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DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (22G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 17/01/2023, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 18-1-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»; 
  Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per  contenere  gli  effetti   derivanti   dall'aumento   del   costo
dell'energia e dei carburanti, nonche' in  materia  di  efficienza  e
sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni in materia di finanza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e  per
lo sport e i giovani; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e  gas  naturale,
  per il mese di dicembre 2022 
 
  1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta,  di
cui ai commi  1,  primo  periodo,  2,  3  e  4  dell'articolo  1  del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre   2022,   n.   175,   sono
riconosciuti,  alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  anche   in
relazione  alla  spesa  sostenuta  nel  mese  di  dicembre  2022  per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 
  2. Il  contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  previsto
dall'articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste  dal
terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione
alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel  mese
di  dicembre  2022  ed  e'  determinato  con   riguardo   al   prezzo
convenzionale dell'energia elettrica pari  alla  media,  relativa  al
mese di  dicembre  2022,  del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica. 
  3. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
((2,  3  e  4)),  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 ((,)) e  dell'articolo  6
del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,  n.  142,  relativi  al
terzo   trimestre   2022,   sono   utilizzabili   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, entro la data del ((30 settembre 2023)). Non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n.  388.  I  crediti  d'imposta  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  4. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
((2,  3  e  4)),  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 ((,)) e  dell'articolo  6
del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,  n.  142,  relativi  al
terzo trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero,  dalle  imprese
beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e
gli altri  intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di  successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni  solo
se effettuate a favore di banche e intermediari  finanziari  iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario
iscritto all'albo di cui all'articolo 64  del  predetto  testo  unico
delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero  imprese  di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai  sensi  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre  2005,  n.  209,  ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti
soggetti, anche  successiva  alla  prima.  I  contratti  di  cessione
conclusi in violazione del primo  periodo  sono  nulli.  In  caso  di
cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di  conformita'  dei  dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta di cui al presente articolo. Il  visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3,  lettere
a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono  usufruiti  dal
cessionario con le stesse modalita' con le  quali  ((sarebbero  stati
utilizzati)) dal soggetto cedente e comunque entro la  medesima  data
del ((30 settembre 2023)). Le modalita' attuative delle  disposizioni
relative alla cessione e alla tracciabilita' dei  crediti  d'imposta,
da effettuarsi in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite
con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  122-bis,  nonche',  in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
  5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 ((del  presente
articolo)) si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo  1  del  decreto-legge  23  settembre  2022,   n.   144
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 
  6. Entro il 16 marzo 2023,  i  beneficiari  dei  crediti  d'imposta
richiamati ai commi 3 e 4, a  pena  di  decadenza  dal  diritto  alla
fruizione del credito non ancora fruito,  inviano  all'Agenzia  delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del  credito  maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione sono definiti  con  provvedimento  del  direttore
della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo,  valutati  in  2.726,454
((milioni di euro per l'anno 2022)) e 317,546  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a  3.044
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
15.