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DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 10-10-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni in materia di processo  penale  per  consentire  il  suo
efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie  delittuose  e  per
rendere efficiente e sicura l'attivita' di intercettazione; 
  Considerate, a tal fine, le esigenze - emerse  nella  piu'  recente
esperienza giudiziaria e  segnalate  anche  dalla  procura  nazionale
antimafia e antiterrorismo e da numerose procure della  Repubblica  -
di garantire i piu' alti standard di capacita' investigativa rispetto
a fattispecie di reato di particolare gravita' e,  nel  contempo,  di
assicurare elevati ed uniformi livelli  di  sicurezza,  aggiornamento
tecnologico,  efficienza,  economicita'  e  capacita'  di   risparmio
energetico dei  sistemi  informativi  funzionali  alle  attivita'  di
intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
garantire un piu' celere svolgimento dei procedimenti civili  davanti
al tribunale per i minorenni, nel rispetto compiuto dei diritti; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   dettare
disposizioni sui corsi di formazione per il personale di magistratura
che aspira ad  incarichi  direttivi  e  semi-direttivi,  al  fine  di
risolvere i problemi logistici e applicativi creati  dalla  normativa
vigente a carico della Scuola superiore della magistratura; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  prevedere  una
disciplina transitoria sul  conferimento  degli  incarichi  superiori
dirigenziali  dei  ruoli  dell'esecuzione  penale  esterna  e   degli
istituti di pena minorili per garantire la copertura delle  posizioni
per le quali e' richiesta  la  qualifica  dirigenziale  superiore  in
assenza di personale in servizio avente la necessaria anzianita'; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  consolidare  e
rafforzare il  contrasto  al  fenomeno  degli  incendi  boschivi,  in
ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
specifici interventi volti  al  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
dalle altre dipendenze patologiche; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di abolire
gli obblighi  in  materia  di  isolamento  e  autosorveglianza  e  di
modificare  la   disciplina   del   monitoraggio   della   situazione
epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rivedere l'assetto organizzativo del Ministero  della  cultura  e  di
dettare disposizioni urgenti per la cultura; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
dettare   misure   per   garantire   l'efficienza   della    Pubblica
Amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della giustizia, della salute, della cultura,  dell'economia
e delle finanze e per la pubblica amministrazione; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Disposizioni in materia di intercettazioni 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 203,  si  applicano  anche  nei  procedimenti  per  i
delitti,   consumati   o    tentati,    previsti    dagli    articoli
452-quaterdecies  e  630  del  codice  penale,  ovvero  commessi  con
finalita' di  terrorismo  o  avvalendosi  delle  condizioni  previste
dall'articolo 416-bis del  codice  penale  o  al  fine  di  agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  ((2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del  codice
di  procedura  penale,  la  parola:  "indica"  e'  sostituita   dalle
seguenti:  "espone  con  autonoma  valutazione"  e  dopo  la  parola:
"necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,". 
  2-ter.  All'articolo  268  del  codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente,  soltanto  il
contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante  ai  fini  delle
indagini, anche a favore della persona  sottoposta  ad  indagine.  Il
contenuto non rilevante ai fini  delle  indagini  non  e'  trascritto
neppure sommariamente e  nessuna  menzione  ne  viene  riportata  nei
verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei  quali  e'
apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa  non  e'  utile
alle indagini'"; 
    b) al comma  2-bis,  le  parole:  "affinche'  nei  verbali"  sono
sostituite dalle seguenti: "affinche'  i  verbali  siano  redatti  in
conformita' a quanto previsto dal  comma  2  e  negli  stessi"  e  le
parole:  "dati  personali  definiti  sensibili  dalla   legge"   sono
sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti  alla  vita
privata degli interlocutori". 
  2-quater. All'articolo  270,  comma  1,  del  codice  di  procedura
penale, le parole: "e dei reati di cui  all'articolo  266,  comma  1"
sono soppresse. 
  2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai
procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto)).