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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 916

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

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Testo in vigore dal:  30-9-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952 per la scala mobile dei salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi;
Visti, per la provincia di Bari:
il contratto collettivo integrativo 28 febbraio 1952, e relative tabelle, per i salariati fissi, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, il Sindacato Braccianti e Salariati Agricoli - C.I.S.L. -, l'U.I.L.- Terra Provinciale -;
l'accordo collettivo 22 luglio 1954, per i braccianti agricoli avventizi e salariati fissi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 28 febbraio 1952;
l'accordo collettivo 10 ottobre 1958, e relativa tabella, per i salariati fissi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 28 febbraio 1952;
l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1957, per i braccianti agricoli avventizi addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra le medesime parti, di cui al predetto contratto collettivo 28 febbraio 1952;
il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1959, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale;
Visti, per la provincia di Brindisi:
il contratto collettivo integrativo 3 gennaio 1954, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L. -;
l'accordo collettivo 22 giugno 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 28 giugno 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
il contratto collettivo 19 luglio 1952, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra la Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Braccianti e Salariati - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -, l'U.I.L.
Terra Provinciale;
l'accordo collettivo 18 agosto 1959, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 16 maggio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
Visti, per la provincia di Foggia:
il contratto collettivo 24 giugno 1959, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Provinciale del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale - U.I.L.-Terra;
il contratto collettivo 8 settembre 1959, per i salariati fissi ed assimilati addetti agli armenti stanziali e transumanti, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 24 giugno 1959;
Visti, per la provincia di Lecce:
il contratto collettivo 20 aprile 1952, e relativa tabella, per i lavoratori addetti all'aratura a trazione animale, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Libera dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - C.G.I.L. -,le Unioni Provinciali Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 18 aprile 1958, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.-Terra;
il contratto collettivo 14 giugno 1954, per gli addetti ai lavori di mietitura dei cereali, grano, orzo, avena, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -, la Unione italiana Lavoratori - U.I.L. -, la Camera del Lavoro;
il contratto collettivo 11 giugno 1959, per i braccianti agricoli avventizi addetti alla mietitura dei cereali, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'U.I.L.-Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 11 giugno 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
il contratto collettivo 10 aprile 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - C.G.I.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale; al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
il contratto collettivo 18 agosto 1958, per i braccianti agricoli avventizi,- stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori diretti e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori - U.I.L. -;
il contratto collettivo 27 luglio 1957, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale dei Lavoratori - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro-Terra Provinciale -: al quale ha aderito, in data 27 luglio 1957, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
il contratto collettivo 18 agosto 1955, per i salariati fissi, stipulato tra le medesime parti, di cui al predetto contratto collettivo 27 luglio 1957;
il contratto collettivo 1 settmbre 1953, per i lavoratori addetti alla vendemmia, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Libera dei Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale italiana Lavoratori - U.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Unione Provinciale -;
il contratto collettivo 18 settembre 1958, per i lavoratori addetti alla vendemmia, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale - C.G.I.L. -, la Unione Provinciale - U.I.L. -, al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
il contratto collettivo 1 settmbre 1953, per i lavoratori addetti agli stabilimenti vinicoli e cantine di vinificazione, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Libera Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale italiana Lavoratori - U.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Unione Provinciale -;
il contratto collettivo 18 settembre 1958, per i lavoratori addetti agli stabilimenti vinicoli e cantine sociali di vinificazione, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione italiana Lavoratori U.I.L. -; al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - Terra;
Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 16 gennaio 1953, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze specializzate - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18, in data 31 agosto 1960, n. 16, in data 30 agosto 1960, n. 7, in data 6 giugno 1960, della provincia di Bari; n. 8, in data 20 luglio 1960, n. 9, in data 25 luglio 1960, della provincia di Brindisi, n. 1 e 3 della provincia di Foggia, rispettivamente in data 22 dicembre 1959 ed in data 30 maggio 1960, n. 2 e 7 -, in data 10 giugno 1960, n. 14, in data 10 luglio 1960, n. 11, in data 26 giugno 1960, n. 13 in data 5 luglio 1960, della provincia di Lecce, n. 4 della provincia di Taranto, in data 28 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 28 febbraio 1952, per i salariati fissi, l'accordo collettivo 22 luglio 1954, per i braccianti agricoli avventizi e salariati fissi, l'accordo collettivo 10 ottobre 1958, per i salariati fissi, l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1957, per i braccianti agricoli avventizi addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1959, per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 3 gennaio 1954 e l'accordo collettivo 22 giugno 1959, per i salariati fissi, il contratto collettivo 19 luglio 1952 e l'accordo collettivo 18 agosto 1959, per i braccianti agricoli avventizi;
- per la provincia di Foggia, il contratto collettivo 24 giugno 1959, per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 8 settembre 1959, per i salariati fissi ed assimilati addetti agli armenti stanziali e transumanti;
- per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 20 aprile 1952, per i lavoratori addetti all'aratura a trazione animale, il contratto collettivo 14 giugno 1954, per gli addetti ai lavori di mietitura dei cereali, grano, orzo, avena, il contratto collettivo 11 giugno 1959, per i braccianti agricoli avventizi addetti alla mietitura dei cereali, il contratto collettivo 10 aprile 1957 e il contratto collettivo 18 agosto 1958, per i braccianti agricoli avventizi il contratto collettivo 27 luglio 1957 e il contratto collettivo 18 agosto 1958, per i salariati fissi, il contratto collettivo 1 settmbre 1953 e il contratto collettivo 18 settembre 1958, per i lavoratori addetti alla vendemmia, il contratto collettivo 1 settmbre 1953 -, per i lavoratori addetti agli stabilimenti vinicoli e cantine di vinificazione, il contratto collettivo 18 settembre 1958, per i lavoratori addetti agli stabilimenti vinicoli e cantine sociali di vinificazione;
- per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 16 gennaio 1953, per i salariati fissi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 151. - VILLA