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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 20 febbraio 2023, n. 40

Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185. (23G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023
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Testo in vigore dal: 5-5-2023
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  e,  in  particolare,  l'articolo  4  che  ridenomina   il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in  particolare,  la  Parte  Quarta  recante
norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti
inquinati; 
  Visto l'articolo 13, comma 8, del  decreto  legislativo  25  luglio
2005,  n.  151,  recante  «Attuazione  delle  direttive   2002/95/CE,
2002/96/CE  e  2003/108/CE,  relative  alla  riduzione  dell'uso   di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed  elettroniche
(AEE), nonche' allo smaltimento dei  rifiuti»  che  prevede  che  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza  unificata,  siano  definite  le
modalita'  di  costituzione  e  di  funzionamento  di  un  centro  di
coordinamento,   finanziato   e   gestito   dai    produttori,    per
l'ottimizzazione  delle   attivita'   di   competenza   dei   sistemi
collettivi, a garanzia di  comuni,  omogenee  e  uniformi  condizioni
operative; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  25  settembre  2007,  n.  185  che  attua  la
disposizione di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo
n. 151 del 2005 e, in  particolare,  l'allegato  1  che  individua  i
raggruppamenti nei quali, presso i centri di raccolta, confluiscono i
RAEE; 
  Vista la direttiva  (UE)  2012/19  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE); 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche» e in particolare l'allegato II che elenca
in modo indicativo le AEE; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera qq), del  decreto  legislativo
n. 49 del 2014, che ha disposto che i rifiuti derivanti  da  pannelli
fotovoltaici provenienti  da  nuclei  domestici  siano  conferiti  ai
centri di raccolta  nel  raggruppamento  n.  4  dell'allegato  1  del
regolamento n. 185 del 2007; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
49 del 2014, che prevede che, dal 15 agosto 2018, le disposizioni ivi
contenute si applichino  a  tutte  le  AEE  come  classificate  nelle
categorie del suo Allegato III e elencate  a  titolo  esemplificativo
nell'Allegato IV del medesimo decreto, e che, pertanto, a partire  da
tale  data,  l'allegato  II  del  citato  decreto,   sia   sostituito
dall'allegato IV dello stesso; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di  ridefinire  i  raggruppamenti
indicati nell'Allegato 1 del regolamento del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare n. 185  del  2007,  alla  luce
dell'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua
in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del
medesimo decreto; 
  Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso
con nota prot. n. 6665 del 29 marzo 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
con nota prot. n. 3119 del 28 marzo 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta dell'11
maggio 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata ai sensi della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Allegato 1 al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  25  settembre  2007,  n.  185,  e'
sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto,  che  ne  costituisce
parte integrante. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 20 febbraio 2023 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della sicurezza energetica 
                           Pichetto Fratin 
 
                      Il Ministro delle imprese 
                         e del made in Italy 
                                Urso 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, registrazione n. 1164 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
          materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021,  n.  51,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55: 
                «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
          Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare"  e'  ridenominato  "Ministero  della  transizione
          ecologica". 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 11
          novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022,  n.  264,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: 
                «Art. 4 (Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica). - 1. Il Ministero della transizione  ecologica
          assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica. 
                2. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 35: 
                    1) il comma 1 e' abrogato; 
                    2) al comma 2: 
                    2.1. all'alinea le parole:  "Al  Ministero  della
          transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti:  "Al
          Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica"  e
          dopo le parole: "sviluppo  sostenibile"  sono  inserite  le
          seguenti: "e alla sicurezza energetica"; 
                    2.2. alle lettere a) e f) le  parole:  "Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste"; 
                    2.3.   alla   lettera   b),   dopo   le   parole:
          "provvedimenti  ad  essi  inerenti;"   sono   inserite   le
          seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte  a
          garantire la sicurezza, la flessibilita' e  la  continuita'
          degli  approvvigionamenti  di  energia   e   a   promuovere
          l'impiego delle fonti rinnovabili;"; 
                    3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "(Attribuzioni)"; 
                  b) la rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della
          sicurezza energetica". 
                3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica" e "Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza  energetica"  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e
          ovunque  presenti,   le   denominazioni   "Ministro   della
          transizione  ecologica"  e  "Ministero  della   transizione
          ecologica". 
