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DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95

Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonchè interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. (25G00107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2025
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  • Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di
    spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione
    civile regionale, nonchè misure urgenti in materia di assistenza
    sociale e cura
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  • Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche
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  • Disposizioni in materia di enti territoriali
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-7-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico»;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale, nonché di stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della cultura, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili
1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.
Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonché dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.».
2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.
2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo.».
3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati».