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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2022, n. 180

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. (22G00183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2022
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Testo in vigore dal: 29-12-2022
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
  Visti, in particolare,  gli  articoli  147,  184-quater,  comma  5,
184-septies, comma 1, lettera g) e 184-nonies del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico vengano stabilite le modalita'  di  deposito
delle domande, delle istanze, degli atti  e  documenti,  dei  ricorsi
notificati,  l'ammontare  massimo  del  rimborso  delle   spese   per
rappresentanza professionale nel procedimento di decadenza o nullita'
poste a carico della parte soccombente, altri casi di sospensione del
procedimento  e  le  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
inerenti il procedimento di nullita' e decadenza; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  131,  recante
modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare,  l'articolo  3  riguardante  delega  al  Governo  per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo  e
del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati  membri  in  materia  di  marchi  d'impresa,
nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del  regolamento  (UE)  2015/2424,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento  sul
marchio comunitario; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2019,  n.  15,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle
legislazioni degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi  d'impresa
nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del  regolamento  (UE)  2015/2424  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento  sul
marchio comunitario; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2010, n. 33, recante  regolamento  di  attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10  febbraio
2005, n. 30; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°  giugno
2021, n. 119, recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di
attuazione del codice della proprieta' industriale; 
  Considerata la necessita' di apportare le modifiche al  regolamento
di attuazione del  Codice  della  proprieta'  industriale  a  seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio  2019,  n.
15; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con lettera n. 5437 del 7 giugno 2022; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 44 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 44 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33,  recante  il
regolamento di attuazione del Codice  della  proprieta'  industriale,
adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di  seguito
«Regolamento di attuazione del Codice della proprieta'  industriale»,
al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) i provvedimenti di decadenza e  nullita'  di  un  marchio
registrato divenuti inoppugnabili.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 3 (Codice
          della proprieta'  industriale,  a  norma  dell'articolo  15
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli  147,  184-quater,
          184-septies  e  184-nonies  del  decreto   legislativo   10
          febbraio 2005, n.  30  recante:  «Codice  della  proprieta'
          industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della  legge  12
          dicembre 2002, n. 273.»: 
                «Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
          1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e  i
          ricorsi  notificati  menzionati  nel  presente  codice,  ad
          eccezione di quanto  previsto  da  convenzioni  ed  accordi
          internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
          e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o   enti   pubblici
          determinati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico. Con decreto dello stesso Ministro, con  rispetto
          delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, sono determinate  le  modalita'  di  deposito,
          quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad  altri
          mezzi  di  comunicazione.  Gli  uffici  o  enti  anzidetti,
          all'atto   del   ricevimento   rilasciano    l'attestazione
          dell'avvenuto deposito ed entro i successivi  dieci  giorni
          trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  nelle
          forme indicate  nel  decreto,  gli  atti  depositati  e  la
          relativa attestazione. 
                2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i  depositi
          sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
          l'osservanza del segreto d'ufficio. 
                3. Non possono, ne' direttamente, ne' per  interposta
          persona, chiedere brevetti  per  invenzioni  industriali  o
          divenire  cessionari  gli  impiegati  addetti   all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da  quando
          abbiano cessato di appartenere al loro ufficio. 
                3-bis.  In  ciascuna  domanda  il  richiedente   deve
          indicare  o  eleggere  domicilio  in   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello Spazio  economico  europeo  per
          ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
          norma  del  presente  codice.  Qualora  il  richiedente  si
          avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le
          disposizioni dell'articolo 201. 
                3-ter. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  16  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, nei casi in cui  le  disposizioni
          del presente  codice  prevedono  l'obbligo  di  indicare  o
          eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o  i  loro
          mandatari, se vi siano, devono anche  indicare  il  proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino la data e l'ora dell'invio e  della  ricezione
          delle comunicazioni  e  l'integrita'  del  contenuto  delle
          stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
          internazionali.  Gli  oneri  delle  comunicazioni   a   cui
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma  del
          presente codice sono a carico  dell'interessato,  anche  se
          persona fisica,  qualora  sia  stata  omessa  l'indicazione
          dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o   di
          analoga modalita' di comunicazione. 
                3-quater. Ove manchi l'indicazione o  l'elezione  del
          domicilio ai sensi dei commi  3-bis  e  3-ter,  nonche'  in
          tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
          le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
          dell'atto o di  avviso  del  contenuto  di  esso  nell'albo
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
                3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater,  la
          comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
          stata effettuata l'affissione nell'Albo.». 
                «Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza  o
          di nullita' e decisioni). - 1. Se la domanda di decadenza o
          di nullita' e' ricevibile e ammissibile l'Ufficio  italiano
          brevetti  e  marchi  invia  una  comunicazione  alle  parti
          informandole dell'inizio della fase in contraddittorio  del
          procedimento  di  decadenza  o  nullita'  e  invitando   il
          titolare del marchio a  depositare  osservazioni  entro  un
          termine stabilito. Le osservazioni depositate  dalle  parti
          sono  comunicate  all'altra  parte  dall'Ufficio   italiano
          brevetti e marchi. 
                2. Alla comunicazione di cui al comma  1  indirizzata
          al titolare del marchio e' allegata copia  dell'istanza  di
          decadenza o nullita' e qualsiasi documento  presentato  dal
          richiedente. 
                3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullita'
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento,
          assegnare alle parti  un  termine  per  produrre  ulteriori
          documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in  funzione
          delle allegazioni, deduzioni ed  osservazioni  delle  altre
          parti. 
                4. In caso di piu' istanze di  decadenza  o  nullita'
          relative allo stesso marchio, le  domande  successive  alla
          prima sono riunite a questa. 
                5.  Al  termine  del  procedimento  di  decadenza   o
          nullita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi se  accoglie
          la domanda, accerta la decadenza  o  dichiara  la  nullita'
          della registrazione del marchio  in  tutto  o  in  parte  o
          dispone   il   trasferimento   della   titolarita'    della
          registrazione  nel  caso  in  cui  sia   stata   presentata
          l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c).
          Nel  caso  di   registrazione   internazionale,   l'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi   da'   comunicazione   della
          decisione  all'Organizzazione  mondiale  della   proprieta'
          intellettuale (OMPI). 
                6. L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  con  il
          provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della  parte
          soccombente il rimborso delle  spese  a  favore  dell'altra
          parte e  ne  liquida  l'ammontare  insieme  alle  spese  di
          rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura
          massima  individuata  con  decreto  del   Ministero   dello
          sviluppo economico. 
                7. I  provvedimenti  che  accertano  la  decadenza  o
          dichiarano la nullita' della registrazione o  trasferiscono
          la titolarita'  della  registrazione  di  un  marchio  sono
          annotati nel registro.». 
                «Art. 184-septies  (Sospensione  della  procedura  di
          nullita' o decadenza). - 1.  Oltre  che  nel  caso  di  cui
          all'articolo  184-bis,  comma  10,   il   procedimento   di
          decadenza o di nullita' e' sospeso: 
                  a) se  l'istanza  di  nullita'  e'  basata  su  una
          domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su
          una domanda di registrazione di  denominazione  di  origine
          ovvero su  una  domanda  di  registrazione  di  indicazione
          geografica, fino a quando su tali domande non sia  adottato
          un provvedimento inoppugnabile; 
                  b) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio
          internazionale, fino a quando non siano scaduti  i  termini
          per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso
          la registrazione di tale marchio; 
                  c) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio
          internazionale e si siano conclusi i relativi  procedimenti
          di esame o di opposizione; 
                  d) a domanda del titolare del  marchio  posteriore,
          se e' pendente un giudizio di nullita' o di  decadenza  del
          marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullita'
          o relativo alla spettanza del diritto  alla  registrazione,
          fino al passaggio in giudicato della decisione; 
                  e) a domanda del titolare del  marchio  posteriore,
          se e' pendente, dinanzi  all'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi, un procedimento di  nullita'  o  di  decadenza  del
          marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza  o  relativo
          alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che  il
          relativo provvedimento sia inoppugnabile; 
                  f) a domanda del titolare del  marchio  posteriore,
          se e'  pendente  un  procedimento  di  cancellazione  della
          denominazione   di   origine   ovvero   della   indicazione
          geografica protetta sulla quale  si  fonda  la  domanda  di
          nullita',  fino  al  termine  in  cui  la  decisione  della
          Commissione europea diviene inoppugnabile; 
                  g) negli altri casi  previsti  dal  regolamento  di
          attuazione del presente codice. 
                2.  L'istante  puo'  chiedere  la  prosecuzione   del
          procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi entro il termine  perentorio  di
          tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento  adottato
          nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla
          scadenza dei termini di cui alla lettera b),  del  medesimo
          comma, o dal passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che
          definisce il processo nel caso di cui alla lettera  d)  del
          medesimo  comma.  In  caso   contrario,   il   procedimento
          sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue. 
                3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi  del  comma
          1, lettere a), b)  e  c),  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi esamina con precedenza la domanda di  marchio  o  la
          registrazione del marchio internazionale  su  cui  si  basa
          l'istanza di nullita'.». 
                «Art. 184-nonies (Attuazione  ed  entrata  in  vigore
          della procedura di decadenza o nullita'). - 1. Le norme sul
          procedimento di decadenza  o  nullita'  entrano  in  vigore
          trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del
          Ministro dello sviluppo  economico  che  ne  stabilisce  le
          modalita' di applicazione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  131
          (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,
          recante il codice della proprieta'  industriale,  ai  sensi
          dell'articolo 19 della legge 23  luglio  2009,  n.  99)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192,
          S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  25
          ottobre 2017, n. 163 recante: «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6  novembre
          2017, n. 189, S.O.: 
                «Art. 3 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva (UE)  2015/2436  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul  ravvicinamento  delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi
          d'impresa,  nonche'  per  l'adeguamento   della   normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424,
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre
          2015,  recante  modifica   al   regolamento   sul   marchio
          comunitario). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, con le procedure  di  cui  all'articolo  31
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, uno o piu'  decreti  legislativi  per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,   sul
          ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  in
          materia di  marchi  d'impresa,  nonche'  per  l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 dicembre  2015,  recante  modifica  al  regolamento  sul
          marchio comunitario. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione    internazionale,    della    giustizia     e
          dell'economia e delle finanze. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a)  adeguare  le  disposizioni  del  codice   della
          proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30,  alle  disposizioni  della  direttiva
          (UE)  2015/2436  e  del  regolamento  (UE)  2015/2424,  con
          abrogazione espressa delle disposizioni superate; 
                  b)  salvaguardare  la  possibilita'   di   adottare
          disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche
          mediante provvedimenti di natura  regolamentare,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, nelle materie non coperte da riserva di legge  e  gia'
          disciplinate  mediante  regolamenti,  compreso  l'eventuale
          aggiornamento delle disposizioni contenute nel  regolamento
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  13
          gennaio 2010, n. 33; 
                  c)  prevedere  conformemente  alla  direttiva  (UE)
          2015/2436 i casi in cui un  marchio  debba  essere  escluso
          dalla  registrazione  o,  se   registrato,   debba   essere
          dichiarato  nullo  o  decaduto,  sia  in   relazione   agli
          impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullita', sia
          in relazione all'individuazione dei segni  suscettibili  di
          costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi
          di decadenza, prevedendo in particolare che,  nel  caso  in
          cui  detto  uso  venga  contestato  in   azioni   in   sede
          giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento
          di opposizione, gravi sul titolare  del  marchio  anteriore
          l'onere di provarne l'uso effettivo a  norma  dell'articolo
          16 della direttiva per i prodotti o i servizi per  i  quali
          e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare
          la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato  uso,
          nei termini temporali indicati agli articoli 17,  44  e  46
          della direttiva; 
                  d)  prevedere  conformemente  alla  direttiva  (UE)
          2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un  segno  a  fini
          diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi; 
                  e) aggiornare la disciplina in  materia  di  marchi
          collettivi allo  scopo  di  uniformarla  alle  disposizioni
          della   direttiva   (UE)    2015/2436,    prevedendo    che
          costituiscano  marchi  collettivi  anche  i  segni   e   le
          indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare
          la provenienza geografica dei  prodotti  o  dei  servizi  e
          stabilendo le opportune disposizioni di  coordinamento  con
          la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione; 
                  f) prevedere, in tema di marchi di  garanzia  o  di