                3-bis.  In  relazione  alle   accresciute   attivita'
          connesse  agli  interventi  per  la  sicurezza   energetica
          nazionale e per la promozione della produzione  di  energia
          da fonti rinnovabili, il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
          e della sicurezza energetica  e'  incrementato  fino  a  un
          massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata
          la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
                3-ter. Agli oneri di  cui  al  comma  3-bis,  pari  a
          975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della transizione ecologica.». 
              - La Parte Quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n.  96,
          reca: «Norme in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  e  di
          bonifica dei siti inquinati». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma  8,  del
          decreto legislativo 25  luglio  2005,  n.  151  (Attuazione
          della direttiva 2002/95/CE, della  direttiva  2002/96/CE  e
          della  direttiva  2003/108/CE,  relative   alla   riduzione
          dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche, nonche'  allo  smaltimento  dei
          rifiuti), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  29  luglio
          2005, n. 175, S.O.: 
                «Art. 13 (Obblighi di informazione). - (Omissis) 
                8. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle
          attivita'  produttive  e  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          definite le modalita' di funzionamento del Registro di  cui
          all'art. 14, di iscrizione allo  stesso,  di  comunicazione
          delle informazioni di cui  ai  commi  6  e  7,  nonche'  di
          costituzione  e  di   funzionamento   di   un   centro   di
          coordinamento, finanziato e  gestito  dai  produttori,  per
          l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei  sistemi
          collettivi,  a  garanzia  di  comuni  omogenee  e  uniformi
          condizioni operative. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'allegato 1, del decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 25 settembre 2007, n. 185 (Istituzione e modalita'  di
          funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati
          al finanziamento dei sistemi di  gestione  dei  rifiuti  di
          apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche    (RAEE),
          costituzione e funzionamento di un centro di  coordinamento
          per l'ottimizzazione  delle  attivita'  di  competenza  dei
          sistemi collettivi e istituzione del  comitato  d'indirizzo
          sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13,  comma
          8, e 15, comma 4, del  D.Lgs.  25  luglio  2005,  n.  151),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5  novembre  2007,  n.
          257: 
                «Allegato 1 
                (art. 9, comma 3 e art. 10 comma 2, lettere a e h) 
                Raggruppamenti di RAEE che devono  essere  effettuati
          dai centri di  raccolta  di  cui  all'art.  6  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto
          di cui all'art. 187 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, relativo al divieto  di  miscelazione  dei  rifiuti
          pericolosi. 
                Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in  tale
          raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B
          del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:  1.1,  1.2,
          1.3, 1.4, 1.17. 
                Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in
          tale  raggruppamento   le   seguenti   categorie   di   cui
          all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio  2005,  n.
          151: da 1.5 a 1.16 e 1.18. 
                Raggruppamento 3 - TV e Monitor. 
                Raggruppamento  4  -  IT  e   Consumer   electronics,
          apparecchi  di  illuminazione   (privati   delle   sorgenti
          luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le
          seguenti categorie  di  cui  all'allegato  1B  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e  4,  tranne  quelle
          rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte  le  categorie
          non  menzionate  negli  altri  raggruppamenti  di  cui   al
          presente allegato. 
                Raggruppamento 5 - Sorgenti  luminose:  rientrano  in
          tale  raggruppamento   le   seguenti   categorie   di   cui
          all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005,  n.
          151: da 5.2 a 5.5.». 
              -  La  direttiva  2012/19/UE  del  4  luglio  2012  del
          Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  (sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  -  RAEE),  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 24 luglio 2012, n. L 197. 
