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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 gennaio 1991, n. 87

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 20 maggio 1976, riguardante la disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/4/1991
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Testo in vigore dal:  3-4-1991

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che consente al Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, di autorizzare con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte, sottrazioni o speciali trattamenti;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976, riguardante la disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1987, n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1987 con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 20 maggio 1976 sopra citato;
Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 88/344 del 13 giugno 1988 riguardante i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità europea n. L 157 del 24 giugno 1988) ed in particolare quanto previsto all'art. 2, comma 4;
Ritenuto, nelle more del recepimento della sopra citata direttiva, di procedere all'attuazione della stessa nell'ordinamento nazionale limitatamente alla parte che concerne la decaffeinizzazione del caffè mediante l'impiego dell'anidride carbonica e dell'acqua, procedendo ad una ulteriore modifica del decreto ministeriale 20 maggio 1976 sopra citato;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione in data 18 giugno 1990;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;
Vista la comunicazione in data 8 gennaio 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È consentita la decaffeinizzazione del caffè anche mediante l'impiego di anidride carbonica ed acqua.
2. Il caffè decaffeinato così ottenuto e commercializzato deve corrispondere ai requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976.
3. L'anidride carbonica utilizzata deve possedere i requisiti di purezza fissati dal decreto ministeriale 19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 gennaio 1991

Il caffè decaffeinato così ottenuto e commercializzato deve corrispondere ai requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 1 del

decreto ministeriale 20 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976. 3. L'anidride carbonica utilizzata deve possedere i requisiti di

purezza fissati dal decreto ministeriale 19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 gennaio 1991 Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1991

Registro n. 3 Sanità, foglio n. 166

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 è il seguente: "Art. 7. - Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 1, paragrafo 2, del D.M. 20 maggio 1976 è il seguente:
"Il prodotto così ottenuto e posto in commercio deve corrispondere ai seguenti requisiti:
caffè crudo: non deve contenere più dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; (omissis) ... l'umidità non deve superare il valore dell'11 per cento del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100 C dopo sei ore);
caffè torrefatto: non deve contenere più dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; (omissis) ... l'umidità non deve superare il valore del 5 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100 C dopo sei ore);
estratto solubile di caffè (essiccato o liofilizzato); non deve contenere più dello 0,30 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; (omissis)... l'umidità non deve superare il valore del 4 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 70 C dopo sei ore sotto una pressione ridotta di 40 mm mercurio); il rapporto di estrazione tra caffè decaffeinato di partenza e l'estratto solubile ottenuto non deve essere inferiore a 2,3".
- Le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza dell'anidride carbonica, previste dal D.M. 19 febbraio 1966 sono di seguito riportate:
"E 290 ANIDRIDE CARBONICA
Aspetto: gas incolore.
Titolo: non meno del 99% di CO2 in volume.
Acidità: il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 50 ml di acqua bollita di fresco non deve conferire a quest'ultima un'acidità, rispetto al metilarancio, superiore a quella di 50 ml di acqua bollita di fresco addizionata di 1 ml di acido cloridrico 0,001N.
Sostanze riducenti idrogeno fosforato e idrogeno solforato: il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 25 ml di reagente al nitrato d'argento ammoniacale, addizionati di 3 ml di ammoniaca, non deve provocare un intorbidamento o un oscuramento di tale soluzione.
Ossido di carbonio: una soluzione diluita di sangue, dopo agitazione con un volume di 915 ml di gas ed addizione di una miscela di pirogallolo e di acido tannico, non deve presentare una colorazione rosa, ma una colorazione grigia comparabile a quella prodotta nelle medesime condizioni da un volume eguale di anidride carbonica ottenuto dalla decomposizione del bicarbonato di sodio mediante acido cloridrico".