TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2025, n. 92

Testo del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2025, n. 113 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi ((e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali))». (25A04473)

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  • Misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione
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  • Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali ((e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali))
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  • Disposizioni finanziarie e finali
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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le

modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA
1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalità di cui al presente comma, sono erogati uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima società, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
((La società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria))
può procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale,
((alla società Acciaierie d'Italia))
in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato.
2. L'amministrazione straordinaria della società ILVA S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231:
«Art. 3 (Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie). - 1. Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.
1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio.
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi nel possesso dei beni dell'impresa e sono in ogni caso autorizzati, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.
4.
5.
6..».
- Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»:
«Art. 222 (Disciplina dei crediti prededucibili). - 1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.
Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.».