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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1927, n. 2325

Cessazione del corso forzoso e convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia. (027U2325)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1928, n. 1453 (in G.U. 16/07/1928, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-12-1927
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'urgente necessita' di dare definitiva sistemazione  alla
moneta italiana rendendola convertibile in oro o in valute equiparate
all'oro; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col  Primo  Ministro  Capo  del  Governo  e  col
Ministro per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1 
 
  A partire dal giorno successivo a quello  della  pubblicazione  del
presente decreto e' fatto obbligo alla Banca d'Italia di  convertire,
contro presentazione presso la  sede  centrale  in  Roma,  i  proprii
biglietti, in oro o, a scelta della Banca, in divise su Paesi  esteri
nei quali sia vigente la convertibilita' dei biglietti  di  banca  in
oro. 
 
  La parita' aurea e' fissata in ragione di un peso di  oro  fino  di
grammi 7.919 per ogni cento lire italiane.