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DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2026, n. 177

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. (26G00199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2026
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Testo in vigore dal:  9-10-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»;
Considerato che l'evoluzione delle esigenze di tutela dell'ambiente, del territorio e della salute, anche in relazione ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici, alla gestione sostenibile delle risorse, all'attuazione delle politiche di economia circolare e alla necessità di assicurare l'effettività degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, richiede il rafforzamento immediato degli strumenti amministrativi, operativi e finanziari a disposizione delle amministrazioni competenti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata «Terra dei fuochi», nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali
1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 2-bis:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «ivi comprese» sono inserite le seguenti: «le verifiche di assoggettabilità a VIA e»;
1.2) al quattordicesimo periodo, le parole: «previste dagli articoli 20» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli articoli 19, 20»;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Con il medesimo decreto annuale di cui al comma 5 del presente articolo sono altresì definiti i costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter.»;
b) all'articolo 25, comma 2-ter:
1) al primo periodo, le parole da: «, mediante» a: «per l'anno 2023» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1.»;
c) all'articolo 27, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies, primo periodo, del presente decreto».
2. Al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per l'anno 2027.
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.