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REGIO DECRETO 24 settembre 1882, n. 999

Che approva il testo unico della legge elettorale politica. (082U0999)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1882
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata nel SO relativo alla GU n. 226 del 27-09-1882.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-10-1882
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' delle facolta' concedute al Nostro Governo  dall'articolo
2 della legge 7 maggio corrente  anno,  numero  725  (Serie  3ª),  di
pubblicare in testo unico la legge elettorale 22 gennaio 1882, n. 593
(Serie 3ª), colle modificazioni da detta legge 7 maggio introdotte; 
 
  Viste le accennate leggi; 
 
  Visto il Nostro decreto 13 giugno 1882, n. 796 (Serie 3ª); 
 
  Sulla proposta del Nostro Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A testo unico della legge elettorale del 22  gennaio  1882,  numero
593 (Serie 3ª), rimane approvato il seguente testo: 
 
                      LEGGE ELETTORALE POLITICA 
 
                               Art. 1. 
 
  Per  essere  elettore  e'  richiesto  il  concorso  delle  seguenti
condizioni: 
 
    1. Di godere, per nascita o per origine,  dei  diritti  civili  e
politici del Regno. Quelli che, ne' per l'uno, ne' per l'altro  degli
accennati  titoli,  appartengono  al  Regno,  se  tuttavia  italiani,
partecipano anch'essi alla qualita' di elettori, ove abbiano ottenuta
la naturalita' per decreto Reale, e prestato giuramento  di  fedelta'
al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo
ottenendo la naturalita' per legge; 
 
    2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'eta'; 
 
    3. Di saper leggere e scrivere; 
 
    4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli  articoli
seguenti.