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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2024)
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Testo in vigore dal:  11-12-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);
Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 16 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e ambito applicativo
1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
((2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull'ammissione è adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilità del richiedente))
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.
4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.