TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2025, n. 156

Testo del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 29 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2025, n. 191 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 11), recante: «Misure urgenti in materia economica». (25A06887)

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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali

modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

((Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A.))
1. L'autorizzazione di spesa a favore
((della società Rete ferroviaria italiana (RFI))
) S.p.A. di cui all'art. 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 1.400 milioni di euro per il 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di
((programma - parte))
servizi.
2. L'autorizzazione di spesa a favore
((della società RFI))
S.p.A. di cui all'art. 1, comma 396, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 400 milioni di euro per il 2025.
3. Nelle more dell'aggiornamento del
((contratto di programma - parte servizi, la società RFI S.p.A.))
è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.
((
3-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modifica zioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprendendo, a decorrere dal mede simo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
))
4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'Economic Resilience Action (ERA) Program della International Finance Corporation (IFC), con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 86, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:
«86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità.
La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.».
- Si riporta il testo del comma 396, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)»:
«396. È autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 recante: «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali). - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024.".
2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A»;
b) al secondo periodo, le parole «, nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse.
2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "da concludere entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro il 31 dicembre 2024".
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma è determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima società, comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto già versato dalla società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo.
2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-ter del presente articolo è effettuato dalla società Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, già versato dalla medesima società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter è effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualità successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società.
2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo nonché al deposito da parte della società Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale.
L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 582, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di investimento europei, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.».