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LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal: 18-10-1990
al: 25-3-2021
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Sono soggette a vigilanza per la tutela della  pubblica  salute  la
produzione  ed   il   commercio   delle   sostanze   destinate   alla
alimentazione. A tal fine l'autorita' sanitaria  puo'  procedere,  in
qualunque momento ed a mezzo dei  competenti  organi  ed  uffici,  ad
ispezione e prelievo  di  campioni  negli  stabilimenti  ed  esercizi
pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o
si consumino le predette sostanze. nonche' sugli scali e sui mezzi di
trasporto. Essa puo' altresi', procedere al sequestro delle merci  e,
ove dagli accertameniti eseguiti risulti  necessario  per  la  tutela
della pubblica salute, alla loro distruzione. 
  Gli esami e le analisi dei campioni sono  compiuti  dai  laboratori
provinciali di igiene e profilassi o  da  altri  laboratori  all'uopo
autorizzati. ((6)) 
  Quando dall'analisi risulti che i  prodotti  non  corrispondono  ai
requisiti fissati dalla legge, il capo del  laboratorio  trasmettera'
denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il  verbale
di prelevamento ed il certificato di analisi.  Contemporaneamente,  a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera'
all'esercente presso cui e' stato l'atto il prelievo e  all'autorita'
che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga
comunicazione sara' fatta al produttore, nel  caso  che  il  prelievo
riguardi campioni in confezioni originali. (4) 
  Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli
interessati  potranno  presentare  al   medico   o   al   veterinario
provinciale istanza di revisione, in bollo,  unendo  la  ricevuta  di
versamento effettuato presso la Tesoreria  provinciale,  della  somma
che sara' indicata nel regolamento per ogni singola voce. 
  Le  analisi  di  revisione  saranno  eseguite   presso   l'Istituto
superiore di sanita', entro il termine massimo di mesi due.  In  caso
di mancata presentazione nei termini della istanza  di  revisione,  o
nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza,
il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici
giorni, le denuncie all'autorita' giudiziaria. 
  Il medico o veterinario provinciale, qualora  si  tratti  di  frode
tossica o comunque dannosa alla salute,  trasmettera'  immediatamente
le denuncie all'autorita' giudiziaria. (3) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969,
n. 149 (in G.U.  1a  s.s.  10/12/1969,  n.  311)  ha  dichiarato  "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962,
n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione  e  della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande")  nella  parte  in
cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 
390, 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte costituzionale con sentenza 10 - 17 novembre 1971, n.  179
(in G.U. 1a s.s. 24/11/1971, n. 297) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile  1962,
n. 283 (contenente  disposizioni  sulla  "disciplina  igienica  della
produzione  e  della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e   delle
bevande"), limitatamente alla parte in cui  esclude  l'obbligo  della
comunicazione dell'esito dell'analisi anche a quei  soggetti  che  in
base  agli  atti  di  polizia  giudiziaria  gia'  compiuti  risultino
indiziati di reato". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte costituzionale con sentenza  26  settembre  -  10  ottobre
1990, n. 434 (in G.U.  1a  s.s.  17/10/1990,  n.  41)  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  secondo  comma,  della
legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243,  247,
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari  e  delle  bevande),  nella
parte in cui non prevede che, per  i  casi  di  analisi  su  campioni
prelevati  da  sostanze  alimentari  deteriorabili,  il   laboratorio
provinciale di igiene e profilassi,  od  altro  laboratorio  all'uopo
autorizzato, dia avviso dell'inizio  delle  operazioni  alle  persone
interessate, affinche' queste possano presenziare, eventualmente  con
l'assistenza  di  un   consulente   tecnico,   all'esecuzione   delle
operazioni stesse".