TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 dicembre 2025, n. 180

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 22 gennaio 2026, n. 8 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA». (26A00375)

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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali

modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1



Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA
((e per sostenere le imprese dell'indotto))
1. La società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione.
((
1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «2026, 2027 e 2028». Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
))
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 recante: «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113:
«Art. 1 (Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA). - 1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalità di cui al presente comma, sono erogati uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima società, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025. La società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato.
2. L'amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.».
- Si riporta il testo del comma 201, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, come modificato dalla presente legge:
«201. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.».