              - Si riporta il testo  dell'allegato  II,  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   (Attuazione   della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  -  RAEE),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O.: 
                «Allegato II (Elenco indicativo di AEE che  rientrano
          nelle categorie dell'Allegato I) 
                1. Grandi elettrodomestici 
                1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione 
                1.2 Frigoriferi 
                1.3 Congelatori 
                1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati  per  la
          refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti 
                1.5 Lavatrici 
                1.6 Asciugatrici 
                1.7 Lavastoviglie 
                1.8 Apparecchi di cottura 
                1.9 Stufe elettriche 
                1.10 Piastre riscaldanti elettriche 
                1.11 Forni a microonde 
                1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per  la
          cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti 
                1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento 
                1.14 Radiatori elettrici 
                1.15 Altri  grandi  elettrodomestici  utilizzati  per
          riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi 
                1.16 Ventilatori elettrici 
                1.17 Apparecchi per il condizionamento come  definiti
          dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE
          dell'8 maggio 2002  della  Commissione  che  stabilisce  le
          modalita' di applicazione  della  direttiva  92/75/CEE  del
          Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante  il
          consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico 
                1.18  Altre  apparecchiature  per  la   ventilazione,
          l'estrazione d'aria e il condizionamento 
                2. Piccoli elettrodomestici 
                2.1 Aspirapolvere 
                2.2 Scope meccaniche 
                2.3 Altre apparecchiature per la pulizia 
                2.4 Macchine  per  cucire,  macchine  per  maglieria,
          macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili 
                2.5  Ferri  da  stiro  e  altre  apparecchiature  per
          stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti 
                2.6 Tostapane 
                2.7 Friggitrici 
                2.8   Frullatori,   macina   caffe'    elettrici    e
          apparecchiature   utilizzate   per   aprire   o   sigillare
          contenitori o pacchetti 
                2.9 Coltelli elettrici 
                2.10   Apparecchi   tagliacapelli,    asciugacapelli,
          spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici,  apparecchi
          per massaggi e altre cure del corpo 
                2.11  Sveglie,  orologi  da  polso  o  da   tasca   e
          apparecchiature per  misurare,  indicare  e  registrare  il
          tempo 
                2.12 Bilance 
                3.     Apparecchiature     informatiche     e     per
          telecomunicazioni 
                3.1. Trattamento dati centralizzato: 
                  3.1.1. Mainframe 
                  3.1.2 Minicomputer 
                  3.1.3. Stampanti 
                3.2. Informatica individuale: 
                  3.2.1. Personal computer (unita'  centrale,  mouse,
          schermo e tastiera inclusi) 
                  3.2.2. Computer portatili (unita' centrale,  mouse,
          schermo e tastiera inclusi) 
                  3.2.3. Notebook 
                  3.2.4 Agende elettroniche 
                  3.2.5. Stampanti 
                  3.2.6 Copiatrici 
                  3.2.7   Macchine   da   scrivere   elettriche    ed
          elettroniche 
                  3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo  ed  altri
          prodotti e apparecchiature  per  raccogliere,  memorizzare,
          elaborare, presentare o comunicare informazioni  con  mezzi
          elettronici 
                  3.2.9 Terminali e sistemi utenti 
                  3.2.10 Fax 
                  3.2.11 Telex 
                  3.2.12 Telefoni 
                  3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento 
                  3.2.14 Telefoni senza filo 
                  3.2.15 telefoni cellulari 
                  3.2.16 Segreterie telefoniche 
                e altri prodotti o  apparecchiature  per  trasmettere
          suoni,  immagini   o   altre   informazioni   mediante   la
          telecomunicazione 
                4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 
                4.1 Apparecchi radio 
                4.2 Apparecchi televisivi 
                4.3 Videocamere 
                4.4 Videoregistratori 
                4.5 Registratori hi-fi 
                4.6 Amplificatori audio 
                4.7 Strumenti musicali 
                4.8 altri prodotti o apparecchiature per registrare o
          riprodurre  suoni  o  immagini,  inclusi  segnali  o  altre
          tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse
          dalla telecomunicazione 
                4.9 Pannelli fotovoltaici 
                5. Apparecchiature di illuminazione 
                5.1 Lampadari per lampade fluorescenti  ad  eccezione
          dei lampadari delle abitazioni 
                5.2 Tubi fluorescenti 
                5.3 Lampade fluorescenti compatte 
                5.4 Lampade a  scarica  ad  alta  densita',  comprese
          lampade a vapori di sodio ad alta pressione  e  lampade  ad
          alogenuro metallico 
                5.5 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione 
                5.6  Altre  apparecchiature  di   illuminazione   per
          diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade
          a incandescenza 
                6. Strumenti elettrici ed elettronici  (ad  eccezione
          degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 
                6.1 Trapani 
                6.2 Seghe 
                6.3 Macchine per cucire 
                6.4    Apparecchiature    per    tornire,    fresare,
          carteggiare,  smerigliare,  segare,  tagliare,   tranciare,
          trapanare, perforare, punzonare,  piegare,  curvare  o  per
          procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali 
                6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare  o
          rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo 
                6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo 
                6.7   Apparecchiature   per   spruzzare,    spandere,
          disperdere o per altro trattamento di  sostanze  liquide  o
          gassose con altro mezzo 
                6.8 Attrezzi tagliaerba  o  per  altre  attivita'  di
          giardinaggio 
                7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e
          lo sport 
                7.1  Treni  elettrici   o   automobiline   da   corsa
          giocattolo. 
