LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 5-6-1962
                               Art. 7.

  Il  Ministro  per  la  sanita'  con  proprio  decreto,  sentito  il
Consiglio  superiore  di sanita', puo' consentire la produzione ed il
commercio  di  sostanze  alimentari  e  bevande  che  abbiano  subito
aggiunte  o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego
di  raggi  ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni,
prescrivendo,  del  pari,  anche  le  indicazioni  che debbono essere
riportate sul prodotto finito.