stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 854

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie delle province di Roma, Genova, Milano, Torino, Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Lucca, Ancona, Ascoli Piceno, Napoli, Bari, Lecce, Taranto, Catania e Messina.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  5-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo, ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027; recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie;
Visto l'accordo collettivo nazionale 15 marzo 1957, per il conglobamento delle voci della retribuzione del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie;
Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 21 dicembre 1958, stipulato tra l'Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari - C.I.S.L., il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari - C.I.S.N.A.L. -;
Visti, per la provincia di Genova:
il patto collettivo integrativo 16 gennaio 1956, e relativi allegati, stipulato tra la Associazione Proprietari di Farmacia e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari;
l'accordo collettivo integrativo 2 maggio 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 16 gennaio 1956;
Visti, per la provincia di Milano:
l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1950, relativo al servizio notturno per il personale laureato dipendente da farmacie, stipulato tra l'Associazione Chimico Farmaceutica Lombarda Proprietari di Farmacia e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari;
l'accordo collettivo integrativo 29 aprile 1958, stipulato tra l'Associazione Chimico Farmaceutica Lombarda Proprietari di Farmacia e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari, il Sindacato Lavoratori Farmaceutici - C.G.I.L. -;
Visti, per la provincia di Torino:
il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1955, e relativi allegati, stipulato tra l'Associazione Piemontese fra Proprietari di Farmacia e il Sindacato Farmacisti non Proprietari;
l'accordo collettivo integrativo 21 aprile 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 1 febbraio 1955;
Visti, per la provincia di Bologna:
il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1949, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari;
il contratto collettivo integrativo 30 giugno 1956, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 7 dicembre 1949;
Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 1 gennaio 1958, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e il Sindacato Farmacisti Dipendenti;
Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 1 maggio 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Farmacisti Titolari di Farmacia e il Sindacato Provinciale dei Farmacisti non Proprietari;
Visti, per la provincia di Parma:
il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1956, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e l'Associazione Farmacisti non Proprietari;
l'accordo collettivo integrativo 15 gennaio 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 30 marzo 1956;
Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 5 gennaio 1959, e relativa tabella, stipulato tra la Associazione Sindacale Provinciale Proprietari Farmacisti e l'Associazione Provinciale Farmacisti non Proprietari;
Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 8 maggio 1957, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacie e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I. S.L. - l'Unione italiana del Lavoro, il Sindacato Autonomo Laureati Dipendenti da Farmacie;
Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 16 novembre 1955, e relativa tabella, stipulato tra la Federazione Provinciale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Lavoratori Laureati e Diplomati non Proprietari - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Laureati e Diplomati non Proprietari - C.G.I.L. -;
Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 14 luglio 1956, stipulato tra l'Associazione Sindacale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Partenopeo Farmacisti non Proprietari;
Visti, per la provincia di Bari i contratti sottoindicati, di identico contenuto:
contratto collettivo integrativo 3 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione Sindacale Titolari di Farmacie, e il Sindacato Farmacisti non Proprietari - C.I.S.L. -, il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari;
contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Sindacale Titolari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari e Addetti di Farmacia - C.G.I.L. -, il Sindacato Farmacisti non Proprietari Ospedalieri e Dipendenti da Enti - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 7 luglio 1958, stipulato tra, l'Associazione Provinciale dei Farmacisti Proprietari e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 6 febbraio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Provinciale Farmacisti non Proprietari;
Visto, per la provincia, di Catania, l'accordo collettivo integrativo 21 febbraio 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Farmacisti Proprietari e il Sindacato Farmacisti non Proprietari - C.I.S.L. -, il Sindacato Farmacisti non Proprietari - C.I.S.N.A.L. -;
Visto per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 21 maggio 1957, stipulato tra l'Ordine dei Farmacisti, i Rappresentanti dei Farmacisti Proprietari e il Sindacato Farmacisti non Proprietari;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Roma, in data 10 maggio 1960, n. 6 della provincia di Genova, in data 19 aprile 1960, n. 18 della provincia di Milano, in data 3 ottobre 1960, n. 25 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, n. 16 della provincia di Bologna, in data 21 novembre 1960, n. 1 della provincia di Ferrara, in data 26 luglio 1960, n. 1 della provincia di Forlì, in data 12 maggio 1960, n. 18 della provincia di Parma, in data 8 aprile 1960, n. 3 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, n. 3, della provincia di Ancona, in data 16 aprile 1960, n. 5 della provincia di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960, n. 18 della provincia di Napoli, in data 28 aprile 1960, n. 17 della provincia di Bari, in data 31 agosto 1960, n. 12 della provincia di Lecce, in data 30 giugno 1960, n. 7 della provincia di Taranto, in data 2 settembre 1960, n. 6 della provincia di Catania, in data 30 giugno 1960, n. 1 della provincia di Messina, in data 1 marzo 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente al personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie:
per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 21 dicembre 1958;
per la provincia di Genova, il patto collettivo integrativo 16 gennaio 1956, l'accordo collettivo integrativo 2 maggio 1958;
per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1950, l'accordo collettivo integrativo 29 aprile 1958;
per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1955, l'accordo collettivo integrativo 21 aprile 1959;
per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1949, il contratto collettivo integrativo 30 giugno 1956; per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 1 gennaio 1958;
per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 1 maggio 1959;
per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1956, l'accordo collettivo integrativo 15 gennaio 1957;
per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 5 gennaio 1959;
per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 8 maggio 1957;
per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 16 novembre 1955;
per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 14 luglio 1956;
per la provincia di Bari, i contratti collettivi integrativi 3 ottobre 1958 e 28 settembre 1959;
per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 7 luglio 1958;
per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 13 febbraio 1958;
per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 21 febbraio 1959;
per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 21 maggio 1957;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie delle province di Roma, Genova, Milano, Torino, Bologna, Ferrara, Forlì, Parma Lucca, Ancona, Ascoli Piceno, Napoli, Bari, Lecce, Taranto, Catania, Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 80. - VILLA