                7.2 Console di videogiochi portatili 
                7.3 Videogiochi 
                7.4  Computer  per  ciclismo,  immersioni  subacquee,
          corsa, canottaggio, ecc. 
                7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici
          o elettronici 
                7.6 Macchine a gettoni 
                8.  Dispositivi  medici  (ad  eccezione  di  tutti  i
          prodotti impiantati e infettati) 
                8.1 Apparecchi di radioterapia 
                8.2 Apparecchi di cardiologia 
                8.3 Apparecchi di dialisi 
                8.4 Ventilatori polmonari 
                8.5 Apparecchi di medicina nucleare 
                8.6 Apparecchiature di laboratorio  per  diagnosi  in
          vitro 
                8.7 Analizzatori 
                8.8 Congelatori 
                8.9 Test di fecondazione 
                8.10 Altri apparecchi per  diagnosticare,  prevenire,
          monitorare,  curare  e   alleviare   malattie,   ferite   o
          disabilita' 
                9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 
                9.1 Rivelatori di fumo 
                9.2 Regolatori di calore 
                9.3 Termostati 
                9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione
          ad uso domestico o di laboratorio 
                9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati
          in  impianti  industriali  (ad  esempio  nei  pannelli   di
          controllo) 
                10. Distributori automatici 
                10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per
          la preparazione e l'erogazione automatica o  semiautomatica
          di cibi o di: 
                  a) bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; 
                  b) di prodotti solidi 
                10.2 Distributori automatici di denaro contante 
                10.3 Tutti i  distributori  automatici  di  qualsiasi
          tipo di prodotto.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  4,  comma  1,  lettera
          qq), e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto
          legislativo n. 49 del 2014: 
                «Art. 4 (Definizioni). - (Omissis) 
                qq) "rifiuti derivanti  dai  pannelli  fotovoltaici":
          sono considerati RAEE provenienti dai  nuclei  domestici  i
          rifiuti originati da pannelli  fotovoltaici  installati  in
          impianti di potenza  nominale  inferiore  a  10  KW.  Detti
          pannelli  vanno  conferiti  ai  "Centri  di  raccolta"  nel
          raggruppamento  n.  4  dell'Allegato  1  del   decreto   25
          settembre 2007,  n.  185;  tutti  i  rifiuti  derivanti  da
          pannelli fotovoltaici installati  in  impianti  di  potenza
          nominale superiore o uguale a 10 KW sono  considerati  RAEE
          professionali. 
                (Omissis).». 
                «Art. 2 (Ambito di applicazione). - (Omissis) 
                b)  a  tutte   le   apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche,    come    classificate    nelle    categorie
          dell'Allegato III  ed  elencate  a  titolo  esemplificativo
          nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'allegato  III  e  IV,  del
          citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
                «Allegato   III   (Categorie   di   AEE    rientranti
          nell'ambito  di  applicazione  del  presente  decreto   nel
          periodo indicato nell'articolo 2, comma 1 , lettera b). 
                1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 
                2. Schermi,  monitor  ed  apparecchiature  dotate  di
          schermi con una superficie superiore a 100 cm 2 
                3. Lampade 
                4. Apparecchiature di grandi dimensioni  (con  almeno
          una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non
          solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e  per
          telecomunicazioni; apparecchiature di  consumo;  lampadari;
          apparecchiature   per   riprodurre   suoni   o    immagini,
          apparecchiature   musicali;    strumenti    elettrici    ed
          elettronici; giocattoli  e  apparecchiature  per  il  tempo
          libero  e  lo  sport;  dispositivi  medici;  strumenti   di
          monitoraggio  e  di  controllo;  distributori   automatici;
          apparecchiature per la generazione di  corrente  elettrica.
          Questa   categoria   non   include    le    apparecchiature
          appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. 
