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DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (23G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 (in G.U. 14/11/2023, n. 266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal: 15-11-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni  di  degrado,
vulnerabilita' sociale e disagio giovanile nel territorio del  comune
di Caivano; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni  per  il  contrasto   alla   criminalita'   minorile   e
all'elusione scolastica, e per la  tutela  delle  minori  vittime  di
reato; 
  Considerate, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle  misure
a  tutela  del  rispetto  dell'obbligo   scolastico,   in   relazione
all'incremento dell'elusione  scolastica  soprattutto  in  specifiche
aree del territorio nazionale, ed al valore di  incoraggiamento  alla
devianza che tale fenomeno comporta; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  intervenire
approntando una piu' incisiva  risposta  sanzionatoria,  correlandola
all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso  nonche'  prevedendo
misure disincentivanti l'elusione nei confronti  degli  esercenti  la
responsabilita' genitoriale; 
  Considerata la necessita' di assicurare  l'intervento  del  giudice
della famiglia a tutela  dei  minori  coinvolti  in  gravi  reati  di
criminalita' organizzata; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in  considerazione
delle caratteristiche di maggiore pericolosita' e lesivita' acquisite
nei tempi recenti dalla  criminalita'  minorile,  di  approntare  una
risposta  sanzionatoria  ed   altresi'   dissuasiva,   che   mantenga
l'attenzione per la  specificita'  della  condizione  dell'autore  di
reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilita' delle
misure cautelari ed altresi' prevedendo un  procedimento  anticipato,
idoneo al reinserimento e alla  rieducazione  del  minore  autore  di
condotte criminose; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico  e  rispetto
all'offerta di contenuti e servizi on line, al fine di garantirne  il
benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della giustizia, per lo  sport  e  i  giovani,
dell'istruzione e del merito, per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalita'  e  le
pari opportunita' e dell'universita' e della ricerca; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano 
 
  1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita'
sociale e disagio giovanile presenti nel  territorio  del  Comune  di
Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' nominato un  Commissario  straordinario  con  il
compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi
infrastrutturali o di riqualificazione ((funzionale  al))  territorio
del predetto  comune  ((,  prevedendo,  laddove  occorra,  anche  una
semplificazione per le procedure di concessione di immobili  pubblici
per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti  del
Terzo   settore   operanti   in   ambito   artistico   e   culturale,
sociosanitario, sportivo, di contrasto alla poverta' educativa e  per
l'integrazione)).  Il  piano   straordinario   e'   predisposto   dal
Commissario ((straordinario)) d'intesa con il Comune di Caivano e con
il Dipartimento per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla
base dell'attivita' istruttoria del Genio militare. Il predetto piano
e'  approvato  con  delibera  del   Consiglio   dei   ministri,   con
assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30
milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza  con  le  disponibilita'
finanziarie dello stesso. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  approvati  ai  sensi  del
((comma 1 si provvede))  in  deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
diversa da quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle  leggi
antimafia e delle ((...)) misure di prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.   In
relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto
salvo quanto previsto al comma 4,  il  Commissario  straordinario  si
avvale del supporto tecnico-operativo,  ai  sensi  dell'articolo  10,
commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- INVITALIA S.p.A., che svolge altresi' le funzioni  di  centrale  di
committenza ai sensi dell'articolo  63  del  ((codice  dei  contratti
pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  con
oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal  comma  1,  come
determinato nella delibera del Consiglio  dei  ministri,  e  comunque
((...)) nel limite massimo del due per cento di  detto  stanziamento,
al netto di quanto previsto dal comma 4. 
  3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carico un anno, prorogabile  di  un  ulteriore
anno ((,)) e si avvale di una struttura di supporto  posta  alle  sue
dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e che  opera  sino  alla  data  di  cessazione
dell'incarico  del  Commissario  straordinario.  Alla  struttura   di
supporto e' assegnato un contingente  massimo  di  personale  pari  a
cinque unita', di cui ((una di personale dirigenziale di livello  non
generale e quattro di personale))  non  dirigenziale,  dipendenti  di
pubbliche amministrazioni centrali e  di  enti  territoriali,  previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti  predetti,  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti  ((per
il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di  cui
al  presente  articolo,))  con  esclusione  del  personale   docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche. Il  personale  di  cui  al  secondo  periodo,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'
collocato fuori ruolo o in posizione di  comando,  distacco  o  altro
analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti  ((,
conservando  lo  stato   giuridico   e   il   trattamento   economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al  personale  non
dirigenziale  della  struttura  di  supporto   e'   riconosciuto   il
trattamento  economico  accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'   di
amministrazione, del personale non dirigenziale  del  comparto  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti
del  Commissario   straordinario,   puo'   essere   riconosciuta   la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre
a quelle gia' previste dai  rispettivi  ordinamenti  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66)). All'atto del collocamento
fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1,
le specifiche ((dotazioni finanziarie e  strumentali  nonche'  quelle
del personale, anche dirigenziale, di  cui  al  secondo  periodo  del
presente  comma,))  necessarie  al   funzionamento   della   medesima
struttura. Per l'esercizio delle  proprie  funzioni,  il  Commissario
straordinario  puo'  avvalersi,  altresi',  delle   strutture   delle
amministrazioni locali e ((degli enti territoriali,  nonche'))  delle
strutture periferiche delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato.
