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LEGGE 28 giugno 1871, n. 286

Che estende alla Provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile. (071U0286)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 16/12/2009
Testo in vigore dal:  13-7-1871

Art. 1



Ai fidecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommessarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella Provincia Romana anteriormente all'attuazione del Codice civile, ivi promulgato in virtù del Reale Decreto del 27 novembre 1870, n. 6030, sono applicabili dal 1° luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospeso dall'articolo 2, lettera B, del citato Decreto 27 novembre 1870.

Alle parole dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice e alla data del 1° gennaio 1866, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti, è sostituita la data del 1° luglio 1871.