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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1927, n. 2325

Cessazione del corso forzoso e convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia. (027U2325)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1928, n. 1453 (in G.U. 16/07/1928, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-1927 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'urgente necessità di dare definitiva sistemazione alla moneta italiana rendendola convertibile in oro o in valute equiparate all'oro;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è fatto obbligo alla Banca d'Italia di convertire, contro presentazione presso la sede centrale in Roma, i proprii biglietti, in oro o, a scelta della Banca, in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro.

La parità aurea è fissata in ragione di un peso di oro fino di grammi 7.919 per ogni cento lire italiane.