavoratori |
|nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di |dipendenti |
|euro annui a decorrere dall'anno 2022. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|10. Per le nuove assunzioni a tempo |Sgravi contributivi per |
|indeterminato e per le trasformazioni |favorire l'occupazione |
|dei contratti a tempo determinato in |giovanile: periodo massimo|
|contratti a tempo indeterminato |di 36 mesi |
|effettuate nel biennio 2021-2022, al | |
|fine di promuovere l'occupazione | |
|giovanile stabile, l'esonero | |
|contributivo di cui all'articolo 1, | |
|commi da 100 a 105 e 107, della legge 27| |
|dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto | |
|nella misura del 100 per cento, per un | |
|periodo massimo di trentasei mesi, nel | |
|limite massimo di importo pari a 6.000 | |
|euro annui, con riferimento ai soggetti | |
|che alla data della prima assunzione | |
|incentivata ai sensi del presente | |
|articolo non abbiano compiuto il | |
|trentaseiesimo anno di età. Resta ferma| |
|l'aliquota di computo delle prestazioni | |
|pensionistiche. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|11. L'esonero contributivo di cui al |Sgravi contributivi per |
|comma 10, ferme restando le condizioni |favorire l'occupazione |
|ivi previste, è riconosciuto per un |giovanile: periodo massimo|
|periodo massimo di quarantotto mesi ai |di 48 mesi nelle regioni |
|datori di lavoro privati che effettuino |Abruzzo, Molise, Campania,|
|assunzioni in una sede o unità |Basilicata, Sicilia, |
|produttiva ubicata nelle seguenti |Puglia, Calabria e |
|regioni: Abruzzo, Molise, Campania, |Sardegna |
|Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e | |
|Sardegna. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|12. In deroga all'articolo 1, comma 104,|Sgravi contributivi per |
|della legge 27 dicembre 2017, n. 205, |favorire l'occupazione |
|fermi restando i principi generali di |giovanile: condizioni |
|fruizione degli incentivi di cui |(assenza di licenziamenti)|
|all'articolo 31 del decreto legislativo | |
|14 settembre 2015, n. 150, l'esonero | |
|contributivo di cui al comma 10 spetta | |
|ai datori di lavoro che non abbiano | |
|proceduto, nei sei mesi precedenti | |
|l'assunzione, né procedano, nei nove | |
|mesi successivi alla stessa, a | |
|licenziamenti individuali per | |
|giustificato motivo oggettivo ovvero a | |
|licenziamenti collettivi, ai sensi della| |
|legge 23 luglio 1991, n. 223, nei | |
|confronti di lavoratori inquadrati con | |
|la medesima qualifica nella stessa | |
|unità produttiva. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|13. Le disposizioni di cui ai commi da |Sgravi contributivi per |
|10 a 15 non si applicano alle |favorire l'occupazione |
|prosecuzioni di contratto e alle |giovanile: casi di |
|assunzioni di cui all'articolo 1, commi |esclusione |
|106 e 108, della legge 27 dicembre 2017,| |
|n. 205. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|14. Il beneficio previsto dai commi da |Sgravi contributivi per |
|10 a 15 è concesso ai sensi della |favorire l'occupazione |
|sezione 3.1 della comunicazione della |giovanile: preventiva |
|Commissione europea C(2020) 1863 final, |autorizzazione Commissione|
|del 19 marzo 2020, recante un «Quadro |europea |
|temporaneo per le misure di aiuto di | |
|Stato a sostegno dell'economia | |
|nell'attuale emergenza del COVID-19», e | |
|nei limiti e alle condizioni di cui alla| |
|medesima comunicazione. L'efficacia | |
|delle disposizioni del presente articolo| |
|è subordinata, ai sensi dell'articolo | |
|108, paragrafo 3, del Trattato sul | |
|funzionamento dell'Unione europea, | |
|all'autorizzazione della Commissione | |
|europea. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|15. Alla copertura degli oneri derivanti|Sgravi contributivi per |
|dai commi da 10 a 14 concorrono, per |favorire l'occupazione |
|200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e |giovanile: copertura |
|139,1 milioni di euro per l'anno 2022, |finanziaria |
|le risorse del Programma Next Generation| |
|EU. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|16. Per le assunzioni di donne |Sgravio contributivo per |
|lavoratrici effettuate nel biennio |l'assunzione di donne |
|2021-2022, in via sperimentale, | |
|l'esonero contributivo di cui | |
|all'articolo 4, commi da 9 a 11, della | |
|legge 28 giugno 2012, n. 92, è | |
|riconosciuto nella misura del 100 per | |
|cento nel limite massimo di importo pari| |
|a 6.000 euro annui. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|17. Le assunzioni di cui al comma 16 |Sgravio contributivo per |
|devono comportare un incremento |l'assunzione di donne: |
|occupazionale netto calcolato sulla base|condizione (incremento |
|della differenza tra il numero dei |occupazionale netto) |
|lavoratori occupati rilevato in ciascun | |
|mese e il numero dei lavoratori | |
|mediamente occupati nei dodici mesi | |
|precedenti. Per i dipendenti con | |
|contratto di lavoro a tempo parziale, il| |
|calcolo è ponderato in base al rapporto| |
|tra il numero delle ore pattuite e il | |
|numero delle ore che costituiscono | |
|l'orario normale di lavoro dei | |
|lavoratori a tempo pieno. L'incremento | |
|della base occupazionale è considerato | |
|al netto delle diminuzioni del numero | |
|degli occupati verificatesi in società | |
|controllate o collegate ai sensi | |
|dell'articolo 2359 del codice civile o | |
|facenti capo, anche per interposta | |
|persona, allo stesso soggetto. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|18. Il beneficio previsto dai commi da |Sgravio contributivo per |
|16 a 19 è concesso ai sensi della |l'assunzione di donne: |
|sezione 3.1 della comunicazione della |preventiva autorizzazione |
|Commissione europea C(2020) 1863 final, |Commissione europea |
|del 19 marzo 2020, recante un «Quadro | |
|temporaneo per le misure di aiuto di | |
|Stato a sostegno dell'economia | |
|nell'attuale emergenza del COVID-19» e | |
|nei limiti e alle condizioni di cui alla| |
|medesima comunicazione. L'efficacia | |
|delle disposizioni del presente articolo| |
|è subordinata, ai sensi dell'articolo | |
|108, paragrafo 3, del Trattato sul | |
|funzionamento dell'Unione europea, | |
|all'autorizzazione della Commissione | |
|europea. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|19. Alla copertura degli oneri derivanti|Sgravio contributivo per |
|dai commi da 16 a 18 si provvede, per |l'assunzione di donne: |
|37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e |copertura finanziaria |
|88,5 milioni di euro per l'anno 2022, | |
|con le risorse del Programma Next | |
|Generation EU. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|20. Al fine di ridurre gli effetti |Fondo per l'esonero dal |
|negativi causati dall'emergenza |pagamento dei contributi |
|epidemiologica da COVID-19 sul reddito |previdenziali dei |
|dei lavoratori autonomi e dei |lavoratori autonomi, dei |
|professionisti e di favorire la ripresa |liberi professionisti e |
|della loro attività, è istituito, |del personale sanitario o |
|nello stato di previsione del Ministero |sociosanitario già in |
|del lavoro e delle politiche sociali, il|quiescenza |
|Fondo per l'esonero dai contributi | |
|previdenziali dovuti dai lavoratori | |
|autonomi e dai professionisti, con una | |
|dotazione finanziaria iniziale di 1.000 | |
|milioni di euro per l'anno 2021, che | |
|costituisce il relativo limite di spesa,| |
|destinata a finanziare l'esonero | |
|parziale dal pagamento dei contributi | |
|previdenziali dovuti dai lavoratori | |
|autonomi e dai professionisti iscritti | |
|alle gestioni previdenziali | |
|dell'Istituto nazionale della previdenza| |
|sociale (INPS) e dai professionisti | |
|iscritti agli enti gestori di forme | |
|obbligatorie di previdenza e assistenza | |
|di cui al decreto legislativo 30 giugno | |
|1994, n. 509, e al decreto legislativo | |
|10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano | |
|percepito nel periodo d'imposta 2019 un | |
|reddito complessivo non superiore a | |
|50.000 euro e abbiano subito un calo del| |
|fatturato o dei corrispettivi nell'anno | |
|2020 non inferiore al 33 per cento | |
|rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono | |
|esclusi dall'esonero i premi dovuti | |
|all'Istituto nazionale per | |
|l'assicurazione contro gli infortuni sul| |
|lavoro (INAIL). | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|21. Con uno o più decreti del Ministro |Modalità attuative per |
|del lavoro e delle politiche sociali, di|impiego risorse del Fondo |
|concerto con il Ministro dell'economia e|per l'esonero dal |
|delle finanze, da adottare entro |pagamento dei contributi |
|sessanta giorni dalla data di entrata in|previdenziali dei |
|vigore della presente legge, sono |lavoratori autonomi, dei |
|definiti i criteri e le modalità per la|liberi professionisti e |
|concessione dell'esonero di cui al comma|del personale sanitario o |
|20 nonché la quota del limite di spesa |sociosanitario già in |
|di cui al comma 20 da destinare, in via |quiescenza |
|eccezionale, ai professionisti iscritti | |
|agli enti gestori di forme obbligatorie | |
|di previdenza e assistenza di cui al | |
|decreto legislativo 30 giugno 1994, n. | |
|509, e al decreto legislativo 10 | |
|febbraio 1996, n. 103, e i relativi | |
|criteri di ripartizione. A valere sulle | |
|risorse di cui al comma 20 sono altresì| |
|esonerati dal pagamento dei contributi | |
|previdenziali i medici, gli infermieri e| |
|gli altri professionisti e operatori di | |
|cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, | |
|già collocati in quiescenza e assunti | |
|per l'emergenza derivante dalla | |
|diffusione del COVID-19. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|22. Gli enti previdenziali di cui ai |Monitoraggio utilizzo |
|commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio|risorse del Fondo per |
|del rispetto dei limiti di spesa di cui |l'esonero dal pagamento |
|ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i|dei contributi |
|risultati di tale attività al Ministero|previdenziali dei |
|del lavoro e delle politiche sociali e |lavoratori autonomi, dei |
|al Ministero dell'economia e delle |liberi professionisti e |
|finanze. Qualora dal predetto |del personale sanitario o |
|monitoraggio emerga il verificarsi di |sociosanitario già in |
|scostamenti, anche in via prospettica, |quiescenza |
|rispetto al predetto limite di spesa, | |
|non sono adottati altri provvedimenti di| |
|concessione dell'esonero. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|23. Al fine di sostenere il rientro al |Conciliazione vita-lavoro:|
