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LEGGE 6 novembre 2025, n. 165

Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo. (25G00176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/2025
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vigente al 13/11/2025
Testo in vigore dal:  13-11-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Partecipazione italiana a Banche
e Fondi multilaterali di sviluppo
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare i seguenti atti internazionali:
a) emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), reso esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023;
b) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023;
c) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023;
d) emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 880, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 23 marzo 1947, n. 132 (Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 27 marzo 1947 - Suppl. Ordinario n. 71.
- La legge 11 febbraio 1991, n. 53 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 1991 - Suppl. Ordinario n. 53.
- La legge 24 dicembre 1974, n. 880 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1972.