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REGIO DECRETO 24 settembre 1882, n. 999

Che approva il testo unico della legge elettorale politica. (082U0999)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1882
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata nel SO relativo alla GU n. 226 del 27-09-1882.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-10-1882 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'articolo 2 della legge 7 maggio corrente anno, numero 725 (Serie 3ª), di pubblicare in testo unico la legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 593 (Serie 3ª), colle modificazioni da detta legge 7 maggio introdotte;
Viste le accennate leggi;
Visto il Nostro decreto 13 giugno 1882, n. 796 (Serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
Abbiamo decretato e decretiamo:

A

testo unico della legge elettorale del 22 gennaio 1882, numero 593 (Serie 3ª), rimane approvato il seguente testo: LEGGE ELETTORLE POLITIC

Art. 1



Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, né per l'uno, né per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età;

3. Di saper leggere e scrivere;

4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.