|lavoro delle lavoratrici madri e di |incremento del Fondo per |
|favorire la conciliazione dei tempi di |le politiche della |
|lavoro e dei tempi di cura della |famiglia per favorire il |
|famiglia, il Fondo di cui all'articolo |rientro al lavoro delle |
|19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio |madri lavoratrici dopo il |
|2006, n. 223, convertito, con |parto |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto | |
|2006, n. 248, per l'anno 2021, è | |
|incrementato di 50 milioni di euro, da | |
|destinare al sostegno e alla | |
|valorizzazione delle misure | |
|organizzative adottate dalle imprese per| |
|favorire il rientro al lavoro delle | |
|lavoratrici madri dopo il parto. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|24. Con decreto del Ministro per le pari|Modalità attuative per |
|opportunità e la famiglia, di concerto |impiego risorse del Fondo |
|con il Ministro dell'economia e delle |per le politiche della |
|finanze, previa intesa in sede di |famiglia |
|Conferenza unificata, ai sensi | |
|dell'articolo 8 del decreto legislativo | |
|28 agosto 1997, n. 281, sono definite le| |
|modalità di attribuzione delle risorse | |
|di cui al comma 23. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|25. All'articolo 4, comma 24, lettera |Estensione del congedo di |
|a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, |paternità obbligatorio e |
|dopo le parole: «nascita del figlio» |facoltativo ai casi di |
|sono aggiunte le seguenti: «, anche in |morte perinatale |
|caso di morte perinatale». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della |Interventi a sostegno ai |
|legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la |genitori per il lutto per |
|lettera i) è aggiunta la seguente: |la perdita di un figlio |
|«i-bis) interventi per il sostegno ai | |
|genitori nei casi di morte del figlio. | |
|Per le finalità di cui alla presente | |
|lettera, il Fondo di cui all'articolo | |
|19, comma 1, del decreto- legge 4 luglio| |
|2006, n. 223, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 4 agosto | |
|2006, n. 248, per l'anno 2021, è | |
|incrementato di 500.000 euro per l'anno | |
|2021, da destinare al finanziamento | |
|delle associazioni che svolgono | |
|attività di assistenza psicologica o | |
|psicosociologica a favore dei genitori | |
|che subiscono gravi disagi sociali e | |
|psicologici in conseguenza della morte | |
|del figlio». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|27. Al fine di garantire e implementare |Implementazione della |
|la presenza negli istituti penitenziari |presenza negli istituti |
|di professionalità psicologiche esperte|penitenziari di |
|per il trattamento intensificato |professionalità |
|cognitivo-comportamentale nei confronti |psicologiche |
|degli autori di reati contro le donne e | |
|per la prevenzione della recidiva, è | |
|autorizzata la spesa di 2 milioni di | |
|euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 | |
|e 2023. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|28. Per le finalità di cui all'articolo|Incremento del fondo per |
|105-bis del decreto-legge 19 maggio |le politiche relative ai |
|2020, n. 34, convertito, con |diritti e alle pari |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio |opportunità a favore |
|2020, n. 77, il Fondo di cui |delle donne in condizione |
|all'articolo 19, comma 3, del |di maggiore |
|decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, |vulnerabilità, nonché |
|convertito, con modificazioni, dalla |per le donne vittime di |
|legge 4 agosto 2006, n. 248, è |violenza in condizione di |
|incrementato di 2 milioni di euro per |povertà |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|29. Per le assunzioni effettuate a |Giornalisti lavoratori |
|decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine |dipendenti e INPGI: sgravi|
|di garantire ai lavoratori assicurati a |o esoneri contributivi |
|fini previdenziali presso l'Istituto | |
|nazionale di previdenza dei giornalisti | |
|italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) | |
|piena ed effettiva parità di | |
|trattamento rispetto agli altri | |
|lavoratori dipendenti, le disposizioni | |
|legislative statali recanti incentivi | |
|alla salvaguardia o all'incremento | |
|dell'occupazione riconosciuti in favore | |
|dei datori di lavoro per la generalità | |
|dei settori economici sotto forma di | |
|sgravi o esoneri contributivi si | |
|applicano, salvo diversa previsione di | |
|legge, ai dipendenti iscritti alla | |
|gestione sostitutiva dell'INPGI con | |
|riferimento alla contribuzione per essi | |
|dovuta. Il relativo onere è posto a | |
|carico del bilancio dello Stato, a | |
|titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia| |
|al Ministero del lavoro e delle | |
|politiche sociali, a cadenza semestrale,| |
|un apposito rendiconto ai fini del | |
|rimborso dei relativi oneri. Ai fini | |
|degli adempimenti previsti dal Registro | |
|nazionale sugli aiuti di Stato, l'INPGI | |
|assume la funzione di amministrazione | |
|concedente e come tale provvede al | |
|monitoraggio, per quanto di competenza, | |
|in coerenza con quanto previsto dalla | |
|comunicazione della Commissione europea | |
|C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo | |
|per le misure di aiuto di Stato a | |
|sostegno dell'economia nell'attuale | |
|emergenza del COVID-19», pubblicata | |
|nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione | |
|europea C 091I del 20 marzo 2020. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|30. Al fine di fronteggiare i maggiori |Copertura finanziaria per |
|oneri di assistenza derivanti dalla |gli oneri relativi ai |
|crisi economica e occupazionale |trattamenti di |
|conseguente alla diffusione |integrazione salariale, |
|dell'epidemia di COVID-19 e di favorire |solidarietà e |
|il riequilibrio della gestione |disoccupazione erogati |
|previdenziale sostitutiva dell' INPGI, |dall'INPGI |
|fino al 31 dicembre 2021 è posto a | |
|carico del bilancio dello Stato, a | |
|titolo di fiscalizzazione, l'onere, | |
|comprensivo delle quote di contribuzione| |
|figurativa accreditate, sostenuto | |
|dall'INPGI per i trattamenti di cassa | |
|integrazione, solidarietà e | |
|disoccupazione erogati in favore degli | |
|iscritti nei limiti e con le modalità | |
|previsti dalla legge ovvero dai | |
|regolamenti dell'Istituto vigenti alla | |
|data di entrata in vigore della presente| |
|legge. L'INPGI invia al Ministero del | |
|lavoro e delle politiche sociali, con | |
|cadenza semestrale, un rendiconto sulla | |
|base del quale è disposto il rimborso | |
|dei relativi oneri, al netto del gettito| |
|contributivo derivante dalle | |
|corrispondenti aliquote contributive | |
|versato all'INPGI dai soggetti | |
|obbligati, che resta acquisito dal | |
|predetto Istituto a titolo di | |
|compensazione. Qualora l'ammontare del | |
|predetto gettito risulti superiore | |
|all'onere sostenuto dall'INPGI, la | |
|differenza resta acquisita presso il | |
|medesimo Istituto a titolo di acconto in| |
|compensazione a valere sul semestre | |
|successivo, fermo restando l'obbligo di | |
|conguaglio a saldo finale, a credito o a| |
|debito, alla data del 31 dicembre 2021. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|31. Al fine di consentire la piena ed |Riequilibro finanziario |
|effettiva attuazione delle misure di |dell'INPGI e sospensione |
|riforma volte al riequilibrio della |termini per eventuale |
|gestione previdenziale sostitutiva dell'|commissariamento |
|INPGI, il termine di cui all'articolo | |
|16-quinquies, comma 2, secondo periodo, | |
|del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,| |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 28 giugno 2019, n. 58, è | |
|prorogato al 30 giugno 2021. Fino alla | |
|stessa data è sospesa, con riferimento | |
|alla sola gestione sostitutiva | |
|dell'INPGI, l'efficacia delle | |
|disposizioni del comma 4 dell'articolo 2| |
|del decreto legislativo 30 giugno 1994, | |
|n. 504. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|32. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia |Adozione da parte di INPGI|
|degli interventi di cui al comma 29, |di ulteriori misure |
|nell'ambito dell'autonomia |necessarie per il |
|organizzativa, gestionale e contabile |riequilibrio della |
|prevista dal decreto legislativo 30 |gestione sostitutiva |
|giugno 1994, n. 509, adotta le ulteriori| |
|misure necessarie per il riequilibrio | |
|della gestione sostitutiva | |
|dell'assicurazione generale obbligatoria| |
|da sottoporre alla vigilanza statale ai | |
|sensi del medesimo decreto legislativo. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|33. All'articolo 1, comma 503, della |Esonero contributivo |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, le |giovani coltivatori |
|parole: «e il 31 dicembre 2020» sono |diretti |
|sostituite dalle seguenti: «e il 31 |e imprenditori agricoli |
|dicembre 2021». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|34. Al fine di garantire la |Sgravi contributivi nel |
|sostenibilità della riforma del lavoro |settore dello sport |
|sportivo, è istituito nello stato di |dilettantistico |
|previsione del Ministero dell'economia e| |
|delle finanze un apposito fondo, con | |
|dotazione di 50 milioni di euro per | |
|l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per | |
|l'anno 2022, per finanziare nei predetti| |
|limiti l'esonero, anche parziale, dal | |
|versamento dei contribuiti previdenziali| |
|a carico delle federazioni sportive | |
|nazionali, discipline sportive | |
|associate, enti di promozione sportiva, | |
|associazioni e società sportive | |
|dilettantistiche, con esclusione dei | |
|premi e dei contributi dovuti | |
|all'Istituto nazionale per | |
|l'assicurazione contro gli infortuni sul| |
|lavoro (INAIL), relativamente ai | |
|rapporti di lavoro sportivo instaurati | |
|con atleti, allenatori, istruttori, | |
|direttori tecnici, direttori sportivi, | |
|preparatori atletici e direttori di | |
|gara. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|35. L'esonero di cui al comma 34 è |Cumulabilità degli sgravi|
|cumulabile con altri esoneri o riduzioni|contributi per il settore |
|delle aliquote di finanziamento previsti|dello sport |
|dalla normativa vigente, nei limiti |dilettantistico |
|della contribuzione previdenziale | |
|dovuta. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|36. Per le federazioni sportive |Sospensione dei versamenti|
|nazionali, gli enti di promozione |per le federazioni |
