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LEGGE 19 gennaio 2026, n. 11

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. (26G00025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/2026
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Testo in vigore dal:  19-2-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonché di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Cittadinanza italiana). - Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, il capo dell'ufficio consolare:
a) accerta il mantenimento dello stato di cittadino nei confronti di persone previamente riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione;
b) può riconoscere il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di minorenni residenti nella circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti come tali;
c) rilascia il certificato di cittadinanza ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all'estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente alla trattazione delle domande di cui al primo periodo e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'ufficio di cui al primo periodo e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal presente decreto, rispettivamente, all'autorità o all'ufficio consolare e al capo dell'ufficio consolare.
3. Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti di cui all'articolo 64 del presente decreto, sono presentate esclusivamente tramite il servizio postale, in deroga a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, può affidare a uno o più operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attività propedeutica alla definizione delle stesse, con oneri posti a carico dell'utente.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, le comunicazioni tra l'ufficio di cui al comma 2 e il richiedente si svolgono esclusivamente con modalità telematiche. Le notificazioni al richiedente si intendono effettuate al momento dell'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda. Il riconoscimento della cittadinanza è comunicato al comune e all'ufficio consolare competenti. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione trasmessa a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei due anni successivi alla data di cui al primo periodo, l'ufficio di cui al comma 2 riceve un numero massimo annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore, gli uffici consolari hanno riscosso diritti di cui all'articolo 7-bis della tabella dei diritti consolari allegata al presente decreto.
6. Gli uffici consolari trattano le domande ricevute prima della data di cui al comma 5, primo periodo. Fino alla medesima data, ciascun ufficio consolare riceve un numero annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore.
Il numero massimo di cui al secondo periodo non è in ogni caso inferiore a cento.
7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 è fissato in trentasei mesi».
2. A decorrere dall'anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di due unità di personale di livello dirigenziale generale, di trenta unità di personale dell'area dei funzionari e di cinquantacinque unità di personale dell'area degli assistenti. Il medesimo Ministero è autorizzato, per l'anno 2026, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a trenta unità di personale dell'area dei funzionari e fino a cinquantacinque unità di personale dell'area degli assistenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
3. Il numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato, rispettivamente, di una, di una e di cinque unità e sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvede al conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «in proporzione ai contributi riscossi,» sono soppresse;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) per il 25 per cento, all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il trattamento accessorio aggiuntivo derivante dalla presente lettera non può eccedere il limite pro capite del 15 per cento della retribuzione tabellare»;
c) alla lettera b), il numero: «50» è sostituito dal seguente:
«25».
5. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzate:
a) la spesa di 4.570.243 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione dei commi 2 e 3;
b) la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal presente articolo;
d) la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di conto capitale derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui alla lettera c).
6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011.