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LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal:  18-10-1990 al: 25-3-2021
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze. nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertameniti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.
Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.
((6))

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato l'atto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali. (4)
Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.
Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'autorità giudiziaria.
Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denuncie all'autorità giudiziaria. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 10/12/1969, n. 311) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt.
390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale".
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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale con sentenza 10 - 17 novembre 1971, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1971, n. 297) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente disposizioni sulla "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi anche a quei soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti risultino indiziati di reato".
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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte costituzionale con sentenza 26 settembre - 10 ottobre 1990, n. 434 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinchè queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse".