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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1997, n. 253

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/2004)
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vigente al 02/04/2004
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Testo in vigore dal:  16-8-1997 al: 2-4-2004
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IL MINISTERO DELLA DIFESA

VISTA la legge 18 agosto 1978, n.497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'emanazione del regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica ed, in particolare, l'articolo 9 della legge medesima;
VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di nazionalizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'articolo 43 della legge medesima;
CONSIDERATO che l'organo nazionale della rappresentanza militare non ha espresso il richiesto parere nei termini previsti dall'articolo 38 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni;
VISTA la delibera adottata in data 25 settembre 1996 dal Consiglio centrale di rappresentanza dei militari;
UDITI i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle Adunanze generali dell'11 aprile 1996 e del 25 luglio 1996;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio del Ministri in data 22 ottobre 1996;
ADOTTA
il seguente regolamento:
CAPO I

COSTITUZIONE,

CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO

Art. 1

Costituzione degli alloggi
1. I Comandi di regione militare, i Comandi in capo di dipartimento militare marittimo, i Comandi di regione aerea, i Comandi militari marittimi autonomi e i Comandi marina militare comunicano alla Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio la costituzione degli alloggi di servizio disciplinati dalla legge 18 agosto 1978, n.497, specificando l'ubicazione, la composizione e le superfici di pertinenza di ciascun alloggio. La predetta Direzione generale trasmette i relativi elenchi al Ministero delle finanze.
2. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa.
NOTE


AVVERTENZA:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10. comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente: "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle rela- tive concessioni è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1› settembre 1978, n. 245. Il testo dell'art. 20 della legge sopracitata è il seguente:
"Art. 20. - Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi: il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito dei nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione - d'intesa con gli organi della rappresentanza militare - di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 - suppl. ord.) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il quarto comma dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- L'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 17) è il seguente:
"Art. 9 (Patrimonio pubblico). - 1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici.
2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.
3. A decorrere dal 1› gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1 gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazioni accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultati dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal terzo comma del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei dicasteri stessi, di altri alloggi.
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche.
L'adeguamento di cui al terzo comma, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del terzo comma.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono ema- nate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1› giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenere la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAlL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996.
Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui all'undicesimo comma.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al nono comma concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita: le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.
11. Per il triennio indicato al nono comma del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo nono comma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili".
- L'art. 43 delle legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di nazionalizzazione della finanza pubblica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304 - suppl. ord.) è il seguente:
"Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia) - 1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978. n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'art. 9, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
2. Nell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'art. 7, terzo comma, della legge 1› dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale", sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".
3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al primo comma, trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'art. 7, primo comma, lettera b), della legge 1› dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'art. 7, primo comma, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'art. 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 1› dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dell'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il recepimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo- casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate".
-L'art. 38 del D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 (Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare - modificato con D.P.R. 28 marzo 1986. n. 136) è il seguente:
"Art. 38 (Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza). - Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'art. 19 della legge n. 382 dell'11 luglio 1978, debbono comunicarlo all'autorità richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede senza attendere il parere".
Nota all'art. 1.
- La legge n. 497/1978 è richiamata nelle note alle premesse.