|sportiva e le associazioni e società |sportive nazionali, gli |
|sportive professionistiche e |enti di promozione |
|dilettantistiche che hanno il domicilio |sportiva e le associazioni|
|fiscale, la sede legale o la sede |e società sportive |
|operativa nel territorio dello Stato e |professionistiche e |
|operano nell'ambito di competizioni |dilettantistiche dal 1° |
|sportive in corso di svolgimento ai |gennaio 2021 al 28 |
|sensi del decreto del Presidente del |febbraio 2021 |
|Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, | |
|sono sospesi: | |
|a) i termini relativi ai versamenti | |
|delle ritenute alla fonte, di cui agli | |
|articoli 23 e 24 del decreto del | |
|Presidente della Repubblica 29 settembre| |
|1973, n. 600, che i predetti soggetti | |
|operano in qualità di sostituti | |
|d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 | |
|febbraio 2021 | |
|b) i termini relativi agli adempimenti e| |
|ai versamenti dei contributi | |
|previdenziali e assistenziali e dei | |
|premi per l'assicurazione obbligatoria, | |
|dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 | |
|c) i termini dei versamenti relativi | |
|all'imposta sul valore aggiunto in | |
|scadenza nei mesi di gennaio e febbraio | |
|2021 | |
|d) i termini relativi ai versamenti | |
|delle imposte sui redditi in scadenza | |
|dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.| |
+----------------------------------------+--------------------------+
|37. I versamenti sospesi ai sensi del |Ripresa dei versamenti |
|comma 36 sono effettuati, senza |sospesi per le federazioni|
|applicazione di sanzioni e interessi, in|sportive nazionali, gli |
|un'unica soluzione entro il 30 maggio |enti di promozione |
|2021 o mediante rateizzazione fino a un |sportiva e le associazioni|
|massimo di ventiquattro rate mensili di |e società sportive |
|pari importo, con il versamento della |professionistiche e |
|prima rata entro il 30 maggio 2021. I |dilettantistiche anche |
|versamenti relativi ai mesi di dicembre |mediante rateizzazione |
|degli anni 2021 e 2022 devono essere | |
|effettuati entro il giorno 16 di detti | |
|mesi. Non si fa luogo al rimborso di | |
|quanto già versato. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|38. All'articolo 1, comma 44, della |Esenzione IRPEF redditi |
|legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono |dominicali e agrari |
|apportate le seguenti modificazioni: | |
|a) al primo periodo, le parole: «2019 e | |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«2019, 2020 e 2021» | |
|b) il secondo periodo è soppresso. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|39. All'articolo 1, comma 506, della |Proroga della possibilità|
|legge 27 dicembre 2017, n. 205, le |di innalzare le |
|parole: «e 2020», ovunque ricorrono, |percentuali di |
|sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 |compensazione applicabili |
|e 2021». |agli animali vivi delle |
| |specie bovina e suina |
+----------------------------------------+--------------------------+
|40. La nozione di preparazioni |Riduzione IVA preparazioni|
|alimentari di cui al numero 80) della |alimentari |
|tabella A, parte III, allegata al | |
|decreto del Presidente della Repubblica | |
|26 ottobre 1972, n. 633, deve essere | |
|interpretata nel senso che in essa | |
|rientrano anche le cessioni di piatti | |
|pronti e di pasti che siano stati cotti,| |
|arrostiti, fritti o altrimenti preparati| |
|in vista del loro consumo immediato, | |
|della loro consegna a domicilio o | |
|dell'asporto. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|41. Per l'anno 2021, al fine di |Imposta di registro minima|
|facilitare il processo di ricomposizione|per i terreni agricoli |
|fondiaria, anche nella prospettiva di | |
|una maggiore efficienza produttiva | |
|nazionale, agli atti di trasferimento a | |
|titolo oneroso di terreni e relative | |
|pertinenze, di valore economico | |
|inferiore o uguale a 5.000 euro, | |
|qualificati agricoli in base a strumenti| |
|urbanistici vigenti, posti in essere a | |
|favore di coltivatori diretti e | |
|imprenditori agricoli professionali, | |
|iscritti nella relativa gestione | |
|previdenziale e assistenziale, non si | |
|applica l'imposta di registro fissa, di | |
|cui all'articolo 2, comma 4-bis, del | |
|decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 26 febbraio 2010, n. 25. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|42. All'articolo 6, comma 2, del |Regime fiscale di ristorni|
|decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, |attribuiti ai soci di |
|convertito, con modificazioni, dalla |società cooperative: |
|legge 15 giugno 2002, n. 112, sono |facoltà di ridurre dal 26|
|aggiunti, in fine, i seguenti periodi: |per cento al 12,50 per |
|«Per le somme attribuite ad aumento del |cento la ritenuta |
|capitale sociale nei confronti di soci |applicabile sulle somme |
|persone fisiche, la cooperativa ha |attribuite ad aumento del |
|facoltà di applicare, previa |capitale sociale |
|deliberazione dell'assemblea, la | |
|ritenuta del 12,50 per cento a titolo | |
|d'imposta all'atto della loro | |
|attribuzione a capitale sociale. Tra i | |
|soci persone fisiche non sono compresi | |
|gli imprenditori di cui all'articolo 65,| |
|comma 1, del testo unico delle imposte | |
|sui redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre | |
|1986, n. 917, né i detentori di | |
|partecipazione qualificata ai sensi | |
|dell'articolo 67, comma 1, lettera c), | |
|del medesimo testo unico. La facoltà di| |
|cui al quarto periodo è esercitata con | |
|il versamento della ritenuta di cui al | |
|medesimo periodo, da effettuare entro il| |
|giorno 16 del mese successivo a quello | |
|di scadenza del trimestre solare in cui | |
|è stata adottata la deliberazione | |
|dell'assemblea». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|43. La ritenuta del 12,50 per cento |Regime fiscale di ristorni|
|prevista dal quarto periodo del comma 2 |attribuiti ai soci di |
|dell'articolo 6 del decreto-legge 15 |società cooperative: |
|aprile 2002, n. 63, convertito, con |retroattività |
|modificazioni, dalla legge 15 giugno |dell'applicazione della |
|2002, n. 112, introdotto dal comma 42, |ritenuta del 12,50 per |
|può essere applicata con le medesime |cento |
|modalità e termini alle somme | |
|attribuite ad aumento del capitale | |
|sociale deliberate anteriormente alla | |
|data di entrata in vigore della presente| |
|legge, in luogo della tassazione | |
|prevista dalla previgente normativa. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|44. Gli utili percepiti dagli enti non |Riduzione della tassazione|
|commerciali di cui lettera c) del comma |dei dividendi per gli enti|
|1 dell'articolo 73 del testo unico delle|non commerciali |
|imposte sui redditi, di cui al decreto | |
|del Presidente della Repubblica 22 | |
|dicembre 1986, n. 917, o da una stabile | |
|organizzazione nel territorio dello | |
|Stato di enti non commerciali, di cui | |
|alla lettera d) del comma 1 del medesimo| |
|articolo 73, che esercitano, senza scopo| |
|di lucro, in via esclusiva o principale,| |
|una o più attività di interesse | |
|generale per il perseguimento di | |
|finalità civiche, solidaristiche e di | |
|utilità sociale nei settori indicati al| |
|comma 45, non concorrono alla formazione| |
|del reddito imponibile nella misura del | |
|50 per cento a decorrere dall'esercizio | |
|in corso al 1° gennaio 2021. Sono | |
|esclusi gli utili provenienti da | |
|partecipazioni in imprese o enti | |
|residenti o localizzati in Stati o | |
|territori a regime fiscale privilegiato | |
|di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del| |
|citato testo unico delle imposte sui | |
|redditi, di cui al decreto del | |
|Presidente della Repubblica n. 917 del | |
|1986. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|45. I settori nell'ambito dei quali |Settori in cui si deve |
|devono essere svolte le attività di |svolgere l'attività per |
|interesse generale di cui al comma 44 |beneficiare della |
|sono i seguenti: |riduzione della tassazione|
|a) famiglia e valori connessi; crescita |dei dividendi per gli enti|
|e formazione giovanile; educazione, |non commerciali |
|istruzione e formazione, compreso | |
|l'acquisto di prodotti editoriali per la| |
|scuola; volontariato, filantropia e | |
|beneficenza; religione e sviluppo | |
|spirituale; assistenza agli anziani; | |
|diritti civili | |
|b) prevenzione della criminalità e | |
|sicurezza pubblica; sicurezza alimentare| |
|e agricoltura di qualità; sviluppo | |
|locale ed edilizia popolare locale; | |
|protezione dei consumatori; protezione | |
|civile; salute pubblica, medicina | |
|preventiva e riabilitativa; attività | |
|sportiva; prevenzione e recupero delle | |
|tossicodipendenze; patologia e disturbi | |
|psichici e mentali | |
|c) ricerca scientifica e tecnologica; | |
|protezione e qualità dell'ambiente | |
|d) arte, attività e beni culturali. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|46. I soggetti di cui al comma 44 |Riduzione della tassazione|
|destinano l'imposta sul reddito delle |dei dividendi per gli enti|
|società non dovuta in applicazione |non commerciali: |
|della disposizione di cui al medesimo |destinazione dell'imposta |
|comma 44 al finanziamento delle |non dovuta |
|attività di interesse generale ivi | |
|indicate, accantonando l'importo non | |
|ancora erogato in una riserva | |
|indivisibile e non distribuibile per | |
|tutta la durata dell'ente. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|47. Le fondazioni di cui al decreto |Riduzione della tassazione|
|legislativo 17 maggio 1999, n. 153, |dei dividendi per gli enti|
|destinano l'imposta sul reddito non |non commerciali: |
|dovuta in applicazione della |fondazioni bancarie |
|disposizione di cui al comma 44 al | |
|finanziamento delle attività di | |
|interesse generale ivi indicate, | |
|accantonandola, fino all'erogazione, in | |
|un apposito fondo destinato | |
|all'attività istituzionale. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|48. A partire dall'anno 2021 per una |IMU e TARI ridotta per |
|sola unità immobiliare a uso abitativo,|soggetti non residenti in |
|non locata o data in comodato d'uso, |Italia titolari di |
|posseduta in Italia a titolo di |pensione |
|proprietà o usufrutto da soggetti non | |
|residenti nel territorio dello Stato che| |
|siano titolari di pensione maturata in | |
|regime di convenzione internazionale con| |
|l'Italia, residenti in uno Stato di | |
|assicurazione diverso dall'Italia, | |
|l'imposta municipale propria di cui | |