                5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna
          dimensione esterna superiore a 50  cm),  compresi,  ma  non
          solo:   elettrodomestici;   apparecchiature   di   consumo;
          lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
          apparecchiature   musicali;    strumenti    elettrici    ed
          elettronici; giocattoli  e  apparecchiature  per  il  tempo
          libero  e  lo  sport;  dispositivi  medici;  strumenti   di
          monitoraggio  e  di  controllo;  distributori   automatici;
          apparecchiature per la generazione di  corrente  elettrica.
          Questa   categoria   non   include    le    apparecchiature
          appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. 
                6.  Piccole  apparecchiature   informatiche   e   per
          telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore
          a 50 cm).». 
                «Allegato  IV  (Elenco  non  esaustivo  di  AEE   che
          rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III) 
                1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 
                1.1 Frigoriferi 
                1.2 congelatori 
                1.3  apparecchi  che  distribuiscono  automaticamente
          prodotti freddi, 
                1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,
          1.5 radiatori a olio 
                1.6  altre  apparecchiature   per   lo   scambio   di
          temperatura con fluidi diversi dall'acqua. 
                2. Schermi,  monitor  ed  apparecchiature  dotate  di
          schermi di superficie superiore a 100 cm2 
                2.1 Schermi 
                2.2 televisori 
                2.3 cornici digitali LCD 
                2.4 monitor, 
                2.5 laptop, notebook. 
                3. Lampade 
                3.1 Tubi fluorescenti 
                3.2 lampade fluorescenti compatte 
                3.3 lampade fluorescenti 
                3.4 lampade a  scarica  ad  alta  densita',  comprese
          lampade a vapori di sodio ad alta pressione  e  lampade  ad
          alogenuro metallico, lampade a  vapori  di  sodio  a  bassa
          pressione 
                3.5 LED. 
                4. Apparecchiature di grandi dimensioni 
                4.1 Lavatrici 
                4.2 asciugatrici 
                4.3 lavastoviglie 
                4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre
          riscaldanti elettriche 
                4.5 lampadari 
                4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o  immagini,
          apparecchiature  musicali  (esclusi  gli  organi  a   canne
          installati nelle chiese) 
                4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria, 
                4.7 mainframe 
                4.6 grandi stampanti 
                4.9 grandi copiatrici 
                4.10 grandi macchine a gettoni 
                4.11 grandi dispositivi medici 
                4..12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo 
                4.13    grandi    apparecchi    che    distribuiscono
          automaticamente prodotti e denaro 
                4.14 pannelli fotovoltaici. 
                5. Apparecchiature di piccole dimensioni 
                5.1 Aspirapolvere 
                5.2 scope meccaniche 
                5.3 macchine per cucire 
                5.4 lampadari 
                5.5 forni a microonde 
                5.6 ventilatori elettrici 
                5.7 ferri da stiro 
                5.8 tostapane 
                5.9 coltelli elettrici 
                5.10 bollitori elettrici 
                5.11 sveglie e orologi 
                5.12 rasoi elettrici 
                5.13 bilance 
                5.14 apparecchi tagliacapelli  e  apparecchi  per  la
          cura del corpo 
                5.15 calcolatrici 
                5.16 apparecchi radio 
                5.17 videocamere, videoregistratori 
                5.18   apparecchi    hi-fi,    strumenti    musicali,
          apparecchiature per riprodurre suoni o immagini 
                5.19 giocattoli elettrici ed elettronici 
                5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo,
          immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., 
                5.21.  rivelatori  di  fumo,  regolatori  di  calore,
          termostati, piccoli  strumenti  elettrici  ed  elettronici,
          piccoli   dispositivi   medici,   piccoli   strumenti    di
          monitoraggio e di controllo, 
                5.22   piccoli    apparecchi    che    distribuiscono
          automaticamente prodotti 
                5.23    piccole    apparecchiature    con    pannelli
          fotovoltaici integrati. 
                6.  Piccole  apparecchiature   informatiche   e   per
          telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore
          a 50 cm) 
                6.1 Telefoni cellulari 
                6.2 navigatori satellitari (GPS), 
                6.3 calcolatrici tascabili 
                6.4 router 
                6.5 PC 
                6.6 stampanti 
                6.7 telefoni.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  L'Allegato  1  del  citato  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          185 del 2007, e' riportato nelle note alle premesse.