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LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. (23G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2023
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Testo in vigore dal: 28-2-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante  disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n.  4,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 4 del 2023. 
  3. I  termini  per  l'adozione  delle  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti legislativi attuativi  della  legge  8  agosto
2019, n. 86, sono prorogati di due mesi,  decorrenti  dalla  data  di
rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali
i medesimi termini non sono scaduti alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022,  n.
127, dopo le parole: «del 29 aprile 2021,» sono inserite le seguenti:
«entro il 31 maggio 2023,». 
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021,  n.  227,
le parole: «entro venti mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  15  marzo
2024». 
  6. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n.  106,  le  parole:
«nove mesi»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ventiquattro mesi». 
  7. Alla legge 7 aprile 2022, n.  32,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  2,  comma  1,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
    b) all'articolo  6,  comma  1,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
  8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le  parole:  «entro  sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»; 
    b) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Fino all'adozione dei decreti  legislativi  di  cui  al
presente articolo, e' fatto divieto agli enti concedenti di procedere
all'emanazione dei bandi di  assegnazione  delle  concessioni  e  dei
rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)». 
  9. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118,  le
parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi». 
  10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante  disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n.  4,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 4 del 2023. 
  3. I  termini  per  l'adozione  delle  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti legislativi attuativi  della  legge  8  agosto
2019, n. 86, sono prorogati di due mesi,  decorrenti  dalla  data  di
rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali
i medesimi termini non sono scaduti alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022,  n.
127, dopo le parole: «del 29 aprile 2021,» sono inserite le seguenti:
«entro il 31 maggio 2023,». 
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021,  n.  227,
le parole: «entro venti mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  15  marzo
2024». 
  6. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n.  106,  le  parole:
«nove mesi»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ventiquattro mesi». 
  7. Alla legge 7 aprile 2022, n.  32,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  2,  comma  1,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
    b) all'articolo  6,  comma  1,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
  8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le  parole:  «entro  sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»; 
    b) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Fino all'adozione dei decreti  legislativi  di  cui  al
presente articolo, e' fatto divieto agli enti concedenti di procedere
all'emanazione dei bandi di  assegnazione  delle  concessioni  e  dei
rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)». 
  9. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118,  le
parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi». 
  10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio