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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2023
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vigente al 09/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-3-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e,
in particolare, l'articolo 13; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1937  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23  ottobre  2019,  riguardante  la  protezione  delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante  disposizioni  per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati  o  irregolarita'  di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un  rapporto  di  lavoro
pubblico o privato; 
  Sentita  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione   (ANAC)   che   ha
rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di applicazione oggettivo 
 
  1. Il presente decreto disciplina la protezione delle  persone  che
segnalano  violazioni   di   disposizioni   normative   nazionali   o
dell'Unione europea che ledono l'interesse  pubblico  o  l'integrita'
dell'amministrazione pubblica  o  dell'ente  privato,  di  cui  siano
venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste  legate  ad  un
interesse di carattere personale della  persona  segnalante  o  della
persona che  ha  sporto  una  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  o
contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali
di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai  propri  rapporti
di lavoro  o  di  impiego  pubblico  con  le  figure  gerarchicamente
sovraordinate; 
    b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia'  disciplinate  in
via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali  indicati
nella parte II dell'allegato al presente  decreto  ovvero  da  quelli
nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea
indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE)  2019/1937,
seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; 
    c) alle  segnalazioni  di  violazioni  in  materia  di  sicurezza
nazionale, nonche' di appalti relativi ad  aspetti  di  difesa  o  di
sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti  rientrino  nel  diritto
derivato pertinente dell'Unione europea. 
  3.  Resta  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  nazionali  o
dell'Unione europea in materia di: 
    a) informazioni classificate; 
    b) segreto professionale forense e medico; 
    c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 
  4.  Resta  altresi'  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  di
procedura penale, di quelle in materia di  autonomia  e  indipendenza
della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e  attribuzioni
del Consiglio superiore  della  magistratura,  comprese  le  relative
procedure, per tutto quanto attiene alla  posizione  giuridica  degli
appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia  di  difesa
nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al  regio  decreto,
18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica  sicurezza.  Resta  altresi'  ferma   l'applicazione   delle
disposizioni in materia di esercizio del diritto  dei  lavoratori  di
consultare i propri  rappresentanti  o  i  sindacati,  di  protezione
contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione  di
tali consultazioni, di autonomia  delle  parti  sociali  e  del  loro
diritto di stipulare accordi collettivi, nonche' di repressione delle
condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge  20  maggio
1970, n. 300. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e,
in particolare, l'articolo 13; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1937  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23  ottobre  2019,  riguardante  la  protezione  delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante  disposizioni  per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati  o  irregolarita'  di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un  rapporto  di  lavoro
pubblico o privato; 
  Sentita  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione   (ANAC)   che   ha
rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di applicazione oggettivo 
 
  1. Il presente decreto disciplina la protezione delle  persone  che
segnalano  violazioni   di   disposizioni   normative   nazionali   o
dell'Unione europea che ledono l'interesse  pubblico  o  l'integrita'
dell'amministrazione pubblica  o  dell'ente  privato,  di  cui  siano
venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste  legate  ad  un
interesse di carattere personale della  persona  segnalante  o  della
persona che  ha  sporto  una  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  o
contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali
di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai  propri  rapporti
di lavoro  o  di  impiego  pubblico  con  le  figure  gerarchicamente
sovraordinate; 
    b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia'  disciplinate  in
via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali  indicati
nella parte II dell'allegato al presente  decreto  ovvero  da  quelli
nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea
indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE)  2019/1937,
seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; 
    c) alle  segnalazioni  di  violazioni  in  materia  di  sicurezza
nazionale, nonche' di appalti relativi ad  aspetti  di  difesa  o  di
sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti  rientrino  nel  diritto
derivato pertinente dell'Unione europea. 
  3.  Resta  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  nazionali  o
dell'Unione europea in materia di: 
    a) informazioni classificate; 
    b) segreto professionale forense e medico; 
    c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 
  4.  Resta  altresi'  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  di
procedura penale, di quelle in materia di  autonomia  e  indipendenza
della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e  attribuzioni
del Consiglio superiore  della  magistratura,  comprese  le  relative
procedure, per tutto quanto attiene alla  posizione  giuridica  degli
appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia  di  difesa
nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al  regio  decreto,
18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica  sicurezza.  Resta  altresi'  ferma   l'applicazione   delle
disposizioni in materia di esercizio del diritto  dei  lavoratori  di
consultare i propri  rappresentanti  o  i  sindacati,  di  protezione
contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione  di
tali consultazioni, di autonomia  delle  parti  sociali  e  del  loro
diritto di stipulare accordi collettivi, nonche' di repressione delle
condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge  20  maggio
1970, n. 300.