          certificazione,  l'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alla  direttiva  (UE)  2015/2436  e  al  regolamento   (UE)
          2015/2424 e, in particolare: 
                    1) prevedere che i segni e  le  indicazioni  che,
          nel commercio, possano servire a designare  la  provenienza
          geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano  marchi
          di garanzia o di certificazione; 
                    2) prevedere che possano essere  titolari  di  un
          marchio di garanzia o di certificazione le persone  fisiche
          o giuridiche competenti, ai sensi della  vigente  normativa
          in materia di certificazione, a certificare i prodotti o  i
          servizi per i quali il marchio deve  essere  registrato,  a
          condizione che non svolgano un'attivita'  che  comporta  la
          fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato; 
                    3)     prevedere     l'obbligatorieta'      della
          presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia
          o  di  certificazione  e  della   comunicazione   di   ogni
          successiva modifica, a pena di decadenza; 
                    4) prevedere le condizioni  di  esclusione  dalla
          registrazione, di decadenza e di  nullita'  dei  marchi  di
          garanzia o di certificazione, per motivi diversi da  quelli
          indicati agli articoli 4, 19  e  20  della  direttiva  (UE)
          2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti  marchi
          lo richieda e in particolare che la decadenza per  non  uso
          sia accertata in caso di inadeguato controllo  sull'impiego
          del marchio da parte dei licenziatari  e  in  caso  di  uso
          improprio  o  discriminatorio  del  marchio  da  parte  del
          titolare del marchio; 
                  g) fatto salvo il diritto delle  parti  al  ricorso
          dinanzi  agli   organi   giurisdizionali,   prevedere   una
          procedura  amministrativa  efficiente  e  rapida   per   la
          decadenza o la dichiarazione  di  nullita'  di  un  marchio
          d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi, soggetta al pagamento  dei  diritti  di  deposito
          delle relative domande, nei  termini  e  con  le  modalita'
          stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice
          della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo
          10  febbraio  2005,  n.  30,  la  cui  omissione  determini
          l'irricevibilita' delle domande stesse; 
                  h)  modificare  e  integrare  la  disciplina  delle
          procedure dinanzi alla Commissione  dei  ricorsi  contro  i
          provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  al
          fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive,
          anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in
          tema di decadenza e nullita'.». 
              - Il  decreto  legislativo  20  febbraio  2019,  n.  15
          (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,   sul
          ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  in
          materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2015/2424 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul  marchio
          comunitario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo
          2019, n. 57. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  13
          gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione  del  Codice
          della  proprieta'   industriale,   adottato   con   decreto
          legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°
          giugno 2021,  n.  119  (Regolamento  recante  modifiche  al
          decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di  attuazione  del  codice
          della   proprieta'   industriale   adottato   con   decreto
          legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2021, n. 203. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  44  del  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione  del  Codice
          della  proprieta'   industriale,   adottato   con   decreto
          legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 9 marzo 2010, n. 56, S.O., come  modificato  dal
          presente regolamento: 
                «Art.  44  (Pubblicazioni  relative   a   domande   e
          registrazioni  di  marchio  nazionale).  -  1.   Ai   sensi
          dell'articolo 187, comma 1, lettere a), b), d), del Codice,
          sono pubblicate sul Bollettino dei marchi  d'impresa  anche
          le seguenti notizie relative a: 
                  a)  domande  di   marchio   gia'   pubblicate,   se
          considerate come modificate in seguito a rettifiche  dovute
          ad  errori  dell'Ufficio  relativi  alla  riproduzione  del
          marchio o all'elenco di prodotti e servizi; 
                  b)  domande  di  marchi,   ritenuti   registrabili,
          oggetto dell'esame  anticipato  di  cui  all'articolo  120,
          comma 1, del Codice; 
                  c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo  il
          passaggio in giudicato della sentenza di  accoglimento  del
          ricorso avverso il rifiuto dell'Ufficio; 
                  c-bis) i provvedimenti di decadenza e  nullita'  di
          un marchio registrato divenuti inoppugnabili. 
                2. La pubblicazione della domanda di marchio, o della
          relativa registrazione se la domanda non  e'  stata  ancora
          pubblicata, oltre quanto previsto dagli articoli 156,  157,
          158 e 159 del Codice, indica: 
                  a) le notizie di cui all'articolo 11; 
                  b)  l'indicazione  della  richiesta  di  estensione
          all'estero  della  protezione   del   marchio,   ai   sensi
          dell'accordo di  Madrid,  con  l'eventuale  avviso  di  cui
          all'articolo 179, comma 2, del Codice».