|all'articolo 1, commi da 739 a 783, | |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è| |
|applicata nella misura della metà e la | |
|tassa sui rifiuti avente natura di | |
|tributo o la tariffa sui rifiuti avente | |
|natura di corrispettivo, di cui, | |
|rispettivamente, al comma 639 e al comma| |
|668 dell'articolo 1 della legge 27 | |
|dicembre 2013, n. 147, è dovuta in | |
|misura ridotta di due terzi. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|49. Per il ristoro ai comuni delle |Copertura finanziaria per |
|minori entrate derivanti dal comma 48 è|riduzione IMU e TARI per |
|istituito, nello stato di previsione del|soggetti non residenti in |
|Ministero dell'interno, un fondo con una|Italia titolari di |
|dotazione su base annua di 12 milioni di|pensione |
|euro. Alla ripartizione del fondo si | |
|provvede con decreto del Ministro | |
|dell'interno, di concerto con il | |
|Ministro dell'economia e delle finanze, | |
|sentita la Conferenza Stato-città ed | |
|autonomie locali, da adottare entro | |
|sessanta giorni dalla data di entrata in| |
|vigore della presente legge. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|50. All'articolo 5 del decreto-legge 30 |Incentivi fiscali per il |
|aprile 2019, n. 34, convertito, con |rientro in Italia dei |
|modificazioni, dalla legge 28 giugno |lavoratori altamente |
|2019, n. 58, dopo il comma 2 sono |qualificati |
|inseriti i seguenti: | |
|«2-bis. I soggetti, diversi da quelli | |
|indicati nel comma 2, che siano stati | |
|iscritti all'Anagrafe degli italiani | |
|residenti all'estero o che siano | |
|cittadini di Stati membri dell'Unione | |
|europea, che hanno già trasferito la | |
|residenza prima dell'anno 2020 e che | |
|alla data del 31 dicembre 2019 risultano| |
|beneficiari del regime previsto | |
|dall'articolo 16 del decreto legislativo| |
|14 settembre 2015, n. 147, possono | |
|optare per l'applicazione delle | |
|disposizioni di cui al comma 1, lettera | |
|c), del presente articolo, previo | |
|versamento di: | |
|a) un importo pari al 10 per cento dei | |
|redditi di lavoro dipendente e di lavoro| |
|autonomo prodotti in Italia oggetto | |
|dell'agevolazione di cui all'articolo 16| |
|del decreto legislativo 14 settembre | |
|2015, n. 147, relativi al periodo | |
|d'imposta precedente a quello di | |
|esercizio dell'opzione, se il soggetto | |
|al momento dell'esercizio dell'opzione | |
|ha almeno un figlio minorenne, anche in | |
|affido preadottivo, o è diventato | |
|proprietario di almeno un'unità | |
|immobiliare di tipo residenziale in | |
|Italia, successivamente al trasferimento| |
|in Italia o nei dodici mesi precedenti | |
|al trasferimento, ovvero ne diviene | |
|proprietario entro diciotto mesi dalla | |
|data di esercizio dell'opzione di cui al| |
|presente comma, pena la restituzione del| |
|beneficio addizionale fruito senza | |
|l'applicazione di sanzioni. L'unità | |
|immobiliare può essere acquistata | |
|direttamente dal lavoratore oppure dal | |
|coniuge, dal convivente o dai figli, | |
|anche in comproprietà | |

|b) un importo pari al 5 per cento dei | | |redditi di lavoro dipendente e di lavoro| | |autonomo prodotti in Italia oggetto | | |dell'agevolazione di cui all'articolo 16| | |del decreto legislativo 14 settembre | | |2015, n. 147, relativi al periodo | | |d'imposta precedente a quello di | | |esercizio dell'opzione, se il soggetto | | |al momento dell'esercizio dell'opzione | | |ha almeno tre figli minorenni, anche in | | |affido preadottivo, e diventa o è | | |diventato proprietario di almeno | | |un'unità immobiliare di tipo | | |residenziale in Italia, successivamente | | |al trasferimento in Italia o nei dodici | | |mesi precedenti al trasferimento, ovvero| | |ne diviene proprietario entro diciotto | | |mesi dalla data di esercizio | | |dell'opzione di cui al presente comma, | | |pena la restituzione del beneficio | | |addizionale fruito senza l'applicazione | | |di sanzioni. L'unità immobiliare può | | |essere acquistata direttamente dal | | |lavoratore oppure dal coniuge, dal | | |convivente o dai figli, anche in | | |comproprietà. | | |2-ter. Le modalità di esercizio | | |dell'opzione di cui al comma 2-bis sono | | |definite con provvedimento dell'Agenzia | | |delle entrate, da emanare entro sessanta| | |giorni dalla data di entrata in vigore | | |della presente disposizione. | | |2-quater. Le disposizioni dei commi | | |2-bis e 2-ter non si applicano ai | | |rapporti di cui alla legge 23 marzo | | |1981, n. 91». | |+----------------------------------------+--------------------------+
|51. Alla copertura degli oneri relativi |Cofinanziamento nazionale |
|alla quota di cofinanziamento nazionale |fondi EU periodo 2021-2027|
|pubblica relativa agli interventi | |
|cofinanziati dall'Unione europea per il | |
|periodo di programmazione 2021-2027, a | |
|valere sulle risorse dei fondi | |
|strutturali, del Fondo per una | |
|transizione giusta (JTF), del Fondo | |
|europeo agricolo per lo sviluppo rurale | |
|(FEASR) e del Fondo europeo per gli | |
|affari marittimi e per la pesca (FEAMP),| |
|concorre il Fondo di rotazione di cui | |
|all'articolo 5 della legge 16 aprile | |
|1987, n. 183. A seguito | |
|dell'approvazione del Quadro finanziario| |
|pluriennale per il periodo di | |
|programmazione 2021-2027 e dei relativi | |
|regolamenti, il Comitato | |
|interministeriale per la programmazione | |
|economica (CIPE), con apposita | |
|deliberazione, definisce i tassi di | |
|cofinanziamento nazionale massimi | |
|applicabili e l'onere a carico del Fondo| |
|di rotazione di cui all'articolo 5 della| |
|legge 16 aprile 1987, n. 183, per i | |
|programmi cofinanziati dall'Unione | |
|europea per il periodo di programmazione| |
|2021-2027. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|52. Per gli interventi di cui al comma |Copertura fondo di |
|51, attribuiti alla titolarità delle |rotazione per l'attuazione|
|regioni e delle province autonome di |delle politiche |
|Trento e di Bolzano, il Fondo di |comunitarie per il |
|rotazione di cui all'articolo 5 della |cofinanziamento nazionale |
|legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre |pubblico relativo agli |
|nella misura massima del 70 per cento |interventi a titolarità |
|degli importi relativi alla quota di |delle Regioni e delle |
|cofinanziamento nazionale pubblica |Province Autonome di |
|previsti nei piani finanziari dei |Trento e di Bolzano |
|singoli programmi. La restante quota del| |
|30 per cento fa carico ai bilanci delle | |
|regioni e delle predette province | |
|autonome, nonché degli eventuali altri | |
|organismi pubblici partecipanti a tali | |
|programmi. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|53. Per gli interventi di cui al comma |Copertura fondo di |
|51 attribuiti alla titolarità delle |rotazione per l'attuazione|
|amministrazioni centrali dello Stato, |delle politiche |
|alla copertura degli oneri relativi alla|comunitarie per gli |
|quota di cofinanziamento nazionale |interventi a titolarità |
|pubblica si provvede integralmente con |delle Amministrazioni |
|le disponibilità del Fondo di rotazione|centrali dello Stato |
|di cui all'articolo 5 della legge 16 | |
|aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi | |
|alla quota di cofinanziamento nazionale | |
|pubblica dei programmi dell'obiettivo di| |
|cooperazione territoriale europea di cui| |
|la Repubblica italiana è partner | |
|ufficiale, dei programmi dello Strumento| |
|di vicinato, sviluppo e cooperazione | |
|internazionale e dei programmi di | |
|assistenza alla pre-adesione con | |
|autorità di gestione italiana sono a | |
|carico del Fondo di rotazione di cui | |
|all'articolo 5 della citata legge n. 183| |
|del 1987. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|54. Il Fondo di rotazione di cui |Fondo di rotazione per |
|all'articolo 5 della legge 16 aprile |l'attuazione delle |
|1987, n. 183, concorre, nei limiti delle|politiche comunitarie per |
|proprie disponibilità, al finanziamento|gli interventi |
|degli oneri relativi all'attuazione di |complementari |
|eventuali interventi complementari | |
|rispetto ai programmi cofinanziati dai | |
|fondi strutturali dell'Unione europea | |
|per il periodo di programmazione | |
|2021-2027. Al fine di massimizzare le | |
|risorse destinabili agli interventi | |
|complementari di cui al presente comma, | |
|le regioni e le province autonome di | |
|Trento e di Bolzano possono concorrere | |
|al finanziamento degli stessi con | |
|risorse a carico dei propri bilanci. | |
|L'erogazione delle risorse, a fronte di | |
|spese rendicontate, ha luogo previo | |
|inserimento, da parte | |
|dell'amministrazione titolare, dei dati | |
|di attuazione nel sistema informatico di| |
|cui al comma 56. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|55. Il monitoraggio degli interventi |Monitoraggio degli |
|cofinanziati dall'Unione europea per il |interventi cofinanziati |
|periodo di programmazione 2021-2027, a |dall'Unione europea per il|
|valere sui fondi strutturali, sul JTF, |periodo di programmazione |
|sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri |2021-2027 |
|strumenti finanziari previsti, ivi | |
|compresi quelli attinenti alla | |
|cooperazione territoriale europea, del | |
|Fondo per lo sviluppo e la coesione | |
|nell'ambito della programmazione | |
|2021-2027, nonché degli interventi | |
|complementari finanziati dal Fondo di | |
|rotazione di cui all'articolo 5 della | |
|legge 16 aprile 1987, n. 183, è | |
|assicurato dal Ministero dell'economia e| |
|delle finanze - Dipartimento della | |
|Ragioneria generale dello Stato. A tal | |
|fine, le amministrazioni centrali, le | |
|regioni e le province autonome di Trento| |
|e di Bolzano assicurano, per gli | |
|interventi di rispettiva competenza, la | |
|rilevazione dei dati di attuazione | |
|finanziaria, fisica e procedurale a | |
|livello di singolo progetto nonché | |
|delle procedure di attivazione degli | |
|interventi, secondo le specifiche | |
|tecniche definite d'intesa tra il | |
|Dipartimento della Ragioneria generale | |
|dello Stato del Ministero dell'economia | |
|e delle finanze e le amministrazioni | |
|centrali dello Stato responsabili del | |
|coordinamento per i singoli fondi. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|56. Per le finalità di cui ai commi da |Sistema informatico per il|
|51 a 57 e al fine di garantire |supporto nelle fasi di |
|l'efficace e corretta attuazione delle |gestione, monitoraggio, |
|politiche di coesione per il ciclo di |rendicontazione e |
|programmazione 2021-2027, nonché la |controllo dei programmi e |
|standardizzazione delle relative |degli interventi |
|procedure attuative previste dai sistemi|cofinanziati |
|di gestione e controllo, il Ministero | |
|dell'economia e delle finanze - | |
|Dipartimento della Ragioneria generale | |
|dello Stato sviluppa e rende disponibile| |
|per le amministrazioni responsabili un | |
|apposito sistema informatico per il | |
|supporto nelle fasi di gestione, | |
|monitoraggio, rendicontazione e | |
|controllo dei programmi e degli | |
|interventi cofinanziati. | |
+----------------------------------------+ |
|57. All'articolo 242, comma 7, del | |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, è | |
|aggiunto, in fine, il seguente periodo: | |
|«Il Ministero dell'economia e delle | |
|finanze - Dipartimento della Ragioneria | |
|generale dello Stato integra il | |
|Programma complementare di azione e | |
|coesione per la governance dei sistemi | |
|di gestione e controllo 2014-2020, di | |
|cui alla deliberazione del CIPE n. 114 | |
|del 23 dicembre 2015, pubblicata nella | |
|Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo | |
|2016, con interventi di rafforzamento | |
|della capacità amministrativa e tecnica| |
|per assicurare la conclusione della | |
|programmazione 2014-2020 e l'efficace | |
|avvio del nuovo ciclo di programmazione | |
|dell'Unione europea 2021-2027, mediante | |
|l'utilizzo delle risorse a tal fine | |
|stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, | |
|n. 160». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|58. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. |Proroga detrazioni per le |
|63, convertito, con modificazioni, dalla|spese di riqualificazione |
|legge 3 agosto 2013, n. 90, sono |energetica, di |
|apportate le seguenti modificazioni: |ristrutturazione edilizia |
|a) all'articolo 14: |e per l'acquisto di mobili|
|1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), |ed elettrodomestici |
|le parole: «31 dicembre 2020» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «31 dicembre | |
|2021» | |
|2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno| |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«nell'anno 2021» | |
|b) all'articolo 16: | |
|1) al comma 1, le parole: «31 dicembre | |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«31 dicembre 2021» | |
|2) al comma 2, le parole: «1° gennaio | |
|2019» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«1° gennaio 2020», le parole: «anno | |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«anno 2021», le parole: «10.000 euro» | |
|sono sostituite dalle seguenti: «16.000 | |
|euro», le parole: «anno 2019», ovunque | |
|ricorrono, sono sostituite dalle | |
|seguenti: «anno 2020» e le parole: «nel | |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«nel 2021». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|59. All'articolo 1, comma 219, della |Proroga detrazioni fiscali|
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, le |per il recupero o restauro|
|parole: «nell'anno 2020» sono sostituite|della facciata esterna |
|dalle seguenti: «negli anni 2020 e |degli edifici: bonus |
|2021». |facciate |
+----------------------------------------+--------------------------+
|60. All'articolo 16-bis del testo unico |Estensione detrazioni |
|delle imposte sui redditi, di cui al |fiscali per sostituzione |
|decreto del Presidente della Repubblica |gruppo elettrogeno di |
|22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma |emergenza esistente con |
|3 è inserito il seguente: |generatori di emergenza a |
|«3-bis. La detrazione di cui al comma 1 |gas di ultima generazione |
|spetta, nella misura del 50 per cento, | |
|anche per interventi di sostituzione del| |
|gruppo elettrogeno di emergenza | |
|esistente con generatori di emergenza a | |
|gas di ultima generazione». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|61. Al fine di perseguire il risparmio |Istituzione Fondo per il |
|di risorse idriche, è istituito, nello |risparmio di risorse |
|stato di previsione del Ministero |idriche: bonus idrico |
|dell'ambiente e della tutela del | |
|territorio e del mare, un fondo | |
|denominato «Fondo per il risparmio di | |
|risorse idriche», con una dotazione pari| |
|a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per| |
|le finalità di cui al comma 62. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|62. Alle persone fisiche residenti in |Finalità bonus idrico |
|Italia è riconosciuto, nel limite di | |
|spesa di cui al comma 61 e fino ad | |
|esaurimento delle risorse, un bonus | |
|idrico pari ad euro 1.000 per ciascun | |
|beneficiario da utilizzare, entro il 31 | |
|dicembre 2021, per interventi di | |
|sostituzione di vasi sanitari in | |
|ceramica con nuovi apparecchi a scarico | |
|ridotto e di apparecchi di rubinetteria | |
|sanitaria, soffioni doccia e colonne | |
|doccia esistenti con nuovi apparecchi a | |
|limitazione di flusso d'acqua, su | |
|edifici esistenti, parti di edifici | |
|esistenti o singole unità immobiliari. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|63. Il bonus idrico di cui al comma 62 |Spese che danno diritto al|
|è riconosciuto con riferimento alle |bonus idrico |
|spese sostenute per: | |
|a) la fornitura e la posa in opera di | |
|vasi sanitari in ceramica con volume | |
|massimo di scarico uguale o inferiore a | |
|6 litri e relativi sistemi di scarico, | |
|compresi le opere idrauliche e murarie | |
|collegate e lo smontaggio e la | |
|dismissione dei sistemi preesistenti | |
|b) la fornitura e l'installazione di | |
|rubinetti e miscelatori per bagno e | |
|cucina, compresi i dispositivi per il | |
|controllo di flusso di acqua con portata| |
|uguale o inferiore a 6 litri al minuto, | |
|e di soffioni doccia e colonne doccia | |
|con valori di portata di acqua uguale o | |
|inferiore a 9 litri al minuto, compresi | |
|le eventuali opere idrauliche e murarie | |
|collegate e lo smontaggio e la | |
|dismissione dei sistemi preesistenti. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|64. Il bonus idrico di cui al comma 62 |Non rilevanza del bonus |
|non costituisce reddito imponibile del |idrico ai fini del reddito|
|beneficiario e non rileva ai fini del |imponibile del |
|computo del valore dell'indicatore della|beneficiario né a fini |
|situazione economica equivalente. |ISEE |
+----------------------------------------+--------------------------+
|65. Entro sessanta giorni dalla data di |Modalità attuative per |
|entrata in vigore della presente legge, |erogazione del bonus |
|con decreto del Ministro dell'ambiente e|idrico |
|della tutela del territorio e del mare, | |
|sono definiti le modalità e i termini | |
|per l'ottenimento e l'erogazione del | |
|beneficio di cui ai commi da 61 a 64, | |
|anche ai fini del rispetto del limite di| |
|spesa. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|66. All'articolo 119 del decreto-legge |Proroga Superbonus al 30 |
|19 maggio 2020, n. 34, convertito, con |giugno 2022 e modalità |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio |applicative |
|2020, n. 77, sono apportate le seguenti | |
|modificazioni: | |
|a) al comma 1: | |
|1) all'alinea, le parole: «31 dicembre | |
|2021» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«30 giugno 2022» e dopo le parole: «di | |
|pari importo» sono inserite le seguenti:| |
|«e in quattro quote annuali di pari | |
|importo per la parte di spesa sostenuta | |
|nell'anno 2022» | |
|2) alla lettera a), dopo il primo | |
|periodo è inserito il seguente: «Gli | |
|interventi per la coibentazione del | |
|tetto rientrano nella disciplina | |
|agevolativa, senza limitare il concetto | |
|di superficie disperdente al solo locale| |
|sottotetto eventualmente esistente» | |
|b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, | |
|il seguente periodo: «Un'unità | |
|immobiliare può ritenersi | |
|"funzionalmente indipendente" qualora | |
|sia dotata di almeno tre delle seguenti | |
|installazioni o manufatti di proprietà | |
|esclusiva: impianti per | |
|l'approvvigionamento idrico; impianti | |
|per il gas; impianti per l'energia | |
|elettrica; impianto di climatizzazione | |
|invernale» | |
|c) dopo il comma 1-ter è inserito il | |
|seguente: | |
|«1-quater. Sono compresi fra gli edifici| |
|che accedono alle detrazioni di cui al | |
|presente articolo anche gli edifici | |
|privi di attestato di prestazione | |
|energetica perché sprovvisti di | |
|copertura, di uno o più muri | |
|perimetrali, o di entrambi, purché al | |
|termine degli interventi, che devono | |
|comprendere anche quelli di cui alla | |
|lettera a) del comma 1, anche in caso di| |
|demolizione e ricostruzione o di | |
|ricostruzione su sedime esistente, | |
|raggiungano una classe energetica in | |
|fascia A» | |
|d) al comma 2, primo periodo, dopo le | |
|parole: «nei limiti di spesa previsti, | |
|per ciascun intervento di efficienza | |
|energetica, dalla legislazione vigente,»| |
|sono inserite le seguenti: «nonché agli| |
|interventi previsti dall'articolo | |
|16-bis, comma 1, lettera e), del testo | |
|unico di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. | |
|917, anche ove effettuati in favore di | |
|persone di età superiore a | |
|sessantacinque anni» | |
|e) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno| |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: | |
|«31 dicembre 2022. Per le spese | |
|sostenute dal 1° luglio 2022 la | |
|detrazione è ripartita in quattro quote| |
|annuali di pari importo» | |
|f) al comma 4, il primo periodo è | |
|sostituito dai seguenti: «Per gli | |
|interventi di cui ai commi da 1-bis a | |
|1-septiesdell'articolo 16 del | |
|decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota | |
|delle detrazioni spettanti è elevata al| |
|110 per cento per le spese sostenute dal| |
|1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la| |
|parte di spesa sostenuta nell'anno 2022,| |
|la detrazione è ripartita in quattro | |
|quote annuali di pari importo» | |
|g) al comma 4-ter, primo periodo, le | |
|parole: «31 dicembre 2020» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «30 giugno | |
|2022» e dopo le parole: «legge 24 giugno| |
|2009, n. 77» sono aggiunte le seguenti: | |
|«, nonché nei comuni interessati da | |
|tutti gli eventi sismici verificatisi | |
|dopo l'anno 2008 dove sia stato | |
|dichiarato lo stato di emergenza» | |
|h) dopo il comma 4-ter è inserito il | |
|seguente: | |
|«4-quater. Nei comuni dei territori | |
|colpiti da eventi sismici verificatisi a| |
|far data dal 1° aprile 2009 dove sia | |
|stato dichiarato lo stato di emergenza, | |
