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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007, n. 18

Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - recanti modifiche al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al Regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale ed al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/3/2007
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Testo in vigore dal:  17-3-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, recante esecuzione degli Atti adottati a Vienna il 10 luglio 1964 dal XV Congresso dell'Unione postale universale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2002, n. 216, con il quale è stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione postale universale - UPU;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Piena ed intera esecuzione è data alle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - recanti modifiche: al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al Regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale, al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, adottati a Bucarest il 5 ottobre 2004.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2007

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 43

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, provvede al recepimento sul piano interno, mediante regolamento, degli atti internazionali relativi alla costituzione dell'Organismo internazionale denominato «Unione postale universale», con sede in Berna, al quale aderiscono tutti i Paesi riconosciuti dall'ONU».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2002, n. 216, provvede al recepimento sul piano interno, mediante regolamento, di talune modifiche delle regole universali postali apportate nel corso del XXII Congresso dell'Unione postale universale, tenutosi a Pechino dal 23 agosto al 15 settembre 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».