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DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2022, n. 185

Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina. (22G00197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/2022
Decreto-Legge convertito dalla L. 27 gennaio 2023, n. 8 (in G.U. 31/01/2023, n. 25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2023)
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Testo in vigore dal: 2-12-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  Trattato  del   Nord-Atlantico,
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; 
  Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.  28,  il
quale, al comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2022,  previo  atto
di indirizzo  delle  Camere,  la  cessione  di  mezzi,  materiali  ed
equipaggiamenti  militari  in  favore  delle  autorita'   governative
dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9  luglio
1990, n. 185, agli articoli 310 e  311  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative e, al comma
2, prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   definiti
l'elenco dei mezzi, materiali  ed  equipaggiamenti  militari  oggetto
della  cessione  di  cui  al  comma  1  nonche'   le   modalita'   di
realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   connessa   al
protrarsi della grave crisi internazionale in  atto  in  Ucraina,  di
prorogare, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di  indirizzo  delle
Camere,  l'autorizzazione  alla  cessione  di  mezzi,  materiali   ed
equipaggiamenti  militari  in  favore  delle  autorita'   governative
dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
della difesa; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga di termini in materia di  cessioni  di  mezzi,  materiali  ed
                      equipaggiamenti militari 
 
  1. E' prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo
delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi,  materiali  ed
equipaggiamenti  militari  in  favore  delle  autorita'   governative
dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
2022, n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite. 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse previste a legislazione vigente.