|gli incentivi di cui al comma 4 spettano| |
|per l'importo eccedente il contributo | |
|previsto per la ricostruzione» | |
|i) al comma 5, dopo le parole: «26 | |
|agosto 1993, n. 412,» sono inserite le | |
|seguenti: «ovvero di impianti solari | |
|fotovoltaici su strutture pertinenziali | |
|agli edifici» e dopo le parole: «pari | |
|importo» sono inserite le seguenti: «e | |
|in quattro quote annuali di pari importo| |
|per la parte di spesa sostenuta | |
|nell'anno 2022» | |
|l) il comma 8 è sostituito dal | |
|seguente: | |
|«8. Per le spese documentate e rimaste a| |
|carico del contribuente, sostenute dal | |
|1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per | |
|gli interventi di installazione di | |
|infrastrutture per la ricarica di | |
|veicoli elettrici negli edifici di cui | |
|all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 | |
|giugno 2013, n. 63, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 3 agosto | |
|2013, n. 90, la detrazione è | |
|riconosciuta nella misura del 110 per | |
|cento, da ripartire tra gli aventi | |
|diritto in cinque quote annuali di pari | |
|importo e in quattro quote annuali di | |
|pari importo per la parte di spesa | |
|sostenuta nell'anno 2022, semprechè | |
|l'installazione sia eseguita | |
|congiuntamente a uno degli interventi di| |
|cui al comma 1 del presente articolo e | |
|comunque nel rispetto dei seguenti | |
|limiti di spesa, fatti salvi gli | |
|interventi in corso di esecuzione: euro | |
|2.000 per gli edifici unifamiliari o per| |
|le unità immobiliari situate | |
|all'interno di edifici plurifamiliari | |
|che siano funzionalmente indipendenti e | |
|dispongano di uno o più accessi | |
|autonomi dall'esterno secondo la | |
|definizione di cui al comma 1-bis del | |
|presente articolo; euro 1.500 per gli | |
|edifici plurifamiliari o i condomini che| |
|installino un numero massimo di otto | |
|colonnine; euro 1.200 per gli edifici | |
|plurifamiliari o i condomini che | |
|installino un numero superiore a otto | |
|colonnine. L'agevolazione si intende | |
|riferita a una sola colonnina di | |
|ricarica per unità immobiliare» | |
|m) dopo il comma 8 è inserito il | |
|seguente: | |
|«8-bis. Per gli interventi effettuati | |
|dai soggetti di cui al comma 9, lettera | |
|a), per i quali alla data del 30 giugno | |
|2022 siano stati effettuati lavori per | |
|almeno il 60 per cento dell'intervento | |
|complessivo, la detrazione del 110 per | |
|cento spetta anche per le spese | |
|sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per| |
|gli interventi effettuati dai soggetti | |
|di cui al comma 9, lettera c), per i | |
|quali alla data del 31 dicembre 2022 | |
|siano stati effettuati lavori per almeno| |
|il 60 per cento dell'intervento | |
|complessivo, la detrazione del 110 per | |
|cento spetta anche per le spese | |
|sostenute entro il 30 giugno 2023» | |
|n) al comma 9, lettera a), dopo la | |
|parola: «condomini» sono aggiunte le | |
|seguenti: «e dalle persone fisiche, al | |
|di fuori dell'esercizio di attività di | |
|impresa, arte o professione, con | |
|riferimento agli interventi su edifici | |
|composti da due a quattro unità | |
|immobiliari distintamente accatastate, | |
|anche se posseduti da un unico | |
|proprietario o in comproprietà da più | |
|persone fisiche» | |
|o) al comma 10, le parole: «I soggetti | |
|di cui al comma 9, lettera b)» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «Le persone | |
|fisiche di cui al comma 9, lettere a) e | |
|b)» | |
|p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, | |
|il seguente periodo: «Le deliberazioni | |
|dell'assemblea del condominio, aventi | |
|per oggetto l'imputazione a uno o più | |
|condomini dell'intera spesa riferita | |
|all'intervento deliberato, sono valide | |
|se approvate con le stesse modalità di | |
|cui al periodo precedente e a condizione| |
|che i condomini ai quali sono imputate | |
|le spese esprimano parere favorevole» | |
|q) al comma 14, dopo il secondo periodo | |
|è inserito il seguente: «L'obbligo di | |
|sottoscrizione della polizza si | |
|considera rispettato qualora i soggetti | |
|che rilasciano attestazioni e | |
|asseverazioni abbiano già sottoscritto | |
|una polizza assicurativa per danni | |
|derivanti da attività professionale ai | |
|sensi dell'articolo 5 del regolamento di| |
|cui al decreto del Presidente della | |
|Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, | |
|purché questa: a) non preveda | |
|esclusioni relative ad attività di | |
|asseverazione; b)preveda un massimale | |
|non inferiore a 500.000 euro, specifico | |
|per il rischio di asseverazione di cui | |
|al presente comma, da integrare a cura | |
|del professionista ove si renda | |
|necessario; c) garantisca, se in | |
|operatività di claims made, | |
|un'ultrattività pari ad almeno cinque | |
|anni in caso di cessazione di attività | |
|e una retroattività pari anch'essa ad | |
|almeno cinque anni a garanzia di | |
|asseverazioni effettuate negli anni | |
|precedenti. In alternativa il | |
|professionista può optare per una | |
|polizza dedicata alle attività di cui | |
|al presente articolo con un massimale | |
|adeguato al numero delle attestazioni o | |
|asseverazioni rilasciate e agli importi | |
|degli interventi oggetto delle predette | |
|attestazioni o asseverazioni e, | |
|comunque, non inferiore a 500.000 euro, | |
|senza interferenze con la polizza di | |
|responsabilità civile di cui alla | |
|lettera a)» | |
|r) dopo il comma 14 è inserito il | |
|seguente: | |
|«14-bis. Per gli interventi di cui al | |
|presente articolo, nel cartello esposto | |
|presso il cantiere, in un luogo ben | |
|visibile e accessibile, deve essere | |
|indicata anche la seguente dicitura: | |
|"Accesso agli incentivi statali previsti| |
|dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, | |
|superbonus 110 per cento per interventi | |
|di efficienza energetica o interventi | |
|antisismici"». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|67. All'articolo 121 del decreto-legge |Superbonus: proroga |
|19 maggio 2020, n. 34, convertito, con |dell'opzione per la |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio |cessione o per lo sconto |
|2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto|in luogo delle detrazioni |
|il seguente: |fiscali al 2022 |
|«7-bis. Le disposizioni del presente | |
|articolo si applicano anche ai soggetti | |
|che sostengono, nell'anno 2022, spese | |
|per gli interventi individuati | |
|dall'articolo 119». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|68. All'articolo 16, comma 1-bis, del |Misure antisismiche: |
|decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, |detrazione fiscale estesa |
|convertito, con modificazioni, dalla |anche ad interventi per i |
|legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le |quali sia stato rilasciato|
|parole: «le cui procedure autorizzatorie|il titolo edilizio |
|sono iniziate dopo la data di entrata in| |
|vigore della presente disposizione» sono| |
|inserite le seguenti: «ovvero per i | |
|quali sia stato rilasciato il titolo | |
|edilizio». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|69. Per l'anno 2021, al fine di |Assunzione personale |
|consentire ai comuni di fare fronte |presso comuni |
|tempestivamente ai maggiori oneri di | |
|gestione in ordine ai procedimenti | |
|connessi all'erogazione del beneficio di| |
|cui all'articolo 119 del decreto-legge | |
|19 maggio 2020, n. 34, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio | |
|2020, n. 77, come da ultimo modificato | |
|dal comma 66 del presente articolo, è | |
|autorizzata l'assunzione, a tempo | |
|determinato e a tempo parziale e per la | |
|durata massima di un anno, non | |
|rinnovabile, di personale da impiegare | |
|ai fini del potenziamento degli uffici | |
|preposti ai suddetti adempimenti, che i | |
|predetti comuni possono utilizzare anche| |
|in forma associata, in deroga ai limiti | |
|di spesa stabiliti dall'articolo 1, | |
|commi 557, 557-quater e 562, della legge| |
|27 dicembre 2006, n. 296. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|70. Agli oneri derivanti dalle |Copertura oneri assunzioni|
|assunzioni di cui al comma 69 i comuni |personale presso comuni |
|provvedono nei limiti delle risorse | |
|finanziarie disponibili a legislazione | |
|vigente, nonché di quelle assegnate a | |
|ciascun comune mediante riparto, da | |
|effettuare con decreto del Presidente | |
|del Consiglio dei ministri, su proposta | |
|del Ministro dello sviluppo economico, | |
|di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze e con il | |
|Ministro dell'interno, sentita la | |
|Conferenza Stato-citta ed autonomie | |
|locali, in misura proporzionale sulla | |
|base delle motivate richieste dei | |
|comuni, da presentare al Ministero dello| |
|sviluppo economico entro trenta giorni | |
|dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, di un apposito fondo | |
|istituito nello stato di previsione del | |
|Ministero dello sviluppo economico, con | |
|una dotazione di 10 milioni di euro per | |
|l'anno 2021. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|71. Per l'anno 2021, nello stato di |Fondo per sostenere i |
|previsione del Ministero delle |costi degli istituti |
|infrastrutture e dei trasporti è |autonomi case popolari per|
|istituito un fondo, con una dotazione di|esternalizzazioni |
|1 milione di euro, finalizzato a |attività previste dalla |
|sostenere gli istituti autonomi case |disciplina degli appalti |
|popolari comunque denominati, nonché |pubblici e in materia di |
|gli enti aventi le stesse finalità |edilizia |
|sociali dei predetti istituti, in | |
|relazione ai costi per le | |
|esternalizzazioni relative ad attività | |
|tecnica e a prestazioni professionali | |
|previste dalla disciplina degli appalti | |
|pubblici e dalle normative vigenti in | |
|materia edilizia secondo criteri e | |
|modalità stabiliti con decreto del | |
|Ministro delle infrastrutture e dei | |
|trasporti. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|72. Gli oneri di cui all'articolo 119 |Rideterminazione oneri |
|del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,|Superbonus |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, come da | |
|ultimo modificato dal comma 66 del | |
|presente articolo, sono rideterminati, | |
|anche per effetto dei minori oneri | |
|connessi alla parziale applicazione, | |
|nell'anno 2020, del medesimo articolo | |
|119, in 893,7 milioni di euro per l'anno| |
|2021, in 3.099,9 milioni di euro per | |
|l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro | |
|per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di | |
|euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni| |
|di euro per l'anno 2025, in 3.361,1 | |
|milioni di euro per l'anno 2026 e in | |
|37,78 milioni di euro per l'anno 2033. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|73. Agli oneri derivanti dalle proroghe |Copertura finanziaria |
|di cui ai commi da 66 a 72, valutati in |Superbonus |
|3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in | |
|206,9 milioni di euro per l'anno 2022, | |
|in 2.016 milioni di euro per l'anno | |
|2023, in 1.836,7 milioni di euro per | |
|l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro | |
|per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di | |
|euro per l'anno 2026, si provvede, | |
|quanto a 1.655,4 milioni di euro per | |
|l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro | |
|per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di | |
|euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni | |
|di euro per l'anno 2026, ai sensi dei | |
|commi da 1037 a 1050, con le risorse | |
|previste per l'attuazione del progetto | |
|nell'ambito del Piano nazionale per la | |
|ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 | |
|milioni di euro per l'anno 2026, | |
|mediante corrispondente riduzione del | |
|Fondo per lo sviluppo e la coesione - | |
|programmazione 2021-2027, e, per la | |
|restante parte, con i minori oneri di | |
|cui al comma 72. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|74. L'efficacia delle proroghe di cui ai|Superbonus: preventiva |
|commi da 66 a 72 resta subordinata alla |autorizzazione del |
|definitiva approvazione da parte del |Consiglio dell'Unione |
|Consiglio dell'Unione europea. Restano |europea |
|fermi gli obblighi di monitoraggio e di | |
|rendicontazione previsti nel Piano | |
|nazionale per la ripresa e la resilienza| |
|per tale progetto. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|75. Il Fondo per lo sviluppo e la |Incremento del Fondo per |
|coesione - programmazione 2021-2027, è |lo sviluppo e la coesione |
|incrementato di 729,7 milioni di euro |- programmazione 2021-2027|
|per l'anno 2027 e al relativo onere si | |
|provvede mediante quota parte delle | |
|maggiori entrate derivanti dalle | |
|proroghe di cui ai commi da 66 a 74. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|76. All'articolo 1, comma 12, della |Proroga bonus verde |
|legge 27 dicembre 2017, n. 205, le | |
|parole: «Per l'anno 2020» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «Per l'anno | |
|2021». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|77. Ai soggetti appartenenti a nuclei |Contributo per l'acquisto |
|familiari con indicatore della |di veicoli alimentati |
|situazione economica equivalente (ISEE) |esclusivamente ad energia |
|inferiore a euro 30.000 che acquistano |elettrica |
|in Italia, entro il 31 dicembre 2021, | |
|anche in locazione finanziaria, veicoli | |
|nuovi di fabbrica alimentati | |
|esclusivamente ad energia elettrica, di | |
|potenza inferiore o uguale a 150 kW, di | |
|categoria M1, di cui all'articolo 47, | |
|comma 2, lettera b), del codice della | |
|strada, di cui al decreto legislativo 30| |
|aprile 1992, n. 285, che abbiano un | |
|prezzo risultante dal listino prezzi | |
|ufficiale della casa automobilistica | |
|produttrice inferiore a euro 30.000 al | |
|netto dell'imposta sul valore aggiunto, | |
|è riconosciuto un contributo, nel | |
|limite di spesa di cui al comma 78 e | |
|fino ad esaurimento delle risorse, | |
|alternativo e non cumulabile con altri | |
|contributi statali previsti dalla | |
|normativa vigente, nella misura del 40 | |
|per cento delle spese sostenute e | |
|rimaste a carico dell'acquirente. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|78. Per provvedere all'erogazione del |Istituzione del fondo per |
|contributo di cui al comma 77, è |l'erogazione del |
|istituito, nello stato di previsione del|contributo |
|Ministero dello sviluppo economico, un | |
|fondo con una dotazione di 20 milioni di| |
|euro per l'anno 2021. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|79. Entro trenta giorni dalla data di |Modalità e termini del |
|entrata in vigore della presente legge, |contributo |
|con decreto del Ministro dello sviluppo | |
|economico, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, sono | |
|definiti le modalità e i termini per | |
|l'erogazione del contributo anche ai | |
|fini del rispetto del limite di spesa. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|80. Per il finanziamento degli |Rifinanziamento degli |
|interventi di cui al decreto-legge 1° |interventi di |
|aprile 1989, n. 120, convertito, con |riconversione e |
|modificazioni, dalla legge 15 maggio |riqualificazione |
|1989, n. 181, destinati alla |produttiva di aree di |
|riconversione e alla riqualificazione |crisi |
|produttiva delle aree di crisi | |
|industriale complessa di cui | |
|all'articolo 27 del decreto-legge 22 | |
|giugno 2012, n. 83, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 7 agosto | |
|2012, n. 134, la dotazione del Fondo per| |
|la crescita sostenibile, di cui | |
|all'articolo 23 del medesimo | |
|decreto-legge n. 83 del 2012, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge n. 134 del 2012, è incrementata | |
|di 140 milioni di euro per l'anno 2021, | |
|di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e| |
|di 20 milioni di euro per ciascuno degli| |
|anni dal 2023 al 2026. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|81. Con decreto del Ministro dello |Riparto delle risorse tra |
|sviluppo economico, le risorse di cui al|gli interventi nelle aree |
|comma 80 sono ripartite tra gli |di crisi industriale |
|interventi da attuare nei casi di |complessa e nelle aree di |
|situazioni di crisi industriale |crisi non complessa. |
|complessa ai sensi del comma 1 | |
|dell'articolo 27 del decreto-legge 22 | |
|giugno 2012, n. 83, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 7 agosto | |
|2012, n. 134, e quelli da attuare nei | |
|casi di situazioni di crisi industriale | |
|diverse dalle precedenti che presentano,| |
|comunque, impatto significativo sullo | |
|sviluppo dei territori e | |
|sull'occupazione ai sensi del comma | |
|8-bis del medesimo articolo 27. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|82. Il primo periodo del comma 8 |Asta delle quote di |
|dell'articolo 23 del decreto legislativo|emissioni di gas ad |
|9 giugno 2020, n. 47, è sostituito dal |effetto serra: estensione |
|seguente: «La quota annua dei proventi |delle risorse anche a |
|derivanti dalle aste, eccedente il |favore di settori o di |
|valore di 1.000 milioni di euro, è |sottosettori considerati |
|destinata, nella misura massima |esposti a un rischio |
|complessiva di 100 milioni di euro per |elevato di |
|l'anno 2020 e di 150 milioni di euro |rilocalizzazione delle |
|annui a decorrere dall'anno 2021, al |emissioni di carbonio |
|Fondo per la transizione energetica nel | |
|settore industriale, con l'assegnazione | |
|di una quota fino a 10 milioni di euro | |
|al finanziamento di interventi di | |
|decarbonizzazione e di efficientamento | |
|energetico del settore industriale e | |
|della restante quota alle finalità di | |
|cui al comma 2 dell'articolo 29, | |
|nonché, per una quota massima di 20 | |
|milioni di euro annui per gli anni dal | |
|2020 al 2024, al Fondo per la | |
|riconversione occupazionale nei | |
|territori in cui sono ubicate centrali a| |
|carbone, istituito presso il Ministero | |
|dello sviluppo economico». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|83. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 |Estensione della |
|del decreto-legge 14 agosto 2020, n. |rivalutazione dei beni di |
|104, convertito, con modificazioni, |impresa ai beni |
|dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è |immateriali privi di |
|inserito il seguente: |tutela giuridica |
|«8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14| |
|della legge 21 novembre 2000, n. 342, si| |
|applicano anche all'avviamento e alle | |
|altre attività immateriali risultanti | |
|dal bilancio dell'esercizio in corso al | |
|31 dicembre 2019». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|84. Al fine di sostenere il settore del |Sostegno al settore |
|turismo, promuovendo la realizzazione di|turistico tramite i |
|programmi in grado di ridurre il divario|contratti di sviluppo |
|socio-economico tra le aree territoriali| |
|del Paese e di contribuire ad un | |
|utilizzo efficiente del patrimonio | |
|immobiliare nazionale, nonché di | |
|favorire la crescita della catena | |
|economica e l'integrazione settoriale, | |
|la disciplina per l'accesso ai contratti| |
|di sviluppo di cui all'articolo 3, comma| |
|4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,| |
|n. 69, convertito, con modificazioni, | |
|dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è | |
|così modificata: | |
|a) la soglia di accesso ai contratti di | |
|sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è | |
|ridotta a 7,5 milioni di euro per i | |
|programmi di investimento che prevedono | |
|interventi da realizzare nelle aree | |
|interne del Paese ovvero il recupero e | |
|la riqualificazione di strutture | |
|edilizie dismesse. Per i medesimi | |
|programmi, l'importo minimo dei progetti| |
|d'investimento del proponente è | |
|conseguentemente ridotto a 3 milioni di | |
|euro | |
|b) i programmi di sviluppo riguardanti | |
|esclusivamente l'attività di | |
|trasformazione e commercializzazione di | |
|prodotti agricoli possono essere | |
|accompagnati da investimenti finalizzati| |
|alla creazione, alla ristrutturazione e | |
|all'ampliamento di strutture idonee alla| |
|ricettività e all'accoglienza | |
|dell'utente, finalizzati all'erogazione | |
|di servizi di ospitalità connessi alle | |
|attività di trasformazione e | |
|commercializzazione dei prodotti | |
|agricoli. Ai predetti investimenti si | |
|applicano le rispettive discipline | |
|agevolative vigenti. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|85. Il Ministero dello sviluppo |Direttive attuative del |
|economico impartisce al Soggetto gestore|MISE al soggetto gestore |
|le direttive eventualmente necessarie ai|(INVITALIA) |
|fini della corretta attuazione delle | |
|disposizioni di cui al comma 84. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|86. Per le finalità di cui al comma 84 |Copertura oneri contratti |
|è autorizzata la spesa di 100 milioni |di sviluppo |
|di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni | |
|di euro per l'anno 2022. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|87. All'articolo 59, comma 1, del |Estensione del contributo |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |a fondo perduto per le |
|convertito, con modificazioni, dalla |attività economiche nei |
|legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono |comuni di particolare |
|apportate le seguenti modificazioni: |interesse per il turismo |
|a) all'alinea, dopo le parole: «o di |straniero |
|città metropolitana» sono inserite le | |
|seguenti: «e dei comuni ove sono situati| |
|santuari religiosi» | |
|b) alla lettera a), dopo le parole: | |
|«comuni capoluogo di provincia» sono | |
|inserite le seguenti: «e per i comuni | |
|ove sono situati santuari religiosi». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|88. Per i comuni di cui al comma 87, |Per i comuni diversi dai |
|diversi dai comuni capoluogo di |comuni capoluogo |
|provincia o di città metropolitana, le |l'estensione del |
|disposizioni del medesimo comma 87 hanno|contributo ha effetto per |
|efficacia per l'anno 2021. Ai relativi |il 2021 |
|oneri si provvede nel limite massimo di | |
|10 milioni di euro per il medesimo anno,| |
|che costituisce limite di spesa. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|89. Al fine di incentivare la ripresa |Ingresso gratuito nella |
|dei flussi di turismo di ritorno, nello |rete dei musei per i |
|stato di previsione del Ministero per i |cittadini residenti |
|beni e le attività culturali e per il |all'estero |
|turismo è istituito un fondo con una | |
|dotazione di 1,5 milioni di euro per | |
|ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, | |
|per consentire, nei limiti delle | |
|disponibilità del medesimo fondo, ai | |
|cittadini italiani residenti all'estero,| |
|che attestino la loro iscrizione | |
|all'Anagrafe degli italiani residenti | |
|all'estero, l'ingresso gratuito nella | |
|rete dei musei, delle aree e dei parchi | |
|archeologici di pertinenza pubblica, di | |
|cui all'articolo 101 del codice dei beni| |
|culturali e del paesaggio, di cui al | |
|decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. | |
|42. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|90. Con decreto del Ministro per i beni |Modalità attuative |
|e le attività culturali e per il |dell'ingresso gratuito |
|turismo sono stabilite le modalità di | |
|attuazione del comma 89 anche al fine | |
|del rispetto del limite di spesa annuo | |
|stabilito dal medesimo comma 89. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|91. Al fine di garantire la tutela e la |Istituzione del fondo per |
|valorizzazione delle aree di particolare|la tutela e la |
|interesse geologico o speleologico, |valorizzazione delle aree |
|nonché di sostenerne lo sviluppo e la |di particolare interesse |
|gestione ambientalmente sostenibile e di|geologico o speleologico |
|promuoverne la fruizione pubblica, è | |
|istituito presso la Presidenza del | |
|Consiglio dei ministri un apposito | |
|fondo, con una dotazione di 4 milioni di| |
|euro per l'anno 2021. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|92. Il fondo di cui al comma 91 è volto|Finalizzazione delle |
|al finanziamento, in favore dei |risorse del fondo per la |
|complessi carsici a vocazione turistica,|tutela e la valorizzazione|
|degli interventi di riqualificazione e |delle aree di particolare |
|di adeguamento degli impianti di |interesse geologico o |
|illuminazione ordinaria, di sicurezza e |speleologico |
|multimediale, sia di superficie che | |
|degli ambienti sotterranei aperti alla | |
|fruizione pubblica, anche mediante la | |
|sostituzione e il rinnovo degli stessi | |
|con tecnologie che garantiscano la | |
|sicurezza delle persone, l'efficienza | |
|energetica, la tutela dell'ambiente con | |
|l'eliminazione delle sorgenti inquinanti| |
|e la conservazione del patrimonio | |
|ipogeo. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|93. Entro trenta giorni dalla data di |Ripartizione delle risorse|
|entrata in vigore della presente legge, |del fondo tra le regioni e|
|con decreto del Ministro per gli affari |le province autonome di |
|regionali e le autonomie, le risorse del|Trento e di Bolzano |
|fondo di cui al comma 91 sono ripartite | |
|tra le regioni e le province autonome di| |
|Trento e di Bolzano nel cui territorio | |
|siano presenti grotte naturali | |
|turistiche aventi le seguenti | |
|caratteristiche: | |
|a) un percorso visitabile, | |
|esclusivamente mediante | |
|l'accompagnamento da parte di personale | |
|autorizzato, della lunghezza minima di 2| |
|chilometri | |
|b) una media annua di almeno 300.000 | |
|visitatori nel periodo 2015-2019 | |
|c) ubicazione in siti di interesse | |
|comunitario. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|94. Le regioni e le province autonome di|Trasferimento delle |
|Trento e di Bolzano trasferiscono, |risorse agli enti gestori |
|nell'ambito delle proprie competenze in | |
|materia di valorizzazione dei beni | |
|culturali e ambientali, le risorse | |
|spettanti agli enti gestori dei | |
|complessi carsici di cui al comma 93. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|95. All'articolo 2, comma 4, del |Erogazione in unica quota |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, |del contributo "Nuova |
|convertito, con modificazioni, dalla |Sabatini" |
|legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: | |
|«in più quote determinate con il | |
|medesimo decreto. In caso di | |
|finanziamento di importo non superiore a| |
|200.000 euro, il contributo viene | |
|erogato in un'unica soluzione» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «in un'unica | |
|soluzione, secondo le modalità | |
|determinate con il medesimo decreto». | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|96. Per le finalità di cui al comma 95,|Rifinanziamento della |
|l'autorizzazione di spesa di cui |misura Nuova Sabatini |
|all'articolo 2, comma 8, del | |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, | |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata| |
|di 370 milioni di euro per l'anno 2021. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|97. È istituito, nello stato di |Istituzione del Fondo a |
|previsione del Ministero dello sviluppo |sostegno dell'impresa |
|economico, il «Fondo a sostegno |femminile |
|dell'impresa femminile», con una | |
|dotazione di 20 milioni di euro per | |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022, | |
|destinato al fine di promuovere e | |
|sostenere l'avvio e il rafforzamento | |
|dell'imprenditoria femminile, la | |
|diffusione dei valori | |
|dell'imprenditorialità e del lavoro tra| |
|la popolazione femminile e massimizzare | |
|il contributo quantitativo e qualitativo| |
|delle donne allo sviluppo economico e | |
|sociale del Paese. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|98. Il Fondo di cui al comma 97 |Finalizzazione delle |
|sostiene: |risorse del Fondo a |
|a) interventi per sostenere l'avvio |sostegno dell'impresa |
|dell'attività, gli investimenti e il |femminile |
|rafforzamento della struttura | |
|finanziaria e patrimoniale delle imprese| |
|femminili, con specifica attenzione ai | |
|settori dell'alta tecnologia | |
|b) programmi e iniziative per la | |
|diffusione della cultura imprenditoriale| |
|tra la popolazione femminile | |
|c) programmi di formazione e | |
|orientamento verso materie e professioni| |
|in cui la presenza femminile deve essere| |
|adeguata alle indicazioni di livello | |
|dell'Unione europea e nazionale. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|99. Gli interventi di cui al comma 98, |Ambito applicativo degli |
|lettera a), possono consistere in: |interventi a sostegno |
|a) contributi a fondo perduto per |dell'impresa femminile |
|avviare imprese femminili, con | |
|particolare attenzione alle imprese | |
|individuali e alle attività | |
|libero-professionali in generale e con | |
|specifica attenzione a quelle avviate da| |
|donne disoccupate di qualsiasi età | |
|b) finanziamenti senza interesse, | |
|finanziamenti agevolati e combinazione | |
|di contributi a fondo perduto e | |
|finanziamenti per avviare e sostenere le| |
|attività di imprese femminili | |
|c) incentivi per rafforzare le imprese | |
|femminili, costituite da almeno | |
|trentasei mesi, nella forma di | |
|contributo a fondo perduto per | |
|l'integrazione del fabbisogno di | |
|circolante nella misura massima dell'80 | |
|per cento della media del circolante | |
|degli ultimi tre esercizi | |
|d) percorsi di assistenza | |
|tecnico-gestionale per attività di | |
|marketing e di comunicazione durante | |
|tutto il periodo di realizzazione degli | |
|investimenti o di compimento del | |
|programma di spesa, anche attraverso un | |
|sistema di voucher per accedervi | |
|e) investimenti nel capitale, anche | |
|tramite la sottoscrizione di strumenti | |
|finanziari partecipativi, a beneficio | |
|esclusivo delle imprese a guida | |
|femminile tra le start-up innovative di | |
|cui all'articolo 25 del decreto-legge 18| |
|ottobre 2012, n. 179, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 dicembre | |
|2012, n. 221, e delle piccole e medie | |
|imprese innovative di cui all'articolo 4| |
|del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,| |
|convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori | |
|individuati in coerenza con gli | |
|indirizzi strategici nazionali | |
|f) azioni di comunicazione per la | |
|promozione del sistema imprenditoriale | |
|femminile italiano e degli interventi | |
|finanziati attraverso le norme dei commi| |
|da 97 a 106. | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|100. Gli interventi di cui al comma 98, |Specifica le azioni degli |
|lettere b) e c), possono consistere |interventi di diffusione |
|nelle seguenti azioni: |di cultura imprenditoriale|
|a) iniziative per promuovere il valore |femminile |
|dell'impresa femminile nelle scuole e | |
|nelle università | |
|b) iniziative per la diffusione di | |
|cultura imprenditoriale tra le donne | |
|c) iniziative di orientamento e | |
|formazione verso percorsi di studio | |
|nelle discipline scientifiche, | |
|tecnologiche, ingegneristiche e | |
|matematiche | |
|d) iniziative di sensibilizzazione verso| |
|professioni tipiche dell'economia | |
|digitale | |
|e) azioni di comunicazione per | |
|diffondere la cultura femminile | |
|d'impresa e promuovere i programmi | |
|finanziati ai sensi dei commi da 97 a | |
|106. | |
+----------------------------------------+--------------------------+