((Il Commissario straordinario, per le finalita' di cui al  comma  1,
puo' altresi' avvalersi di  un  numero  massimo  di  tre  esperti  di
comprovata  qualificazione  professionale,   nominati   con   proprio
provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di  euro  50.000
al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a  carico
dell'amministrazione  per  singolo  incarico)).   Il   compenso   del
Commissario straordinario e' determinato ((con il decreto di  cui  al
comma 1 del presente articolo)) in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
((n. 98,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 con oneri a carico delle risorse  di  cui  al  comma  1  ((del
presente articolo)). 
  4. Il piano straordinario di  cui  al  comma  1  ricomprende  anche
interventi  urgenti   per   il   risanamento,   il   ripristino,   il
completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la  riqualificazione
del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e  per  la  realizzazione
degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino  il
centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la  realizzazione  dei
predetti interventi,  il  Commissario  straordinario  si  avvale  del
supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  della  ((societa'
Sport e Salute Spa)), che svolge altresi' le funzioni di centrale  di
committenza ai sensi  dell'articolo  63  del  ((codice  di  cui  al))
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri  posti  a  carico
dello stanziamento previsto  dal  comma  1,  come  determinato  nella
delibera del Consiglio dei ministri, e comunque  ((...))  nel  limite
massimo del due per cento  delle  risorse  destinate  con  la  citata
delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo  periodo
del presente comma. 
  ((4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano  straordinario
di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione
di  infrastrutture  culturali,  l'autorizzazione  di  spesa  di   cui
all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023. 
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a
12  milioni  di  euro  per  l'anno   2023,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 
  5. Il Commissario  ((straordinario))  prevede  altresi'  criteri  e
modalita' per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo
ex Delphinia di Caivano di cui al  comma  4,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti,  individuando  come  prioritari   i   progetti
presentati dai Gruppi sportivi militari ((e dei  corpi  civili  dello
Stato)). 
  6. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   finanzia   specifici   progetti
finalizzati alla costruzione  o  rigenerazione  di  edifici  e  spazi
nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attivita' educative e
formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno  sede
((nella regione Campania)). Tali interventi, identificati dal  Codice
Unico  di  Progetto  (CUP),  vengono  attuati  in  raccordo  con   il
Commissario straordinario di cui al comma 1 e  per  la  realizzazione
degli stessi si applicano le disposizioni di cui al  comma  2,  primo
periodo. 
  7. Alla copertura degli oneri di cui  al  comma  6  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale  per  la  ricerca
(FISR) di cui all'articolo 1, comma  3,  del  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per
l'anno 2024. 
  ((7-bis. Una quota non inferiore a euro  100.000  per  l'anno  2024
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' destinata, con il decreto  di  cui
al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022,  al
comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza
finalizzati ad assicurare la tutela della  sicurezza  dei  cittadini,
anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in  via  di
assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo
complementare "Legalita'" 2014-2020)). 
  8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana  ed  il
controllo del territorio, il Comune  di  Caivano  e'  autorizzato  ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  mediante  procedure   concorsuali
((semplificate ai sensi dell'articolo)) 35-quater, comma  3-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento  di
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in  deroga  al
previo espletamento delle procedure  ((di  cui  agli  articoli  30  e
34-bis)) del medesimo decreto legislativo ((n.  165  del  2001)),  15
unita' di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. 
  9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate  in  deroga  ai
vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259,  comma  6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro  138.900  per
l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno  2024,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  ((10-bis. Al fine di  garantire  l'attuazione  degli  obiettivi  di
inclusione sociale, il comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali  semplificate  ai
sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie  vigenti
di altre amministrazioni, comunque in deroga al  previo  espletamento
delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, 3 unita' di personale  non  dirigenziale
della professionalita' di servizio sociale. 
  10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento  degli  studenti  nelle
scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di  Caivano
e' altresi' autorizzato ad assumere,  con  le  medesime  procedure  e
deroghe  di  cui  al  comma  10-bis,  6  unita'  di   personale   non
dirigenziale della professionalita' degli educatori scolastici. 
  10-quater. Le assunzioni di cui  ai  commi  10-bis  e  10-ter  sono
autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo  1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nonche'  in  deroga
all'articolo  259,   comma   6,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti
commi nonche' a quelli di  cui  al  comma  8  del  presente  articolo
provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM. 
  10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter,  pari
a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere  dall'anno
2024, si provvede: 
    a) quanto a euro 64.500 per  l'anno  2023,  a  euro  409.500  per
l'anno 2024 e a euro 273.000 a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a euro 136.500 a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  10-sexies. Il Ministro per la famiglia,  la  natalita'  e  le  pari
opportunita', nell'ambito  delle  azioni  predisposte  con  il  Piano
strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle  donne  e
la violenza domestica, di cui all'articolo  5  del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre  2013,  n.  119,  promuove  il   potenziamento   della   rete
territoriale antiviolenza nel comune di Caivano,  ferme  restando  le
competenze della regione Campania,  avvalendosi  delle  risorse  gia'
previste a legislazione vigente)).